Cassazione Civile, Ordinanza n. 15943/2025 del 14/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente riscossione)
La controversia
La società impugnava atti impositivi e sanzionatori relativi all'anno d'imposta 2015, fondati su PVC della Guardia di Finanza e riguardanti omesso versamento di IVA, IRES e ritenute su redditi da lavoro dipendente. In cassazione deduceva, con due motivi ex art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 41-bis d.P.R. 600/1973, 36-bis d.P.R. 600/1973, 54 d.P.R. 633/1972, 54-bis d.P.R. 633/1972, 25 d.P.R. 602/1973 e 43 d.P.R. 600/1973. Sosteneva, in sintesi, che per gli omessi versamenti di imposte autodichiarate l'Ufficio avrebbe dovuto procedere con controllo automatizzato e iscrizione a ruolo, non con avviso di accertamento; in subordine, affermava che comunque l'avviso sarebbe stato illegittimo almeno per IRES e ritenute, poiché tali rilievi non sarebbero stati preceduti da una verifica sostanziale e da specifico PVC, risultando il PVC riferito solo all'IVA.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato, e comunque inammissibile, il primo motivo perché l'Amministrazione finanziaria può emettere avviso di accertamento parziale anche in presenza dei presupposti per la liquidazione automatizzata ex artt. 36-bis e 54-bis, trattandosi di modalità più garantista per il contribuente, che non ha interesse a dolersi della scelta dell'Ufficio. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché introduceva una questione non risultante essere stata dedotta e trattata nel giudizio di merito; il ricorrente non aveva assolto l'onere di autosufficienza indicando specificamente in quale atto precedente la questione fosse stata proposta. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna della ricorrente alle spese e agli ulteriori importi liquidati in sentenza ex art. 96 c.p.c. e art. 13 d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
Consente l'emissione di avviso di accertamento parziale; la sua utilizzazione non è preclusa dalla possibilità di procedere con controllo automatizzato e costituisce, per il contribuente, una forma di maggiore garanzia.
Prevede la liquidazione automatizzata sulla base dei dati numerici della dichiarazione; la Corte afferma che l'esistenza di tale procedura non esclude il potere di emettere avviso di accertamento.
Richiamato in relazione al recupero dell'IVA; la Corte lo coordina con l'art. 54-bis, escludendo che la procedura automatizzata impedisca l'accertamento.
Consente la liquidazione automatizzata in materia IVA; non è esclusiva rispetto all'avviso di accertamento parziale.
Richiamato dalla parte ricorrente nel quadro delle censure sulla riscossione, senza autonoma trattazione decisoria specifica.
Richiamato dalla parte ricorrente nel quadro delle censure sulla riscossione, senza autonoma trattazione decisoria specifica.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale invocata per denunciare violazione di legge nei due motivi di ricorso.
La Corte condanna il ricorrente al pagamento di un importo per responsabilità aggravata come liquidato nel dispositivo.
Richiamato nel dispositivo per un ulteriore importo liquidato a carico del ricorrente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La presenza di una procedura di controllo automatizzato della dichiarazione non preclude all'Amministrazione finanziaria di scegliere l'avviso di accertamento parziale; tale scelta non è di per sé lesiva del contribuente, perché gli assicura maggiori garanzie difensive.
- Nel processo di cassazione non possono essere introdotte questioni nuove non trattate nel giudizio di merito: la parte ricorrente deve indicare specificamente dove e come la questione sia stata dedotta nei gradi precedenti, altrimenti la censura è inammissibile.
- Quando il ricorso deduce un vizio di violazione di legge, il motivo deve comunque investire una questione già compresa nel thema decidendum del giudizio di appello; in mancanza, la censura è preclusa per difetto di autosufficienza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 14 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 15903/2025 del 14/06/2025
- ordinanza_civile · 14 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 15904/2025 del 14/06/2025
- ordinanza_civile · 14 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 15905/2025 del 14/06/2025
- ordinanza_civile · 14 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 15906/2025 del 14/06/2025
- ordinanza_civile · 14 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 15907/2025 del 14/06/2025
- ordinanza_civile · 14 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 15908/2025 del 14/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →