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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33200/2025 del 19/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dalla notifica di una cartella di pagamento IRPEF relativa all’anno d’imposta 1992, emessa per somme iscritte a ruolo dopo un precedente accertamento tributario. L’accertamento originario aveva riguardato due società riconducibili al contribuente e ai suoi familiari; l’Ufficio aveva ritenuto, in base alla ristretta base partecipativa, che maggiori redditi societari fossero stati imputabili pro quota ai soci. Il contribuente aveva impugnato l’avviso di accertamento, ma il giudizio d’appello si era interrotto per la morte del difensore e poi era stato dichiarato estinto per mancata tempestiva riassunzione. La Corte di cassazione aveva già rigettato il ricorso contro la declaratoria di estinzione. Successivamente l’Amministrazione aveva notificato la cartella di pagamento, fondata sul giudicato formatosi sull’accertamento. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza d’appello che aveva confermato la cartella, deducendo due motivi: 1) violazione degli artt. 310 e 338 c.p.c., 2953 e 2945 c.c., 43 e 45 d.lgs. 546/1992, sostenendo che il giudicato della sentenza di primo grado non potesse retrodatarsi alla scadenza del termine per la riassunzione del processo interrotto, ma dovesse coincidere con la successiva decisione della Cassazione che aveva rigettato il ricorso contro l’estinzione; 2) violazione degli artt. 2953 c.c. e 25, comma 1, lett. c), d.P.R. 602/1973, deducendo che la riscossione fosse decaduta per mancato rispetto del termine decadenziale di notifica della cartella e non assoggettata al termine decennale di prescrizione.

La decisione

La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Sul primo ha ritenuto corretto affermare che la definitività della sentenza di primo grado reiettiva dell’impugnazione contro l’avviso si è consolidata solo con la pronuncia che ha confermato l’estinzione del giudizio d’appello, poiché il contribuente aveva egli stesso sollecitato l’interruzione e poi impugnato la declaratoria di estinzione, sicché non poteva invocare una retrodatazione del giudicato in contrasto con il proprio comportamento processuale. Sul secondo ha ribadito l’orientamento consolidato secondo cui, quando la pretesa erariale si fonda su un accertamento divenuto definitivo per effetto del giudicato, la riscossione non è soggetta ai termini di decadenza dell’art. 25 d.P.R. 602/1973 né alla prescrizione quinquennale, ma al termine decennale di cui all’art. 2953 c.c. La Corte ha quindi rigettato il ricorso, condannando il ricorrente alle spese di lite e alle somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre agli ulteriori importi per il contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 310 e 338 c.p.c.

    richiamati dal ricorrente per contestare gli effetti dell’interruzione e dell’estinzione del giudizio di appello sulla formazione del giudicato

  • artt. 2953 e 2945 c.c.

    invocati per sostenere che il termine per la riscossione dovesse decorrere dalla formazione del giudicato e non dalla mera scadenza del termine di riassunzione

  • artt. 43 e 45 d.lgs. 546/1992

    richiamati in relazione all’interruzione e all’estinzione del processo tributario per mancata riassunzione tempestiva

  • art. 25, comma 1, lett. c), d.P.R. 602/1973

    escluso come termine applicabile alla riscossione di un credito tributario divenuto definitivo per giudicato

  • art. 2953 c.c.

    applicato come termine decennale di prescrizione dell'actio iudicati per la riscossione di imposte fondata su titolo giudiziale definitivo

  • art. 20 d.lgs. 472/1997

    escluso, secondo l’orientamento richiamato, quale termine applicabile alla fattispecie

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    usato per la condanna del ricorrente al pagamento di somme per lite ritenuta meritevole di sanzione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto dal ricorrente

Massime di principio

  • Quando una parte, dopo aver provocato o comunque coltivato un determinato esito processuale, impugna successivamente tale esito, non può poi assumere una posizione processuale incompatibile per anticipare o retrodatare gli effetti del giudicato in proprio favore.
  • Nel processo tributario, la mancata tempestiva riassunzione dopo l’interruzione comporta l’estinzione del giudizio; se tale estinzione è confermata in sede di legittimità, il consolidamento del giudicato sulla decisione di primo grado si collega alla pronuncia che rende definitiva l’estinzione, non alla sola scadenza del termine per la riassunzione, quando ciò sia coerente con la sequenza processuale concreta.
  • Il diritto dell’Amministrazione alla riscossione di un tributo fondato su un accertamento divenuto definitivo per giudicato è soggetto alla prescrizione decennale dell’actio iudicati ex art. 2953 c.c., e non ai termini decadenziali dell’art. 25 d.P.R. 602/1973 né alla prescrizione quinquennale prevista per altre ipotesi sanzionatorie o tributarie.
  • La formazione del giudicato su un credito tributario trasforma la pretesa impositiva in un credito assistito da titolo giudiziale definitivo, con conseguente applicazione del regime prescrizionale proprio dell’esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoPrescrizioneOnere della prova

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