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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10353/2024 del 17/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Un dipendente di una società di trasporto pubblico ha chiesto di accertare l'inapplicabilità al proprio rapporto del contratto collettivo aziendale stipulato nel 2015 tra la società e alcune organizzazioni sindacali, con conseguente inefficacia o nullità delle clausole peggiorative e loro disapplicazione. Il lavoratore sosteneva che il nuovo accordo non potesse vincolarlo perché la sua organizzazione sindacale aveva espresso dissenso e perché egli aveva comunicato formalmente il rifiuto dell'accordo. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo che non si trattasse di accordo di prossimità ai sensi dell'art. 8 d.l. 138/2011, che l'accordo interconfederale del 2011 non consentisse deroghe in peius sulla retribuzione e che, comunque, il dissenso del sindacato non firmatario e del lavoratore impedisse l'efficacia generalizzata dell'accordo. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) ultrapetizione e violazione dell'art. 112 c.p.c. perché la questione sulla natura di accordo di prossimità sarebbe stata pacifica; 2) violazione dei criteri ermeneutici e dell'art. 8 d.l. 138/2011 per avere escluso la natura di accordo di prossimità solo perché l'intesa disciplinava in modo completo il rapporto; 3) violazione dell'accordo interconfederale 28/06/2011 e dei criteri interpretativi per avere negato l'efficacia erga omnes; 4) violazione dell'art. 2112 c.c. per avere escluso l'effetto sostitutivo automatico nella successione di contratti collettivi in caso di trasferimento d'azienda; 5) violazione degli artt. 1362 ss., 2077 e 2103 c.c. per avere ritenuto peggiorativo il nuovo trattamento economico complessivo. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati o in parte inammissibili i motivi, valorizzando in particolare il dissenso espresso dal sindacato non firmatario e dal lavoratore e l'assenza dei presupposti legali per qualificare l'accordo come contratto di prossimità o per estenderne l'efficacia a tutti i dipendenti.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso della società datrice di lavoro, confermando la decisione di merito favorevole al lavoratore. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la questione dell'applicabilità dell'art. 8 d.l. 138/2011 era stata effettivamente posta nel giudizio di primo grado; infondato il secondo perché l'accordo del 2015 non presentava i requisiti dell'accordo di prossimità e l'interpretazione della Corte d'appello era conforme ai criteri ermeneutici; in parte infondato e in parte inammissibile il terzo perché l'accordo interconfederale del 2011 non estendeva la derogabilità alla materia retributiva e la censura non si confrontava con tale ratio; infondato il quarto perché l'art. 2112 c.c. disciplina l'individuazione del contratto applicabile dopo il trasferimento d'azienda ma non altera il regime dell'efficacia soggettiva dei contratti collettivi di diritto comune; infondato il quinto perché, essendo pacifici il dissenso del sindacato non firmatario e del lavoratore, il contratto aziendale non poteva essere applicato al rapporto a prescindere dal suo contenuto migliorativo o peggiorativo. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    invocato come parametro per denunciare ultrapetizione, ma la Corte ha escluso che vi fosse pronuncia su questione estranea al thema decidendum, perché l'applicabilità dell'art. 8 d.l. 138/2011 era stata contestata in primo grado.

  • art. 8 d.l. n. 138/2011

    norma eccezionale che consente accordi di prossimità con efficacia generalizzata solo se ricorrono tutti i presupposti previsti dalla legge, inclusi gli specifici ambiti materiali e le condizioni soggettive e finalistiche; non applicabile all'accordo aziendale esaminato.

  • artt. 1362 ss. c.c.

    i motivi che li invocavano sono stati respinti perché la Corte territoriale aveva correttamente interpretato l'accordo collettivo e la ricorrente non aveva specificato quale criterio ermeneutico fosse stato violato.

  • art. 47 L. n. 428/1990

    richiamato come base della procedura di consultazione sindacale avviata in occasione della fusione/trasferimento d'azienda.

  • art. 2112 c.c.

    disciplina gli effetti del trasferimento d'azienda sul rapporto di lavoro e sull'individuazione del contratto collettivo applicabile, ma non elimina il principio della limitata efficacia soggettiva dei contratti collettivi di diritto comune.

  • art. 2077 c.c.

    opera nel rapporto tra contratto collettivo e contratto individuale, non tra contratti collettivi di diverso livello, sicché non fonda un diritto quesito alla conservazione del trattamento più favorevole.

  • art. 2103 c.c.

    richiamato dalla ricorrente nel quinto motivo, ma non decisivo perché l'inapplicabilità dell'accordo al lavoratore discendeva già dal dissenso espresso.

Massime di principio

  • Un accordo sindacale può avere efficacia generalizzata nei confronti di tutti i lavoratori dell'azienda solo se ricorrono i presupposti normativi che lo legittimano; in difetto, resta un contratto collettivo di diritto comune con efficacia soggettiva limitata.
  • L'accordo di prossimità ex art. 8 d.l. 138/2011 ha natura eccezionale e va riconosciuto soltanto quando siano presenti tutti i requisiti previsti dalla legge, sia sul piano soggettivo sia su quello oggettivo e finalistico; non è sufficiente che l'intesa aziendale disciplini in modo organico il rapporto di lavoro o sostituisca accordi precedenti.
  • L'accordo interconfederale che abilita deroghe aziendali anche in peius deve essere interpretato secondo il suo tenore letterale e nei limiti delle materie espressamente delegate; se la retribuzione non rientra tra tali materie, l'accordo aziendale non può derogare in peius sul trattamento economico facendo leva su tale fonte.
  • L'art. 2112 c.c. regola l'individuazione del contratto collettivo applicabile dopo il trasferimento d'azienda, ma non muta la disciplina dell'efficacia soggettiva dei contratti collettivi di diritto comune né supera il dissenso espresso dall'organizzazione sindacale non firmataria e dai lavoratori ad essa aderenti.
  • Quando il dissenso dell'organizzazione sindacale non firmataria e del lavoratore interessato è pacificamente accertato, l'accordo aziendale non può essere opposto a quel lavoratore, indipendentemente dal fatto che il nuovo assetto economico sia migliorativo o peggiorativo rispetto al precedente.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

Testo integrale

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