Cassazione Civile, Ordinanza n. 30019/2021 del 26/10/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Una socia accomandataria ha impugnato la cartella di pagamento notificatale in conseguenza della mancata impugnazione dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della società in accomandita semplice e delle socie, relativo all'anno d'imposta 2003 e alla ripresa a tassazione di plusvalenze da cessione d'azienda. La Commissione tributaria provinciale aveva dichiarato inammissibile il ricorso per mancata impugnazione dell'atto presupposto, e la Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello ritenendo utilizzabili documenti depositati tardivamente dall'Ufficio, regolare la notifica dell'avviso presupposto e sufficiente la prova della notifica. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 32 d.lgs. 546/1992 per l'utilizzo di documenti tardivamente prodotti in primo grado; 2) violazione dell'art. 60, lett. e), d.P.R. 600/1973, sostenendo che non ricorressero i presupposti per la notifica per irreperibilità e che ella non fosse irreperibile; 3) violazione degli artt. 145 e 149 c.p.c. per la prova della notifica prodotta in semplice fotocopia; 4) violazione degli artt. 2304, 2313, 2315 e 2318 c.c., nonché della normativa sulla riscossione ex d.P.R. 602/1973, e omessa pronuncia, per non avere la CTR esaminato la questione del beneficium excussionis e dei limiti della riscossione nei confronti del socio accomandatario. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, inammissibili il secondo e il terzo, e fondato il quarto, riqualificandolo come vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sul tema del beneficio della preventiva escussione.
La decisione
La Corte ha accolto il quarto motivo di ricorso, ha rigettato il primo motivo e dichiarato inammissibili i restanti. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Il rinvio è stato disposto perché il giudice di merito non aveva esaminato la specifica questione, già prospettata nei gradi di merito, dell'applicabilità del beneficium excussionis in favore della socia accomandataria nella riscossione a mezzo ruolo.
Norme richiamate
La tardiva produzione documentale in primo grado non determina automaticamente l'inutilizzabilità del documento in appello, specie se il documento è comunque entrato nel fascicolo e reso disponibile alla controparte, con sanatoria della irregolarità formale.
art. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992
Nel processo tributario è ammessa la produzione e valutazione in appello dei documenti anche se irritualmente prodotti in primo grado.
Richiamato come norma sulle forme di nuova produzione documentale in secondo grado.
art. 60, lett. e), d.P.R. 600/1973
Richiamato dalla ricorrente per contestare la notifica per irreperibilità; la censura è stata ritenuta inammissibile perché non confrontata con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
Usato per la disciplina della notifica agli enti e, nel caso concreto, per evidenziare il tentativo di notifica al legale rappresentante della società.
Richiamato in tema di notificazione a mezzo del servizio postale e di prova della relativa regolarità.
La copia fotostatica non autenticata ha efficacia probatoria se non è tempestivamente e specificamente disconosciuta.
Il disconoscimento della conformità della copia all'originale o della sottoscrizione deve essere formale, tempestivo, chiaro e inequivoco.
Richiamato per sostenere la natura sussidiaria della responsabilità del socio e il previo escutere il patrimonio sociale.
Richiamato in relazione alla disciplina della società in accomandita semplice e alla responsabilità dei soci.
Richiamato per la disciplina applicabile alla società in accomandita semplice.
Richiamato in tema di responsabilità del socio accomandatario.
Richiamato per la riscossione a mezzo ruolo e per i limiti dell'azione esecutiva nei confronti del socio.
La mancata decisione sulla questione del beneficium excussionis integra omessa pronuncia.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il vizio dedotto è stato riqualificato come nullità della sentenza per omessa pronuncia.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il motivo era stato formalmente prospettato anche come omesso esame di fatto decisivo, ma la Corte ne ha ricondotto il contenuto alla violazione dell'art. 112 c.p.c.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la produzione documentale irrituale in primo grado non comporta, di regola, l'inutilizzabilità del documento nel giudizio di appello, soprattutto quando la controparte abbia comunque avuto conoscenza dell'atto e possibilità di difendersi.
- La contestazione della conformità all'originale di una copia fotostatica richiede un disconoscimento tempestivo, chiaro, circostanziato ed esplicito; in mancanza, la copia può essere utilizzata come prova.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: se censura una questione diversa da quella effettivamente decisa, è inammissibile per difetto di specificità.
- Nella riscossione dei tributi nei confronti del coobbligato sussidiario o del socio accomandatario, il giudice tributario deve esaminare espressamente la deduzione relativa al beneficium excussionis, perché la sua omissione integra vizio di omessa pronuncia.
- Il socio accomandatario, impugnando la cartella di pagamento, può far valere dinanzi al giudice tributario tutte le contestazioni inerenti ai limiti della pretesa esecutiva, ivi compreso il rispetto della preventiva escussione del patrimonio sociale.
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