Cassazione Civile, Ordinanza n. 14681/2025 del 31/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La contribuente ha impugnato un estratto di ruolo relativo a un credito iscritto dal Comune per sanzioni amministrative da violazioni del codice della strada, sostenendo che la pretesa fosse prescritta e chiedendo l'accertamento negativo del credito. In primo grado il Giudice di Pace ha dichiarato inammissibile la domanda; il Tribunale ha confermato l'inammissibilità per carenza di interesse ad agire. In Cassazione la ricorrente ha dedotto, con due motivi connessi, violazione dell'art. 100 c.p.c., dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973, dell'art. 615, comma 1, c.p.c., dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 209 d.lgs. 285/1992, dell'art. 28 l. 689/1981 e dell'art. 2943 c.c., lamentando che la prescrizione del credito non era stata esaminata e che la domanda non doveva essere dichiarata inammissibile. La Corte ha ritenuto che, nei casi disciplinati dall'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973, l'impugnazione dell'estratto di ruolo è inammissibile salvo che il debitore dimostri uno specifico interesse ad agire; tale limite opera anche se si deduce la prescrizione del credito e anche qualificando la domanda come accertamento negativo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretto l'arresto di merito che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione/impugnazione dell'estratto di ruolo per difetto di interesse ad agire, poiché la ricorrente non aveva dimostrato un interesse legittimante ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973. La Corte ha richiamato la giurisprudenza recente, incluse Cass. 24552/2024, Cass. 31430/2024 e le Sezioni Unite n. 12459/2024, oltre alla sentenza della Corte costituzionale n. 190/2023, per affermare che il nuovo regime non determina un deficit di tutela del contribuente. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata perché gli intimati non hanno svolto difese. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
L'interesse ad agire è condizione dell'azione; senza la dimostrazione di un interesse concreto e attuale la domanda è inammissibile.
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602
Ha introdotto una specifica conformazione dell'interesse ad agire per le contestazioni dei crediti iscritti a ruolo, limitando l'impugnabilità dell'estratto di ruolo nei casi indicati dalla norma salvo prova dell'interesse ad agire.
È richiamato dalla ricorrente come base dell'opposizione all'esecuzione/accertamento negativo, ma la Corte ribadisce che la disciplina speciale dell'art. 12, comma 4-bis, prevale sul piano dell'ammissibilità dell'azione.
È richiamato per censurare l'omessa pronuncia sulla prescrizione, ma la doglianza resta assorbita dal difetto di interesse ad agire.
art. 209 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285
È citato tra le norme sostanziali relative alle sanzioni per violazioni stradali, ma non assume autonoma decisività nella motivazione della Corte.
art. 28 l. 24 novembre 1981 n. 689
È richiamato quale norma sulla prescrizione delle sanzioni amministrative, ma la Corte non entra nel merito della prescrizione perché reputa inammissibile l'azione per difetto di interesse.
È evocato per la disciplina dell'interruzione della prescrizione, ma non viene scrutinato nel merito per effetto del rigetto sulla questione preliminare di ammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Il rigetto del ricorso comporta la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme procedurali richiamate per la trattazione in camera di consiglio dell'ordinanza.
Massime di principio
- In materia di riscossione mediante ruolo, l'impugnazione dell'estratto di ruolo è ammissibile solo nei casi e nei limiti previsti dall'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973; al di fuori di tali ipotesi il contribuente deve dimostrare uno specifico e attuale interesse ad agire.
- La deduzione della prescrizione del credito iscritto a ruolo non basta, da sola, a superare il filtro dell'interesse ad agire quando la domanda sia proposta contro l'estratto di ruolo nelle ipotesi regolate dalla disciplina speciale.
- La qualificazione della domanda come azione di accertamento negativo non elide l'applicazione dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973: ciò che conta è la presenza dell'interesse ad agire tipizzato dalla norma.
- La mancanza di interesse ad agire determina l'inammissibilità della domanda, e la relativa decisione di merito è insuscettibile di censura se conforme all'orientamento consolidato della Cassazione.
- Il sistema dei limiti all'impugnazione dell'estratto di ruolo non integra, secondo la giurisprudenza richiamata, un vulnus di tutela costituzionalmente rilevante, poiché il contribuente conserva strumenti di difesa nella fase esecutiva; eventuali correttivi richiedono un intervento legislativo.
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