Cassazione Civile, Ordinanza n. 04414/2023 del 13/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di rimborso proposta da un soggetto che percepiva una pensione INPS e che sosteneva di essere fiscalmente residente in Turchia dal 24 marzo 2010, chiedendo la restituzione delle imposte trattenute sugli emolumenti percepiti per gli anni 2010, 2011 e 2012. La Commissione tributaria regionale aveva respinto l’appello, ritenendo non provata la doppia residenza fiscale necessaria per applicare il criterio del centro degli interessi vitali previsto dalla convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Turchia. Aveva inoltre valorizzato la permanenza della residenza fiscale in Italia in base all’art. 2, comma 2, TUIR, osservando che l’iscrizione all’AIRE era intervenuta solo dal 19 dicembre 2012. Con il primo motivo il ricorrente denunciava violazione degli artt. 15, 18, 23 e 28 della legge n. 195/1993, dell’art. 2 TUIR e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la doppia residenza fosse già emersa dagli atti e che, in presenza di residenza in entrambi gli Stati, dovesse applicarsi il criterio del centro degli interessi economici. Con memoria aggiungeva di avere prodotto documenti sin dal primo grado per dimostrare la residenza in Turchia già dal 2010. Con il secondo motivo contestava la condanna alle spese, sostenendo che l’Amministrazione fosse stata assistita davanti al giudice tributario da un proprio funzionario e che quindi non dovessero essere liquidate spese legali in suo favore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile o comunque infondato perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata: la CTR non aveva negato in astratto il criterio convenzionale della doppia residenza, ma aveva escluso in fatto che il contribuente avesse provato la propria residenza in entrambi gli Stati; a fronte di ciò aveva correttamente applicato il criterio interno dell’art. 2, comma 2, TUIR, valorizzando l’iscrizione anagrafica in Italia fino all’AIRE del 19 dicembre 2012. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il giudice di merito valuta liberamente le prove e non è tenuto a confutare espressamente tutti gli elementi non accolti. Ha inoltre respinto il secondo motivo, affermando che nel processo tributario l’art. 15, comma 2-bis, del d.lgs. n. 546/1992 consente la liquidazione del compenso anche quando la parte pubblica vittoriosa sia difesa da un proprio funzionario o dipendente, con applicazione dei parametri forensi ridotti del 20%. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 4, comma 1, Accordo Italia-Turchia contro le doppie imposizioni
È richiamato come presupposto convenzionale per stabilire la residenza fiscale; la Corte lo menziona nel ricostruire la censura, ma ritiene che non sia applicabile in mancanza di prova della doppia residenza.
art. 4, comma 2, lett. a), Accordo Italia-Turchia contro le doppie imposizioni
Il criterio del centro degli interessi vitali opera solo se vi sia residenza in entrambi gli Stati; la Corte conferma che non può essere applicato senza prova del presupposto fattuale.
La Corte lo applica come criterio interno di residenza fiscale, valorizzando l’iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente e, nel caso concreto, l’iscrizione all’AIRE solo dal 19 dicembre 2012.
È richiamato dal ricorrente; la Corte ribadisce implicitamente che l’onere di provare la residenza fiscale estera e la doppia residenza incombe sulla parte che invoca il regime convenzionale favorevole.
Richiamato dal ricorrente per contestare la condanna alle spese; la Corte respinge la censura perché nel processo tributario opera la disciplina speciale sulle spese.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro del vizio denunciato; la Corte chiarisce che la censura non coglie una violazione di legge ma tende a una rivalutazione del fatto.
art. 15, comma 2-bis, d.lgs. n. 546/1992
Consente la liquidazione del compenso in favore della parte pubblica vittoriosa anche se difesa da un proprio funzionario o dipendente, applicando il compenso spettante agli avvocati ridotto del 20%.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente soccombente.
Massime di principio
- Il regime convenzionale contro le doppie imposizioni può essere invocato solo se sia provata la condizione fattuale richiesta dalla convenzione, ossia la residenza in entrambi gli Stati; in difetto, si applica il criterio interno di residenza fiscale.
- La prova della residenza fiscale estera non può essere sostituita da documenti che attestino soltanto l’attività lavorativa o da elementi non idonei a provare il domicilio fiscale; il giudice di merito apprezza liberamente le risultanze documentali.
- L’iscrizione all’AIRE non esaurisce il giudizio sulla residenza fiscale, ma costituisce un elemento rilevante da considerare insieme agli altri indici sostanziali; tuttavia, in mancanza di prova contraria, l’iscrizione anagrafica in Italia rileva ai fini dell’art. 2 TUIR.
- Nel giudizio di legittimità, la denuncia di violazione di legge è inammissibile se mira in realtà a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove compiute dal giudice di merito.
- Nel processo tributario la parte pubblica vittoriosa può ottenere la liquidazione del compenso professionale anche se è difesa da un proprio funzionario o dipendente, secondo la disciplina speciale dell’art. 15, comma 2-bis, d.lgs. n. 546/1992.
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