Cassazione Civile, Ordinanza n. 10391/2024 del 17/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il lavoratore aveva agito per far accertare l’illegittimità del termine apposto a un contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con la società per il periodo 1 giugno-31 agosto 2013, relativo alle mansioni di esattore. In primo e secondo grado la domanda era stata rigettata: i giudici di merito avevano escluso vizi formali del contratto e avevano ritenuto effettive le ragioni organizzative e produttive poste a base del termine, ossia il maggior traffico estivo e la necessità di potenziare il servizio ai caselli. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001, sostenendo che le causali del termine dovevano essere specificate in modo puntuale e che, invece, egli era stato impiegato in modo difforme da quanto indicato nel contratto: spesso da solo, anche di notte, in giorni e orari diversi, in caselli diversi e per un numero di ore superiore a quello previsto. Ha inoltre contestato l’affermazione della corte di merito secondo cui l’utilizzazione anche presso altre stazioni o in sostituzione di lavoratori assenti rientrerebbe nello ius variandi datoriale, assumendo che la sostituzione di personale assente costituisse causale diversa e richiedesse una stretta correlazione tra assenza e assunzione a termine.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato il principio per cui, nel regime del d.lgs. n. 368 del 2001, il lavoratore assunto a termine per ragioni sostitutive non deve necessariamente essere adibito alle medesime mansioni o allo stesso posto del lavoratore assente, potendo il datore, nell’ambito del potere di autoorganizzazione, disporre spostamenti interni e sostituzioni a catena, purché sussista una correlazione effettiva tra assenza e assunzione. Ha poi rilevato che la doglianza del ricorrente mirava in realtà a una diversa rilettura dei fatti, poiché la corte territoriale aveva accertato in fatto sia l’effettività della causale organizzativa sia il fatto che l’esercizio dello ius variandi non aveva spezzato il nesso con la ragione giustificativa del termine. Inoltre, è stato valorizzato che la causale contrattuale consentiva l’assegnazione prioritaria a determinate esigenze, ma non escludeva altre destinazioni coerenti con la medesima organizzazione del servizio. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1 d.lgs. n. 368 del 2001
Le ragioni tecnico-produttive, organizzative o sostitutive che giustificano il termine devono essere specificate in modo circostanziato e puntuale, per garantire trasparenza, veridicità e immodificabilità della causale; l’utilizzazione del lavoratore deve restare collegata alla specifica ragione indicata nel contratto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sussistendo i presupposti processuali, il ricorrente è tenuto al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato quale parametro per la determinazione dell’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel contratto a termine le ragioni giustificative devono essere indicate in modo specifico e verificabile, così da consentire il controllo sulla reale corrispondenza tra durata temporanea del rapporto e esigenze aziendali.
- Quando il termine è apposto per esigenze sostitutive o organizzative, il lavoratore può essere utilizzato in modo flessibile nell’ambito dell’assetto produttivo, senza necessità di perfetta coincidenza con il posto o le mansioni del personale sostituito, purché resti un collegamento effettivo tra causale e impiego concreto.
- La valutazione della sussistenza della causale e della coerenza dell’impiego concreto rispetto ad essa è principalmente un accertamento di fatto del giudice di merito, non riesaminabile in cassazione se logicamente e giuridicamente corretto.
- La contestazione che si traduca in richiesta di nuova valutazione delle risultanze istruttorie non integra di per sé un vizio di violazione di legge.
Come è indicizzato
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