Cassazione Civile, Ordinanza n. 28134/2025 del 23/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino straniero, raggiunto da decreto di espulsione prefettizio per irregolare presenza sul territorio nazionale e da successivo ordine di trattenimento presso un Centro di permanenza per i rimpatri, ha impugnato in cassazione il decreto di convalida del trattenimento emesso dal Giudice di pace. Ha dedotto tre censure: la prima per violazione dell'art. 19 del d.lgs. 286/1998, sostenendo che il giudice non avrebbe valutato il rischio di violazione di obblighi costituzionali o internazionali ostativi al rimpatrio, in relazione alla sua vita privata e familiare in Italia; la seconda per omesso esame del possesso di un passaporto valido, fatto che avrebbe escluso le esigenze cautelari connesse all'identificazione; la terza per omesso esame delle precarie condizioni di salute, rilevanti ai fini della compatibilità con il trattenimento o il viaggio di rimpatrio. La Corte ha ritenuto i motivi connessi ma inammissibili per difetto di specificità, osservando che il ricorso non indicava in modo puntuale se, quando e come tali circostanze fossero state sottoposte al giudice di merito; inoltre, la memoria richiamata non era stata allegata né il suo contenuto era stato trascritto o illustrato nel ricorso, con violazione dell'art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutte le doglianze fossero carenti di specificità e non autosufficienti, perché prive di una puntuale indicazione degli atti e dei documenti su cui si fondavano e del loro contenuto rilevante, in violazione dell'art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c. Non ha provveduto sulle spese, poiché gli intimati non hanno svolto attività difensiva. Ha disposto il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 13, comma 2, lett. a), d.lgs. 286/1998
richiamato come base del decreto prefettizio di espulsione per presenza illegale sul territorio nazionale
art. 19 d.lgs. 286/1998
invocato dal ricorrente come limite al rimpatrio in presenza di rischi ostativi connessi a tutela della vita privata e familiare e ad altri obblighi costituzionali o internazionali
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
il ricorso deve contenere a pena di inammissibilità "6) la specifica indicazione, per ciascuno dei motivi, degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il motivo si fonda e l'illustrazione del contenuto rilevante degli stessi"
la Corte ribadisce che il requisito di autosufficienza impone l'indicazione specifica degli atti e documenti rilevanti, con riassunto o trascrizione dei passaggi essenziali e puntuale segnalazione della loro presenza negli atti di merito
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato in relazione all'onere di deposito e alla necessità di segnalare specificamente la presenza del documento o dell'atto negli atti del giudizio di merito
art. 6, par. 1, CEDU
il principio di autosufficienza è ritenuto compatibile con il giusto processo, purché non si traduca in eccessivo formalismo
d.lgs. n. 149/2022
richiamato per la riforma dell'art. 366 c.p.c. che ha esplicitato l'onere di specifica indicazione degli atti e documenti
d.lgs. n. 286/1998
quadro normativo dell'espulsione e del trattenimento dello straniero
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il requisito di specificità e autosufficienza impone che, per ciascun motivo, siano indicati in modo puntuale gli atti processuali e i documenti rilevanti, con trascrizione o sintetica riproduzione dei passaggi essenziali e indicazione della loro collocazione negli atti di causa.
- La deduzione di un omesso esame di fatti decisivi non è ammissibile se il ricorrente non dimostra, in modo verificabile, che quei fatti siano stati effettivamente introdotti nel giudizio di merito e discussi tra le parti.
- La mera allegazione di circostanze asseritamente decisive, senza allegare o trascrivere la memoria o i documenti richiamati, non soddisfa l'onere di specificità del ricorso per cassazione.
- Il principio di autosufficienza del ricorso è compatibile con l'art. 6 CEDU purché applicato in modo proporzionato e non meramente formalistico, ma resta necessario consentire alla Corte di verificare immediatamente la decisività delle censure.
- Nel giudizio di legittimità le censure formulate come violazione di legge non eludono il controllo di specificità quando, in sostanza, si risolvono nella denuncia di un omesso esame di fatti non adeguatamente localizzati e documentati.
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