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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10445/2026 del 21/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato due cartelle di pagamento emesse a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 su dichiarazione relativa all’anno 2009. Le somme richieste derivavano da un maggior reddito d’impresa, costituito dalla plusvalenza realizzata dalla società in nome collettivo in liquidazione per la vendita di un immobile, reddito imputato per trasparenza alla socia deceduta e quindi al contribuente quale suo erede universale. In primo grado le cartelle erano state annullate; in appello l’Amministrazione aveva contestato sia la ritenuta non applicabilità dell’art. 65 d.P.R. n. 600/1973, sia l’affermazione di emendabilità della dichiarazione. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, per non aver spiegato perché il reddito non fosse tassabile in capo all’erede; 2) violazione e falsa applicazione dell’art. 65 d.P.R. n. 600/1973, degli artt. 5 e 7 TUIR e degli artt. 1 e 2 d.P.R. n. 322/1998, sostenendo che il reddito da partecipazione andava imputato per trasparenza e che la dichiarazione non era rettificabile nei termini fatti valere dal contribuente.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto tempestiva la proposizione dell’impugnazione, applicando la sospensione di sei mesi dei termini prevista dall’art. 11, comma 9, d.l. n. 50/2017 per le controversie tributarie definibili. Nel merito, ha escluso la motivazione apparente della sentenza d’appello, rilevando che la CTR aveva espresso in modo intellegibile le ragioni della decisione. Ha poi confermato la non applicabilità dell’art. 65 d.P.R. n. 600/1973, perché il presupposto del debito tributario era sorto dopo la morte della dante causa, sicché l’erede non poteva esserne chiamato a rispondere. Infine, ha condiviso il principio di emendabilità della dichiarazione dei redditi anche in sede contenziosa contro cartella derivante da controllo automatizzato, quando l’errore abbia comportato per il contribuente un aggravio non dovuto. L’Agenzia è stata condannata alle spese.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    richiamato come base del controllo automatizzato che ha originato le cartelle di pagamento

  • art. 5 TUIR

    norma invocata dall’Amministrazione per l’imputazione per trasparenza del reddito della società di persone alla socia

  • art. 7 TUIR

    ritenuto non pertinente al caso concreto dalla Corte, perché riferito alla tassazione separata dei redditi nei limiti propri della percezione

  • art. 65 d.P.R. n. 600/1973

    "Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa"

    applicabile solo ai debiti tributari il cui presupposto sia sorto prima della morte del de cuius; non opera per pretese maturate successivamente

  • art. 1 d.P.R. n. 322/1998

    richiamato nel secondo motivo in tema di dichiarazioni fiscali

  • art. 2 d.P.R. n. 322/1998

    la Corte ribadisce che la dichiarazione è emendabile; per gli errori in danno del contribuente opera la possibilità di rettifica e di difesa in giudizio contro la maggiore pretesa fiscale

  • art. 2, comma 8, d.P.R. n. 322/1998

    richiamato dalla giurisprudenza citata per distinguere la rettifica in danno dell’erario da quella in danno del contribuente

  • art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322/1998

    richiamato per la disciplina delle dichiarazioni integrative in danno del contribuente, ma la Corte afferma che la tutela contenziosa resta comunque esperibile

  • art. 43 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato quale termine entro cui può essere presentata la dichiarazione integrativa diretta ad evitare un danno per la P.A.

  • art. 327 c.p.c.

    utilizzato nel calcolo del termine lungo di impugnazione, prorogato dalla sospensione speciale

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma sul motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    norma sul vizio di nullità della sentenza dedotto per motivazione apparente

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    richiamato come parametro del dovere di motivazione della sentenza

  • art. 36, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato come parametro del contenuto della sentenza tributaria

  • art. 11 d.l. n. 50/2017

    ha introdotto la definizione agevolata delle controversie tributarie e la sospensione dei termini di impugnazione per le liti definibili

  • art. 11, comma 9, d.l. n. 50/2017

    "Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017"

    la sospensione si cumula con il termine lungo ex art. 327 c.p.c. quando questo scada nel periodo indicato

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    non applicato perché la parte soccombente era un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato

Massime di principio

  • La motivazione apparente sussiste solo quando la sentenza, pur formalmente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione; non basta la sinteticità della motivazione se le ragioni del decisum sono comprensibili.
  • L’art. 65 d.P.R. n. 600/1973 opera soltanto per le obbligazioni tributarie il cui presupposto si sia verificato prima della morte del dante causa; se il presupposto del tributo sorge dopo il decesso, l’erede non ne risponde in tale qualità.
  • Nei redditi da partecipazione imputati per trasparenza, l’imputazione all’erede richiede che il debito tributario sia effettivamente riferibile al de cuius nei limiti temporali e sostanziali previsti dalla legge.
  • La dichiarazione dei redditi può essere emendata anche per errori di fatto o di diritto incidenti sull’obbligazione tributaria, e il contribuente può opporsi in giudizio alla maggiore pretesa fiscale derivante da controllo automatizzato quando l’errore comporti un aggravio non dovuto.
  • La sospensione speciale dei termini di impugnazione prevista per la definizione agevolata delle controversie tributarie si cumula con il termine lungo di impugnazione, prorogandone la scadenza se questa ricade nel periodo di sospensione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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