Cassazione Civile, Ordinanza n. 04498/2026 del 27/02/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
L’ente locale aveva notificato alla contribuente due avvisi di accertamento per IMU e TASI 2016 relativi a un immobile sito nel territorio comunale, contestando l’omesso versamento e negando l’agevolazione per abitazione principale, perché l’unità immobiliare della contribuente era contigua a quella posseduta dal coniuge, anch’egli titolare di altra unità catastalmente distinta e dichiarata come abitazione principale. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto solo in parte, con annullamento delle sanzioni per causa di non punibilità. In appello la contribuente aveva ottenuto una decisione più favorevole, ritenendo la CTR che le due unità costituissero di fatto un’unica abitazione e che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 209/2022, fosse legittima la doppia esenzione per i coniugi con residenze separate. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) vizio di motivazione apparente e difetto di istruttoria, per non avere il giudice d’appello considerato le difese dell’ente e la documentazione; 2) violazione della disciplina IMU e della sentenza costituzionale n. 209/2022, sostenendo che l’agevolazione può spettare solo per un’unica unità immobiliare, autonomamente censita, e che la decisione d’appello aveva erroneamente trattato due unità distinte come un’unica abitazione principale; 3) violazione delle norme sull’interpretazione delle esenzioni e sull’onere della prova, deducendo che la contribuente non aveva dimostrato i presupposti per il beneficio né assolto agli obblighi dichiarativi.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, escludendo che la sentenza d’appello fosse affetta da motivazione meramente apparente, perché la CTR aveva esplicitato le ragioni della decisione e richiamato la Corte costituzionale. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo: ha affermato che, in materia di IMU, la nozione di abitazione principale contenuta nell’art. 13, comma 2, d.l. 201/2011 è di stretta interpretazione e consente l’esenzione solo per un’unica unità immobiliare, non estensibile ad ulteriori unità contigue di fatto unite e utilizzate come abitazione principale; ha inoltre chiarito che la sentenza costituzionale n. 209/2022 ha eliminato il riferimento al nucleo familiare come parametro impeditivo dell’agevolazione, ma non ha introdotto alcuna esenzione per "seconde case" o per più immobili distinti. Poiché nel caso concreto non risultavano allegati fatti idonei a giustificare l’estensione del beneficio oltre l’unico cespite agevolabile, la sentenza d’appello è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, anche per le spese. Resta fermo il capo sulle sanzioni annullate in primo grado, non impugnato con appello incidentale dall’ente.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato come parametro della motivazione della sentenza tributaria; il vizio di motivazione apparente sussiste solo se la decisione non rende percepibile il fondamento logico della statuizione.
Norma sul contenuto della sentenza: è violata solo in presenza di motivazione mancante, apparente o obiettivamente incomprensibile.
art. 111, comma 6 Cost.
Impone la motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; la sua violazione ricorre quando la sentenza non consente di comprendere il ragionamento decisorio.
art. 13, comma 2, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201
"L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa"; "Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare"
La disposizione, per il suo tenore letterale e la natura di stretta interpretazione delle agevolazioni fiscali, consente l’esenzione IMU solo per un’unica unità immobiliare destinata ad abitazione principale e non è estensibile a ulteriori unità contigue o di fatto unificate.
Legge di conversione del d.l. 201/2011, richiamata quale base normativa dell’IMU.
art. 53 Cost.
Evocato dal ricorrente in relazione alla disciplina dell’imposizione, ma non decisivo nella ratio della decisione.
Richiamati dal ricorrente per sostenere l’inidoneità della scissione del nucleo familiare a fondare più agevolazioni, ma la Corte precisa che la questione va risolta alla luce della disciplina IMU e della sentenza costituzionale.
Invocato per l’interpretazione della norma agevolativa, nel senso della sua lettura letterale e restrittiva.
art. 37, comma 53, d.l. 4 luglio 2006, n. 223
Richiamato dal ricorrente in tema di obblighi dichiarativi e disciplina fiscale dell’immobile.
art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato dal ricorrente in relazione alla prova nel processo tributario e alla disciplina introdotta dalla riforma del 2022.
art. 6, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Richiamato nel giudizio di merito come causa di non punibilità idonea a escludere le sanzioni per omesso versamento.
Corte cost., sent. n. 209/2022
Ha dichiarato l’illegittimità della parte della disciplina IMU che ancorava l’agevolazione al nucleo familiare, affermando che la residenza anagrafica e la dimora abituale del soggetto passivo bastano per l’abitazione principale; non consente però di riconoscere l’esenzione a più unità immobiliari distinte come "seconde case".
Massime di principio
- In materia di IMU, l’esenzione per abitazione principale ha natura agevolativa e va interpretata restrittivamente: può essere riconosciuta soltanto per un’unica unità immobiliare, catastalmente autonoma, destinata a dimora abituale e residenza anagrafica del possessore.
- La declaratoria di illegittimità costituzionale della disciplina IMU che collegava il beneficio al nucleo familiare elimina quel criterio impeditivo, ma non legittima l’estensione dell’agevolazione a più immobili distinti, neppure se contigui o di fatto collegati.
- La sentenza costituzionale sull’abitazione principale non trasforma le diverse unità immobiliari possedute dai coniugi o dalle persone in unione civile in un unico cespite fiscale: l’esenzione spetta per ciascun soggetto solo se ricorrono i requisiti riferiti alla specifica unità immobiliare e senza duplicazioni indebite.
- Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non sussiste se la decisione espone, sia pure sinteticamente, le ragioni della statuizione e le basi probatorie considerate.
- Nel processo tributario, chi invoca un’agevolazione fiscale deve dimostrarne i presupposti; in mancanza di prova dei requisiti e degli adempimenti dichiarativi richiesti, il beneficio non può essere riconosciuto.
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