Cassazione Civile, Ordinanza n. 18415/2026 del 08/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2010, emesso nei confronti di una società, con tre rilievi principali: (i) disconoscimento della deduzione, ai fini Ires, Irap e Iva, di costi per consulenze infragruppo ritenuti non provati quanto a inerenza, certezza e congruità economica; (ii) ripresa a tassazione, ai fini Irap, di indennizzi assicurativi per omessa variazione in aumento in dichiarazione; (iii) recupero di Iva indebitamente detratta su operazioni esenti, legate a contratti di locazione. In primo grado l'avviso fu annullato solo sul primo rilievo; in appello la CTR rigettò l'appello principale dell'Ufficio e accolse parzialmente quello incidentale della contribuente, riconoscendo la deducibilità dei canoni relativi a un immobile di Napoli in quanto non mera locazione, ma corrispettivo di un contratto di servicing. In cassazione l'Agenzia deduceva, con il primo motivo, violazione dell'art. 109, comma 5, Tuir e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la documentazione relativa ai rapporti con una società del gruppo fosse troppo generica e non dimostrasse i requisiti di certezza e inerenza dei costi; con il secondo motivo lamentava nullità della sentenza per omessa motivazione, ex art. 132 c.p.c. e art. 36 d.lgs. n. 546/1992, quanto all'accoglimento dell'appello incidentale sulla deducibilità dei canoni per l'utilizzazione dell'immobile di via Morelli a Napoli.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché, sotto veste di violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione di merito sulla effettività, congruità e inerenza dei costi infragruppo, già scrutinati dalla CTR sulla base della documentazione prodotta. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che la motivazione della CTR, seppur sintetica, era esistente e sufficiente a rendere comprensibile la ratio decidendi: il canone pagato per l'immobile di Napoli non era qualificabile come semplice canone di locazione, ma come corrispettivo di un contratto di servicing. L'Agenzia delle Entrate è stata inoltre condannata alle spese e si è dato atto dell'insussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Per la deducibilità dei costi occorre verificare i requisiti di certezza e inerenza rispetto all'attività d'impresa; la Corte però non entra nel merito della regola, limitandosi a rilevare che la censura pretendeva un riesame fattuale non consentito.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la ripartizione dell'onere della prova sulla deducibilità dei costi; la Corte considera la doglianza inammissibile perché volta a sollecitare una diversa valutazione delle prove.
Il motivo formalmente deduce violazione di legge, ma la Corte lo qualifica come richiesta di nuovo apprezzamento del merito.
La censura di nullità per omessa motivazione è respinta perché la motivazione della sentenza impugnata, benché sintetica, era presente e intellegibile.
La motivazione della decisione tributaria deve consentire di individuare la ratio decidendi; nel caso concreto tale requisito è stato ritenuto soddisfatto.
La doglianza di nullità della sentenza è stata esclusa poiché non ricorreva un vero vizio motivazionale tale da determinare nullità.
art. 10, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato nel fatto come base dell'esenzione IVA per i contratti di locazione oggetto del recupero a tassazione.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Accertata la soccombenza del ricorrente, la Corte dà atto dell'insussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro richiamato per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In tema di deducibilità dei costi d'impresa, la denuncia di violazione di legge è inammissibile quando, sotto la sua veste formale, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e del merito sulla effettività, congruità e inerenza dei costi.
- La motivazione della sentenza tributaria non è nulla se, pur sintetica, consente di comprendere il percorso logico seguito dal giudice e la ratio decidendi adottata.
- Quando il giudice di merito qualifica un pagamento non come mero canone di locazione ma come corrispettivo di un diverso rapporto contrattuale, la censura in cassazione deve confrontarsi con tale qualificazione e non può limitarsi a prospettare una diversa lettura del fatto.
- Il sindacato di legittimità non può essere trasformato in un terzo grado di merito sulle risultanze documentali poste a base della decisione impugnata.
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