Cassazione Civile, Ordinanza n. 33929/2024 del 22/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia origina da un investimento in obbligazioni argentine e da rapporti di intermediazione finanziaria instaurati con una banca. L'investitrice originaria aveva sostenuto di aver sottoscritto presso il proprio domicilio, tramite un funzionario della banca, un contratto di negoziazione di strumenti finanziari e un contratto di deposito titoli, senza ricevere adeguate informazioni sul rischio dei titoli acquistati, chiedendo la risoluzione del rapporto e la restituzione della somma investita. Il tribunale aveva rigettato la domanda per difetto di prova documentale del contratto di negoziazione; la corte d'appello aveva confermato il rigetto, rilevando che l'acquisto dei titoli era avvenuto in epoca anteriore al contratto del 31 dicembre 1999, che la nullità di quest'ultimo non poteva travolgere operazioni precedenti e che l'investitrice era comunque un'operatrice esperta per la composizione del suo dossier titoli. Con il ricorso per cassazione gli eredi deducevano, da un lato, violazione delle norme sull'interpretazione del contratto, omessa pronuncia e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la domanda riguardava la responsabilità della banca per violazione degli obblighi informativi imposti dalla disciplina Consob e non solo la validità del contratto del 31 dicembre 1999; dall'altro, violazione delle regole sull'onere della prova e degli obblighi informativi, assumendo che spettasse alla banca dimostrare di aver assolto gli obblighi di informazione e correttezza verso il cliente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure sul vizio di omesso esame e sulla pretesa omessa pronuncia per difetto di specificità e perché non era stato correttamente riportato il contenuto dei motivi di appello; ha inoltre dichiarato inammissibile la doglianza sulla violazione dei canoni di interpretazione contrattuale, perché si risolveva in una diversa lettura del materiale fattuale e non indicava concretamente il modo in cui il giudice di merito si fosse discostato dagli artt. 1362 e ss. c.c. Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che esso non colpiva la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla mancata prova del difetto di forma scritta e, inoltre, non censurava l'ulteriore autonoma ratio relativa all'esperienza dell'investitrice desunta dal suo dossier titoli. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna dei ricorrenti alle spese, al pagamento di una somma per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., all'ulteriore importo in favore della Cassa delle Ammende e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
primo comma, nn. 3, 4 e 5
È richiamato come base dei motivi di ricorso, ma la Corte ritiene che le censure non siano formulate in modo idoneo a superare i limiti del sindacato di legittimità.
La dedotta violazione è dichiarata inammissibile perché non specificamente e correttamente articolata rispetto alle rationes decidendi della sentenza impugnata.
La censura è inammissibile perché l'interpretazione del contratto è giudizio di fatto del merito; in cassazione occorre indicare le specifiche norme violate e il concreto discostamento dai canoni ermeneutici.
La doglianza sull'onere della prova è dichiarata inammissibile perché non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata.
artt. 21 e 23 d.lgs. n. 58/1998 (TUF)
Richiamati dai ricorrenti per sostenere gli obblighi informativi dell'intermediario, ma la Corte non entra nel merito perché la censura non intercetta la motivazione decisiva della sentenza impugnata.
art. 28 Reg. Consob n. 11522/1998
Richiamato dai ricorrenti come fonte degli obblighi informativi; la Corte non ne approfondisce il contenuto per inammissibilità del motivo.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
La censura di omessa pronuncia è inammissibile per difetto di specificità, poiché i motivi di appello non erano stati integralmente trascritti nel ricorso.
terzo comma; quarto comma
La condanna consegue alla conferma della proposta di definizione accelerata; la somma è liquidata equitativamente in base alle spese legali e viene disposta anche una somma ulteriore in favore della Cassa delle Ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
L. n. 228/2012, art. 1, comma 17
Richiamata come norma introduttiva del meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la censura di omesso esame di fatto decisivo è inammissibile se non indica uno specifico fatto storico, la sua decisività e la diversità tra le ragioni delle decisioni di merito eventualmente conformi.
- La denuncia di omessa pronuncia è inammissibile se il ricorrente non trascrive o comunque riproduce in modo completo e specifico i motivi di appello su cui il giudice avrebbe omesso di provvedere.
- La violazione dei canoni di interpretazione del contratto può essere denunciata in cassazione solo indicando le norme ermeneutiche asseritamente violate e i concreti passaggi argomentativi con cui il giudice di merito se ne sarebbe discostato; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura del contenuto negoziale.
- Il motivo di ricorso deve colpire la ratio decidendi effettivamente posta a fondamento della decisione impugnata; se attacca un profilo diverso o solo concorrente, è inammissibile.
- Quando la sentenza impugnata è sorretta da plurime rationes decidendi autonome, il ricorrente deve censurarle tutte, altrimenti il ricorso non può essere accolto anche se una sola ratio venga eventualmente contestata.
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