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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30581/2023 del 03/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di mutuo fondiario nel quale il mutuatario aveva dedotto l'usurarietà degli interessi moratori e aveva chiesto, conseguentemente, l'accertamento della nullità del contratto/clausola e la restituzione delle somme versate a titolo di interessi corrispettivi. In appello la domanda era stata respinta perché sia il tasso corrispettivo sia quello moratorio erano ritenuti inferiori alla soglia usuraria, senza operare la sommatoria tra i due tassi; inoltre era stata reputata nuova, e quindi inammissibile, la questione relativa alla commissione di estinzione anticipata. Con il primo motivo di ricorso il mutuatario denunciava violazione degli artt. 644 c.p. e 1815, comma 2, c.c., sostenendo che, poiché la clausola di mora si applicava all'intera rata insoluta comprensiva degli interessi corrispettivi, il tasso andava calcolato sommando tasso corrispettivo e moratorio, con superamento della soglia usuraria. Con il secondo motivo deduceva violazione degli artt. 644 c.p. e 345 c.p.c., censurando l'affermazione della Corte d'appello secondo cui la commissione di estinzione anticipata non poteva essere introdotta per la prima volta in secondo grado e doveva rilevare nel calcolo del TEG del finanziamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non decisivo perché, anche se gli interessi moratori fossero usurari, la conseguenza non sarebbe la gratuità totale del mutuo o la non debenza degli interessi corrispettivi leciti: la disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori, ma la sanzione colpisce solo il tipo di interesse che supera la soglia, non anche gli altri interessi validamente pattuiti. Ha inoltre confermato che non è corretto sommare interessi corrispettivi e moratori ai fini della verifica dell'usura. Quanto al secondo motivo, ha ribadito che la commissione di estinzione anticipata non è una remunerazione del finanziamento, ma un corrispettivo per lo scioglimento anticipato del rapporto; perciò non incide sul costo del credito rilevante ai fini dell'usura e la relativa censura difettava di specificità e decisività. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 644 c.p.

    La disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori; tuttavia, ai fini della verifica del superamento della soglia, gli interessi corrispettivi e quelli moratori vanno considerati separatamente e non sommati tra loro.

  • art. 1815, comma 2, c.c.

    Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi

    La sanzione della non debenza non opera in modo globale su tutti gli interessi del rapporto, ma solo sul tipo di interesse usurario pattuito (corrispettivo o moratorio) che abbia superato la soglia.

  • l. 7 marzo 1996, n. 108

    La legge antiusura serve a reprimere la promessa di qualunque somma usuraria dovuta in relazione al contratto, senza che rilevi la mancata inclusione degli interessi moratori nel TEGM dei decreti ministeriali.

  • art. 1224, comma 1, c.c.

    Resta ferma la debenza degli interessi corrispettivi leciti anche se siano stati pattuiti interessi moratori usurari.

  • art. 1375 c.c.

    L'interpretazione che privi di effetti anche gli interessi corrispettivi leciti sarebbe contraria alla buona fede nell'esecuzione del rapporto.

  • art. 345 c.p.c.

    In appello non possono essere introdotte questioni nuove; nel caso esaminato, la censura sulla commissione di estinzione anticipata è stata ritenuta comunque non decisiva ai fini dell'usura.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La memoria della resistente è stata depositata nel procedimento camerale di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Ai fini della disciplina antiusura, gli interessi moratori rientrano nell'ambito applicativo dell'art. 644 c.p., ma la verifica del superamento della soglia deve essere compiuta separatamente per interessi corrispettivi e moratori, senza operare una sommatoria tra le due componenti.
  • La nullità della clausola per interessi usurari ex art. 1815, comma 2, c.c. comporta la non debenza soltanto della componente di interessi che ha superato la soglia, non automaticamente di ogni interesse previsto dal contratto.
  • La pattuizione di una commissione di estinzione anticipata non costituisce remunerazione del finanziamento e, di regola, non incide sul calcolo del costo del credito rilevante ai fini dell'usura.
  • Una censura è inammissibile per difetto di specificità o decisività quando la questione prospettata, anche se risolta in senso favorevole al ricorrente, non sarebbe idonea a incidere sulla decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieMutuoUsura bancariaRicorso per cassazione
RamiBancario e finanziarioProcesso civileObbligazioni
SottomaterieInteressi usurari
IstitutiNullitàBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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