Cassazione Civile, Ordinanza n. 20816/2021 del 21/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da verifiche fiscali relative al regime delle società non operative. Per l'anno d'imposta 2006 la società aveva presentato istanza di interpello disapplicativo ai sensi dell'art. 37-bis d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 30, comma 4-bis, l. n. 724 del 1994; per l'anno 2007 non era stato presentato alcun interpello. L'Ufficio emetteva avvisi di accertamento recuperando maggiori redditi d'impresa ai fini IVA in capo alla società e IRPEF per redditi di partecipazione in capo ai soci. In appello la CTR aveva ritenuto infondate le doglianze dei contribuenti, valorizzando il mancato superamento della presunzione di operatività e dichiarando inammissibili alcune eccezioni nuove. Con il ricorso per cassazione i contribuenti hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 30 l. n. 724 del 1994 e dell'art. 10 l. n. 212 del 2000, sostenendo che gli avvisi erano nulli perché emessi senza contraddittorio endoprocedimentale e senza previo invito a chiarimenti; 2) nullità della sentenza per mancanza di motivazione sull'eccezione di illegittimità degli avvisi per violazione del contraddittorio; 3) omesso esame di un fatto decisivo, individuato nell'assenza del preventivo confronto tra contribuente e Ufficio.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati i motivi, affermando che per il 2006 il contraddittorio era stato garantito attraverso l'istanza di interpello già attivata dalla società e che, comunque, la disciplina richiamata non imponeva un ulteriore invito a chiarimenti; per il 2007 ha osservato che, non essendo stato presentato interpello, il contraddittorio non era stato attivato per inattività della contribuente, sicché non poteva essere eccepita la sua violazione. Quanto all'IVA, tributo armonizzato, la Corte ha richiamato il principio dell'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale con applicazione della prova di resistenza, rilevando però che nella specie i ricorrenti non avevano neppure indicato in concreto le difese che avrebbero potuto svolgere. Ha quindi escluso che sussistessero i vizi di omessa pronuncia e omessa motivazione, poiché la questione sostanziale era comunque infondata. Il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna alle spese e applicazione del raddoppio del contributo unificato nei presupposti di legge.
Norme richiamate
art. 37-bis d.P.R. n. 600 del 1973
l'istanza di interpello disapplicativo costituisce la modalità procedimentale prevista per chiedere la disapplicazione della disciplina antielusiva, ma non comporta automaticamente l'obbligo di un ulteriore invito a chiarimenti da parte dell'Ufficio.
per le società di comodo consente la presentazione dell'interpello disapplicativo in presenza di situazioni oggettive che impediscono il conseguimento dei ricavi minimi; la disciplina del contraddittorio va letta alla luce delle modifiche normative intervenute.
stabilisce una presunzione legale relativa di non operatività, superabile dal contribuente mediante prova contraria.
la previsione dell'accertamento previa richiesta di chiarimenti è stata ritenuta implicitamente abrogata per i periodi d'imposta interessati dalla modifica normativa richiamata dalla Corte.
art. 35, comma 15, d.l. n. 223 del 2006
è stato considerato abrogativo, in via implicita, del previgente obbligo di richiesta di chiarimenti per le società di comodo, con applicazione ai periodi d'imposta dal 2006 in poi.
art. 35, comma 16, d.l. n. 223 del 2006
ha fatto decorrere l'applicazione della modifica dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto, quindi anche agli atti relativi al 2006.
è stata invocata dai ricorrenti a sostegno del diritto al contraddittorio, ma la Corte ha escluso la violazione nel caso concreto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato nei presupposti processuali di legge.
art. 111, comma 2, Cost.
richiamato a sostegno del principio di economia processuale e ragionevole durata del processo.
interpretato in senso costituzionalmente orientato per consentire alla Corte, quando la questione di diritto è infondata e non richiede nuovi accertamenti, di decidere senza rinvio pur in presenza di omessa pronuncia.
Massime di principio
- In materia di società di comodo, l'istanza di interpello disapplicativo è lo strumento tipico per attivare il contraddittorio procedimentale; se il contribuente lo utilizza, il confronto endoprocedimentale risulta già garantito secondo la procedura prevista, senza necessità di un ulteriore invito a chiarimenti, salvo diversa previsione espressa.
- La disciplina del contraddittorio endoprocedimentale non comporta, per i tributi non armonizzati, un obbligo generalizzato dell'Amministrazione di instaurarlo in assenza di una specifica previsione normativa; per i tributi armonizzati, invece, la sua omissione può incidere sulla validità dell'atto solo se il contribuente indica concretamente le difese che avrebbe potuto far valere (prova di resistenza).
- Chi contesta un avviso di accertamento per mancata instaurazione del contraddittorio deve allegare in modo concreto quali elementi difensivi avrebbe introdotto nel procedimento amministrativo e dimostrare che la mancata partecipazione gli ha effettivamente precluso una difesa non meramente pretestuosa.
- Quando il motivo di ricorso denuncia un vizio processuale di omessa pronuncia o omessa motivazione, la censura resta assorbita se la questione sostanziale sottostante è infondata e non richiede ulteriori accertamenti di fatto; in tal caso la Cassazione può evitare il rinvio per ragioni di economia processuale.
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