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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28162/2025 del 23/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

La controversia

La società ha impugnato davanti al giudice tributario 20 cartelle di pagamento relative a tributi, contributi e accessori riferiti ad annualità 2007-2013. In primo grado il ricorso era stato accolto solo per 10 cartelle; in appello la CTR ha invece accolto l'appello incidentale delle Agenzie e ha rigettato l'appello principale della società, ritenendo provata la notifica delle cartelle e infondate le eccezioni della contribuente. In cassazione la società ha dedotto quattro motivi: 1) omesso esame e violazione di legge per non avere la CTR considerato la contestazione del contenuto della busta notificata, con conseguente onere probatorio a carico dell'amministrazione; 2) omessa pronuncia sulla censura relativa alla mancata prova dell'invio della raccomandata informativa e alla asserita irregolarità della notifica di una cartella; 3) violazione di norme sulla prescrizione, sostenendo che interessi e sanzioni, nonché diritti camerali e contributi consortili, sarebbero soggetti a prescrizione quinquennale; 4) violazione delle norme sulle riproduzioni meccaniche e sul disconoscimento delle copie, contestando che la CTR avesse ritenuto sufficienti gli avvisi di ricevimento e la documentazione in copia per provare la notifica, anche valorizzando elementi presuntivi e un pagamento parziale.

La decisione

La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere per due cartelle: una perché oggetto di annullamento automatico ai sensi della normativa sullo stralcio dei debiti di importo residuo inferiore a 5.000 euro, l'altra perché risultava intervenuto il pagamento del coobbligato con richiesta conforme delle parti. Per il resto ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per commistione di vizi eterogenei e comunque perché, in tema di notifica a mezzo posta, incombe sul destinatario che contesti il contenuto del plico l'onere di provarne la difformità; ha rigettato il secondo motivo perché la CTR aveva effettivamente esaminato e respinto anche la specifica doglianza sulla cartella indicata; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché non colpiva una autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata anche sulla rinuncia della parte alla questione di prescrizione in appello; ha infine respinto il quarto motivo, affermando che il disconoscimento generico della conformità delle copie non è sufficiente e che la prova della notifica della cartella è assolta con relata e/o avviso di ricevimento recanti il numero identificativo della cartella, senza necessità di produrre anche la cartella stessa. Le spese sono state poste a carico della ricorrente per la parte soccombente; escluso il raddoppio del contributo unificato per la parziale cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

  • art. 2712 c.c.

    La contestazione della conformità delle riproduzioni fotografiche o fotostatiche richiede specificità; un disconoscimento generico non è idoneo a privare le copie di efficacia probatoria.

  • art. 2719 c.c.

    Il disconoscimento della copia rispetto all'originale deve essere preciso e circostanziato, indicando le ragioni della asserita difformità.

  • art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973

    primo comma, seconda parte

    Per la notifica della cartella a mezzo posta, la prova del perfezionamento e della data può essere data con la relata di notifica o l'avviso di ricevimento recanti il numero identificativo, senza necessità di produrre anche la cartella.

  • art. 60 lett. b-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato dalla ricorrente quale norma asseritamente violata in relazione alla notifica, ma il motivo è stato ritenuto infondato per omessa pronuncia insussistente.

  • art. 20 d.lgs. n. 472 del 1997

    Richiamato dalla ricorrente ai fini della prescrizione delle sanzioni, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per mancata aggressione della ratio decidendi.

  • art. 2948 n. 4 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la prescrizione quinquennale di alcuni crediti periodici.

  • art. 2946 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel motivo sulla prescrizione.

  • art. 18 L. n. 580 del 1993

    Richiamato dalla ricorrente per i diritti camerali soggetti a prescrizione.

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.

    La Corte ribadisce che la mescolanza e sovrapposizione di censure eterogenee rende inammissibile il motivo se non è possibile scomporle chiaramente.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia va esclusa quando la sentenza abbia comunque deciso, anche implicitamente, sulla censura dedotta.

  • art. 1335 c.c.

    La consegna del plico al domicilio del destinatario, risultante dall'avviso di ricevimento, fa presumere la conoscenza dell'atto.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato in adunanza camerale secondo il rito camerale previsto dalla norma.

  • art. 4, comma 4, d.l. n. 41 del 2021

    È stata applicata la disciplina di annullamento automatico dei debiti di importo residuo inferiore a 5.000 euro al ricorrere dei requisiti previsti.

  • L. n. 69 del 2021

    Ha convertito il d.l. n. 41 del 2021, confermando la disciplina dello stralcio dei debiti minori.

  • art. 1, comma 3, D.M. 14 luglio 2021

    L'annullamento dei debiti stralciati si considera effettuato alla data del 31 ottobre 2021 per i soggetti interessati.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione è inammissibile la commistione di censure fondate su diversi vizi di legittimità quando la formulazione del motivo non consenta di distinguere chiaramente i singoli profili dedotti.
  • In tema di notifica della cartella di pagamento a mezzo posta, la produzione della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento recanti il numero identificativo della cartella è sufficiente a provare il perfezionamento della notifica; non è necessaria la produzione della cartella stessa.
  • Chi contesta il contenuto del plico notificato deve allegare e dimostrare in modo specifico che il plico non conteneva l'atto indicato o che il contenuto era diverso da quello spedito, non bastando una contestazione generica.
  • Il disconoscimento della conformità di una copia all'originale, ai sensi dell'art. 2719 c.c., deve essere preciso e circostanziato, indicando le ragioni della dedotta difformità; il mero disconoscimento generico non è sufficiente.
  • Non ricorre omessa pronuncia quando la motivazione della sentenza, pur non soffermandosi analiticamente su ogni singolo argomento, abbia chiaramente deciso la censura complessivamente proposta.
  • In cassazione è inammissibile il motivo che non colpisce tutte le rationes decidendi autonome e sufficienti a sorreggere la decisione impugnata.
  • La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando sopravvenga un fatto estintivo del rapporto controverso o l'integrale soddisfacimento della pretesa, purché le parti ne diano atto in modo conforme.
  • Gli atti di stralcio automatico dei debiti di importo residuo inferiore a 5.000 euro determinano la cessazione della materia del contendere per le cartelle rientranti nei presupposti della disciplina speciale.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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