Cassazione Civile, Ordinanza n. 28137/2025 del 23/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditori)
La controversia
Due coniugi, dopo essere stati assoggettati alla procedura di liquidazione del patrimonio prevista dalla legge n. 3 del 2012, hanno chiesto al tribunale il beneficio dell’esdebitazione. Il tribunale ha rigettato la domanda ritenendo applicabile la disciplina del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza e giudicando il sovraindebitamento imputabile ai debitori per colpa grave. La corte d’appello ha confermato il rigetto, ma ha ritenuto applicabile la disciplina previgente della legge n. 3 del 2012, in particolare l’art. 14-terdecies, comma 2, lett. a), valorizzando anche l’assenza di proporzione tra debiti assunti e capacità patrimoniali. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione dell’art. 390 c.c.i.i. e dell’art. 11 preleggi, sostenendo che dovesse applicarsi il Codice della crisi e non la legge n. 3/2012; 2) violazione degli artt. 280 e 282 c.c.i.i. e dell’art. 14-terdecies, comma 2, lett. a), per avere i giudici di merito valutato la meritevolezza con il criterio della sproporzione tra sovraindebitamento e capacità patrimoniali invece che con quello della colpa grave; 3) violazione degli artt. 124 e 124-bis TUB, lamentando l’omessa valutazione del merito creditizio e invocando principi sovranazionali, ma senza che risultasse allegata o accertata la qualità di consumatori dei ricorrenti. La Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi e inammissibile il terzo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, per le domande di esdebitazione presentate dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 14 del 2019 ma relative a vicende liquidatorie aperte sotto la disciplina previgente, continua ad applicarsi la normativa anteriore sull’esdebitazione, cioè l’art. 14-terdecies della legge n. 3 del 2012, che integra il corpus normativo della procedura. Conseguentemente è corretta la valutazione compiuta dalla corte d’appello sulla base del parametro della sproporzione del ricorso al credito rispetto alle capacità patrimoniali. Il secondo motivo è stato assorbito impropriamente dal rigetto del primo. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e di rilevanza, poiché non risultava la qualità di consumatori dei debitori né il collegamento della vicenda a un credito al consumo; inoltre, anche una eventuale mancata gravezza della colpa non avrebbe superato il diverso requisito richiesto dalla disciplina applicabile. Sono state poste le spese a carico dei ricorrenti e dichiarato il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 390 d.lgs. n. 14 del 2019
non disciplina in senso retroattivo le domande di esdebitazione relative a procedure liquidatorie svolte sotto la normativa previgente.
richiamato per escludere l’applicazione retroattiva della disciplina sopravvenuta.
artt. 278 ss. d.lgs. n. 14 del 2019
non applicabili alle domande di esdebitazione collegate a vicende liquidatorie regolate dalla legge n. 3/2012.
artt. 282 ss. d.lgs. n. 14 del 2019
non applicabili, nel caso, in luogo della disciplina previgente dell’esdebitazione.
art. 14-terdecies legge n. 3 del 2012
è la norma applicabile all’esdebitazione conseguente alla liquidazione del patrimonio; esclude il beneficio quando il sovraindebitamento è imputabile a ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle capacità patrimoniali.
art. 142 ss. legge fall.
richiamati per analogia sistematica quale disciplina dell’esdebitazione nel regime previgente.
art. 280 d.lgs. n. 14 del 2019
richiamato nei motivi, ma la Corte lo reputa non decisivo nel caso concreto.
art. 282 d.lgs. n. 14 del 2019
prevede un diverso requisito di meritevolezza, fondato su colpa grave, malafede o frode.
artt. 124 e 124-bis d.lgs. n. 385 del 1993
invocati sul merito creditizio, ma ritenuti non specificamente pertinenti in difetto di allegazione e accertamento della qualità di consumatori.
base procedurale della trattazione in camera di consiglio.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma sul vizio di violazione di legge fatta valere nei motivi di ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Le domande di esdebitazione presentate dopo l’entrata in vigore del Codice della crisi, ma riferite a procedure liquidatorie aperte e chiuse sotto la disciplina previgente, restano soggette alla normativa anteriore sull’esdebitazione, che conserva efficacia ultrattiva.
- Quando si applica l’art. 14-terdecies della legge n. 3 del 2012, il giudizio di meritevolezza del debitore si misura sulla sproporzione del ricorso al credito rispetto alle capacità patrimoniali, non sul solo parametro della colpa grave previsto da discipline successive.
- Un motivo di ricorso fondato su norme speciali del credito ai consumatori è inammissibile per difetto di specificità se non risulta allegata e accertata la qualità di consumatore della parte che invoca la tutela.
- La deduzione di una eventuale non gravezza della colpa è irrilevante quando la norma applicabile richiede, in modo alternativo o diverso, un requisito ostativo ulteriore già integrato dai fatti accertati in merito al sovraindebitamento.
- In sede di legittimità, la censura che presuppone accertamenti di fatto non presenti nella sentenza impugnata non può essere esaminata se manca il necessario supporto allegatorio e probatorio nel giudizio di merito.
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