Cassazione Civile, Ordinanza n. 20134/2021 del 15/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR di Napoli che aveva confermato solo parzialmente un accertamento fiscale contenuto in un avviso di accertamento. Con l’unico motivo denunciava la violazione dell’art. 8 del d.l. n. 16/2012, conv. in l. n. 44/2012, e dell’art. 39 del d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che non sussistessero indizi gravi, precisi e concordanti idonei a sorreggere la contestazione di inesistenza delle operazioni contestate. Nel corso del giudizio di legittimità il ricorrente ha poi dichiarato di rinunciare al ricorso per aver presentato domanda di definizione agevolata.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso improcedibile per carenza di interesse, rilevando che la rinuncia era intervenuta in presenza di domanda di definizione agevolata. Ha ritenuto che l’Agenzia delle Entrate non avesse interesse a opporsi, poiché, se il condono non fosse stato accolto, sarebbe comunque divenuta definitiva la sentenza impugnata. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate tra le parti e non è stato disposto il raddoppio del contributo unificato, poiché la causa di improcedibilità era sopravvenuta.
Norme richiamate
art. 8 d.l. n. 16/2012 conv. in l. n. 44/2012
richiamato dal ricorrente come norma violata in relazione alla definizione/contestazione fiscale, ma la Corte non entra nel merito della censura per sopravvenuta improcedibilità
art. 39 d.P.R. n. 600/1973
richiamato dal ricorrente quale parametro per contestare la ricostruzione induttiva dell’accertamento; la Corte non ne esamina l’applicazione nel merito
d.l. n. 193/2016
richiamato quale base della definizione agevolata che ha determinato la rinuncia al ricorso e la cessazione della lite
Sez. 6, ord. n. 23175 del 12/11/2015
citata a sostegno dell’esclusione del raddoppio del contributo unificato quando la causa di inammissibilità/improcedibilità è sopravvenuta
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso in cassazione in presenza di domanda di definizione agevolata può determinare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- Quando l’evento che determina l’arresto del giudizio interviene dopo la proposizione del ricorso, non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
- In presenza di estinzione o improcedibilità sopravvenuta della lite, le spese di legittimità possono essere compensate tra le parti.
- Il giudizio di legittimità non entra nel merito delle censure relative all’accertamento fiscale se viene meno l’interesse alla decisione per effetto di rinuncia collegata a definizione agevolata.
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