Cassazione Civile, Ordinanza n. 28206/2025 del 23/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
L'amministrazione aveva recuperato somme relative all'anno d'imposta 2014 a seguito di controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973 sul modello dichiarativo UNICO 2015, notificando prima una comunicazione d'irregolarità e poi una cartella di pagamento. Il contribuente aveva contestato l'atto sostenendo, in sostanza, che vi fosse una compensazione con un proprio controcredito e che la cartella fosse viziata per difetto di motivazione, in particolare per omessa indicazione delle aliquote e delle modalità di calcolo di interessi, aggio e sanzioni. Con il primo motivo in cassazione deduceva la violazione degli artt. 3 L. n. 241/1990 e 7 L. n. 212/2000. Con il secondo motivo denunciava un vizio di motivazione apparente della sentenza della CTR, che avrebbe ignorato o mal valutato il quadro istruttorio sulla sussistenza del credito e sulla compensazione. Con il terzo motivo deduceva la violazione dell'art. 17, comma 1, d.lgs. n. 241/1997, sostenendo che la CTR avesse erroneamente collegato il mancato accoglimento dell'appello a un preteso limite temporale della compensazione rispetto alla dichiarazione successiva.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo. Ha affermato che, in relazione al recupero di un importo che risultava dalla dichiarazione come eccedenza d'imposta pari a zero, non era necessario indicare specifiche aliquote; inoltre interessi e aggio erano calcolabili sulla base della legge, sicché il contribuente era in grado di verificarne la correttezza. Quanto alla motivazione della CTR, la Corte ha escluso la motivazione apparente, rilevando che il giudice di merito aveva spiegato in modo compiuto e non contraddittorio che mancavano elementi istruttori sufficienti a sorreggere la pretesa del contribuente e che la sua tesi era fondata su mere affermazioni non collegate al diritto vantato. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito per effetto del rigetto dei primi due. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese e con dichiarazione dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La cartella non era viziata per difetto di motivazione, perché il recupero era chiaramente comprensibile dal contenuto dell'atto e dalla dichiarazione richiamata.
L'obbligo motivazionale risultava assolto poiché l'atto indicava la natura del controllo e la ragione del recupero.
art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973
Il recupero derivava da controllo formale della dichiarazione dei redditi.
art. 17, comma 1, d.lgs. n. 241/1997
La censura relativa al termine per la compensazione è stata assorbita, non essendo stata necessaria ai fini della decisione dopo il rigetto dei primi motivi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Sono stati ravvisati i presupposti per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Norma richiamata quale fonte dell'introduzione dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- In caso di recupero di somme da dichiarazione fiscale a seguito di controllo formale, la motivazione dell'atto è sufficiente quando consenta di comprendere con immediatezza l'importo richiesto e la ragione del recupero, anche se non contiene un dettaglio analitico di tutte le voci di calcolo.
- Non sussiste un difetto di motivazione per mancata indicazione di aliquote, quando il recupero consista nel ripristino di un importo indebitamente compensato e il contribuente possa verificare il calcolo di interessi e accessori sulla base di norme di legge.
- La motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza di merito sia priva di reale percorso argomentativo o sia affetta da insanabile contraddizione; non ricorre se il giudice spiega compiutamente perché ritiene non provata la pretesa del contribuente.
- Chi invoca in giudizio un credito o una compensazione deve fornire elementi istruttori idonei a dimostrarne esistenza e persistenza; mere allegazioni o riferimenti non direttamente collegati al diritto vantato non sono sufficienti.
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