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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15943/2025 del 14/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente riscossione)

La controversia

La società impugnava atti impositivi e sanzionatori relativi all'anno d'imposta 2015, fondati su PVC della Guardia di Finanza e riguardanti omesso versamento di IVA, IRES e ritenute su redditi da lavoro dipendente. In cassazione deduceva, con due motivi ex art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 41-bis d.P.R. 600/1973, 36-bis d.P.R. 600/1973, 54 d.P.R. 633/1972, 54-bis d.P.R. 633/1972, 25 d.P.R. 602/1973 e 43 d.P.R. 600/1973. Sosteneva, in sintesi, che per gli omessi versamenti di imposte autodichiarate l'Ufficio avrebbe dovuto procedere con controllo automatizzato e iscrizione a ruolo, non con avviso di accertamento; in subordine, affermava che comunque l'avviso sarebbe stato illegittimo almeno per IRES e ritenute, poiché tali rilievi non sarebbero stati preceduti da una verifica sostanziale e da specifico PVC, risultando il PVC riferito solo all'IVA.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato, e comunque inammissibile, il primo motivo perché l'Amministrazione finanziaria può emettere avviso di accertamento parziale anche in presenza dei presupposti per la liquidazione automatizzata ex artt. 36-bis e 54-bis, trattandosi di modalità più garantista per il contribuente, che non ha interesse a dolersi della scelta dell'Ufficio. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché introduceva una questione non risultante essere stata dedotta e trattata nel giudizio di merito; il ricorrente non aveva assolto l'onere di autosufficienza indicando specificamente in quale atto precedente la questione fosse stata proposta. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna della ricorrente alle spese e agli ulteriori importi liquidati in sentenza ex art. 96 c.p.c. e art. 13 d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 41-bis d.P.R. 600/1973

    Consente l'emissione di avviso di accertamento parziale; la sua utilizzazione non è preclusa dalla possibilità di procedere con controllo automatizzato e costituisce, per il contribuente, una forma di maggiore garanzia.

  • art. 36-bis d.P.R. 600/1973

    Prevede la liquidazione automatizzata sulla base dei dati numerici della dichiarazione; la Corte afferma che l'esistenza di tale procedura non esclude il potere di emettere avviso di accertamento.

  • art. 54 d.P.R. 633/1972

    Richiamato in relazione al recupero dell'IVA; la Corte lo coordina con l'art. 54-bis, escludendo che la procedura automatizzata impedisca l'accertamento.

  • art. 54-bis d.P.R. 633/1972

    Consente la liquidazione automatizzata in materia IVA; non è esclusiva rispetto all'avviso di accertamento parziale.

  • art. 25 d.P.R. 602/1973

    Richiamato dalla parte ricorrente nel quadro delle censure sulla riscossione, senza autonoma trattazione decisoria specifica.

  • art. 43 d.P.R. 600/1973

    Richiamato dalla parte ricorrente nel quadro delle censure sulla riscossione, senza autonoma trattazione decisoria specifica.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale invocata per denunciare violazione di legge nei due motivi di ricorso.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    La Corte condanna il ricorrente al pagamento di un importo per responsabilità aggravata come liquidato nel dispositivo.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    Richiamato nel dispositivo per un ulteriore importo liquidato a carico del ricorrente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La presenza di una procedura di controllo automatizzato della dichiarazione non preclude all'Amministrazione finanziaria di scegliere l'avviso di accertamento parziale; tale scelta non è di per sé lesiva del contribuente, perché gli assicura maggiori garanzie difensive.
  • Nel processo di cassazione non possono essere introdotte questioni nuove non trattate nel giudizio di merito: la parte ricorrente deve indicare specificamente dove e come la questione sia stata dedotta nei gradi precedenti, altrimenti la censura è inammissibile.
  • Quando il ricorso deduce un vizio di violazione di legge, il motivo deve comunque investire una questione già compresa nel thema decidendum del giudizio di appello; in mancanza, la censura è preclusa per difetto di autosufficienza.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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