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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28161/2025 del 23/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (procedura concorsuale)

La controversia

La liquidatrice della liquidazione controllata di un debitore ha impugnato per cassazione il decreto con cui il giudice delegato, accogliendo il reclamo della società creditrice, aveva ammesso al passivo un credito complessivo di euro 1.351.924,30, in parte con collocazione ipotecaria e in parte chirografaria. La controversia nasce dalla formazione del passivo in una fase di transizione normativa: la liquidatrice aveva depositato e comunicato lo stato passivo ai creditori ai sensi del nuovo art. 273 c.c.i.i., come modificato dal d.lgs. n. 136/2024, e la creditrice aveva proposto reclamo oltre il termine di otto giorni previsto dal nuovo testo. Il giudice delegato aveva tuttavia rimesso in termini la creditrice, ritenendo non imputabile il ritardo in ragione dell’entrata in vigore repentina della riforma e richiamando la disciplina della rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. e il precedente sul prospective overruling. Con il primo motivo si denunciava violazione dell’art. 153, comma 2, c.p.c. in relazione all’art. 56, comma 3, d.lgs. n. 136/2024 e all’art. 360, n. 3, c.p.c., per avere il giudice attribuito rilevanza alla sopravvenienza normativa come causa non imputabile; con il secondo motivo si censurava la violazione dell’art. 133 c.c.i.i. per avere applicato, in sostanza, il termine di dieci giorni previsto per altri reclami invece dell’ottavo giorno previsto per il reclamo avverso lo stato passivo; con il terzo motivo si contestavano profili di merito relativi all’ammissione del credito, ma tale motivo è rimasto assorbito.

La decisione

La Corte ha accolto i primi due motivi, dichiarando assorbito il terzo, ha cassato il decreto impugnato e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito dichiarando inammissibile, perché tardivo, il reclamo/opposizione della società creditrice allo stato passivo della liquidazione controllata. Ha inoltre condannato la controricorrente alle spese di entrambi i gradi e ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio

  • art. 153, comma 2, c.p.c.

    consente la rimessione in termini solo se la decadenza è dipesa da causa non imputabile alla parte e richiede una valutazione del caso concreto, non una disapplicazione generale della norma

  • art. 56, comma 3, d.lgs. n. 136/2024

    richiamato come norma transitoria invocata per la disciplina applicabile alla procedura pendente

  • art. 273 c.c.i.i.

    nel testo novellato prevede che il reclamo contro lo stato passivo sia soggetto al termine previsto dal rinvio dell’art. 133; la sua applicazione alle procedure pendenti discende dall’art. 56 del d.lgs. n. 136/2024

  • art. 133 c.c.i.i.

    indicato come norma che fissa il termine di otto giorni per il reclamo nella disciplina applicabile al caso

  • art. 124 c.c.i.i.

    evocato dal giudice delegato, ma ritenuto non applicabile al reclamo contro lo stato passivo nel caso concreto

  • art. 274 c.c.i.i.

    richiamato per delimitare i casi in cui è necessaria l’autorizzazione del giudice delegato a stare in giudizio o compiere azioni del liquidatore

  • art. 128, comma 2, c.c.i.i.

    richiamato in via analogica per affermare che nel giudizio di impugnazione del decreto emesso dal giudice delegato non occorre autorizzazione a stare in giudizio

  • art. 31 l. fall.

    citato come precedente disciplina analoga alla quale la Corte richiama continuità interpretativa

  • art. 101, comma 2, Cost.

    evocato per ribadire la soggezione del giudice alla legge

  • art. 73, comma 3, Cost.

    richiamato dal giudice delegato nel ragionamento sulla vacatio legis, ma non condiviso dalla Corte come fondamento per disapplicare la norma

  • art. 10, comma 1, disp. prel. c.c.

    richiamato nel ragionamento sul termine ordinario di vacatio legis

  • art. 8, comma 1, d.l. n. 178/2024 conv. in l. n. 4/2025

    citato come interpretazione autentica dell’art. 56 del d.lgs. n. 136/2024, ma ritenuto non decisivo nel caso

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    base formale dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in relazione all’esito del giudizio

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    menzionato in collegamento al presupposto per l’ulteriore importo dovuto

  • Cass. S.U. n. 4135/2019

    richiamata per il tema del prospective overruling, ma ritenuta non pertinente rispetto alla disapplicazione di una norma di legge

  • Cass. n. 7918/2012

    citata sul regime dell’autorizzazione a stare in giudizio del curatore/gestore nella disciplina fallimentare

Massime di principio

  • La rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. presuppone una decadenza determinata da una causa non imputabile alla parte e richiede una valutazione concreta della specifica situazione processuale, non un giudizio astratto di iniquità della disciplina applicabile.
  • Il giudice non può, sotto la veste della rimessione in termini, sostituire alla norma vigente una disciplina diversa ritenuta più equa; se la norma è chiara e non interpretabile in senso conforme, deve applicarla, restando salva soltanto l’eventuale questione di legittimità costituzionale.
  • Il prospective overruling opera sul piano dei mutamenti giurisprudenziali e non consente di equiparare o neutralizzare l’efficacia di una norma di legge sopravvenuta espressamente applicabile alle procedure pendenti.
  • Quando la disciplina transitoria rende immediatamente applicabile il nuovo termine impugnatorio a una procedura pendente, il reclamo proposto oltre tale termine è tardivo e deve essere dichiarato inammissibile.
  • Nel giudizio di impugnazione di un provvedimento emesso dal giudice delegato non occorre una specifica autorizzazione a stare in giudizio del liquidatore, quando la legge non la prevede espressamente per tale fase.
  • Se il giudice di merito accoglie un’impugnazione senza considerare la tardività del reclamo, la Corte di cassazione può cassare e decidere nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenzaLitisconsorzio necessario

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