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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28177/2025 del 23/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Un comune aveva emesso un avviso di accertamento per TARSU relativa agli anni 2005, 2006 e 2007, assumendo l’omessa dichiarazione di un’unità immobiliare adibita a commercio al dettaglio all’interno di un centro commerciale. La contribuente aveva contestato la debenza del tributo sostenendo che i rifiuti prodotti dalla sua attività rientrassero in una categoria di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, in base al regolamento comunale, e quindi non soggetti a TARSU; aveva inoltre dedotto l’illegittimità delle sanzioni e la non necessità di una specifica denuncia per ottenere l’esenzione. La sentenza di appello, dopo un primo intervento di cassazione con rinvio per erroneo richiamo al giudicato esterno, aveva accolto l’appello del Comune ritenendo applicabile il tributo e valorizzando sia la mancata denuncia sia l’interpretazione restrittiva del regolamento comunale. In cassazione la contribuente ha dedotto: 1) omesso/insufficiente esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., assumendo che la CTR avesse erroneamente ignorato la corretta applicazione dell’art. 10 del regolamento comunale; 2) omessa pronuncia sulle sanzioni ex art. 112 c.p.c.; 3) violazione e falsa applicazione dell’art. 10 del regolamento comunale, contestando l’interpretazione secondo cui l’esclusione dall’assimilazione riguarderebbe solo ipermercato e centro commerciale annesso riferiti a un unico gestore; 4) violazione dell’art. 62, commi 2 e 3, d.lgs. 507/1993, sostenendo che l’esenzione discenderebbe automaticamente dalla disciplina regolamentare senza necessità di denuncia.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, infondati il terzo e il quarto, e fondato il secondo per omessa pronuncia sulle sanzioni. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente a tale profilo e il giudizio è stato rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per determinare l’esatto importo dovuto a titolo di sanzioni e provvedere sulle spese del grado di rinvio e di cassazione. La Corte ha ribadito che la diversa interpretazione del regolamento comunale prospettata dalla ricorrente non integra il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c.; che l’art. 10 del regolamento comunale richiede la compresenza di un ipermercato e di un centro commerciale integrato e non si applica ai soli operatori autonomi consorziati; e che le esclusioni o riduzioni TARSU non operano automaticamente, ma vanno dedotte nella denuncia originaria o di variazione.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo, non per contestazioni sulla valutazione di deduzioni difensive o sull’interpretazione di atti o regolamenti.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    La mancata decisione su una domanda o eccezione ritualmente proposta integra omessa pronuncia censurabile in cassazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e sulle eccezioni devolute; l’omissione sulla questione delle sanzioni è vizio rilevante.

  • art. 62, commi 2 e 3, d.lgs. 507/1993

    Le deroghe alla tassazione e le riduzioni presuppongono una specifica deduzione in denuncia; non operano automaticamente per la sola esistenza del fatto materiale invocato.

  • art. 63, commi 2 e 3, d.lgs. 507/1993

    La pronuncia richiama la necessità della denuncia per far valere esenzioni o riduzioni del tributo.

  • art. 10 del Regolamento comunale del 17.5.2002 del Comune di Messina

    L’esclusione dall’assimilazione riguarda solo strutture costituite da ipermercato e annesso centro commerciale integrato, non un generico centro commerciale con più operatori autonomi.

  • art. 11 del Regolamento comunale del 17.5.2002 del Comune di Messina

    È richiamato come norma che prevede l’assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti da attività di vendita al dettaglio, salvo l’eccezione per gli ipermercati con annesso centro commerciale integrato.

  • art. 184 d.lgs. 152/2006

    È citato nel quadro della disciplina sui rifiuti, senza autonoma elaborazione decisiva nel dispositivo.

  • art. 188 d.lgs. 152/2006

    È citato nel quadro della disciplina sui rifiuti, senza autonoma elaborazione decisiva nel dispositivo.

  • art. 190 d.lgs. 152/2006

    È citato nel quadro della disciplina sui rifiuti, senza autonoma elaborazione decisiva nel dispositivo.

  • art. 62, comma 3, d.lgs. 507/1993

    È richiamato come base normativa dell’esenzione/deroga per rifiuti speciali smaltiti a cura del produttore.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. non può essere utilizzato per contestare la sola interpretazione giuridica di un regolamento o la valutazione delle difese: occorre l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti.
  • L’interpretazione di un regolamento comunale è censurabile in cassazione solo se si indicano specificamente i criteri ermeneutici violati e il modo in cui il giudice di merito se ne è discostato; non basta proporre una lettura alternativa del testo.
  • Le esclusioni o riduzioni dal tributo TARSU per rifiuti speciali non assimilabili non operano automaticamente: devono essere dedotte nella denuncia originaria o nella denuncia di variazione, secondo la disciplina tributaria applicabile.
  • La mancata pronuncia del giudice di merito su una specifica domanda o eccezione, come quella relativa alle sanzioni, integra vizio di omessa pronuncia e determina cassazione con rinvio sul punto.
  • Quando il regolamento comunale collega l’esclusione dall’assimilazione alla presenza congiunta di determinate strutture commerciali, la norma non può essere estesa analogicamente a ipotesi diverse, come complessi in cui operino più soggetti autonomi senza il requisito testuale richiesto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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