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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17062/2023 del 14/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un'istanza di rimborso presentata da un contribuente per ottenere il 90% delle imposte IRPEF versate per gli anni 1990-1992, in relazione al sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che interessò alcune province siciliane. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello del contribuente, ritenendo che il beneficio previsto dall'art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002 e poi dall'art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014 spettasse anche a chi avesse già integralmente pagato le imposte e che l'istanza fosse tempestiva. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) omessa pronuncia sul fatto decisivo della mancata residenza del contribuente in uno dei Comuni individuati dalla normativa sisma, fatto che la CTP aveva ritenuto ostativo e che l'Ufficio sosteneva di avere riproposto in appello; 2) violazione delle norme sul rimborso per avere la CTR esteso il beneficio a un soggetto non residente nei Comuni agevolati, pur avendo egli svolto solo attività di lavoro dipendente presso la Ferrovia Circumetnea con sede in Catania; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. per avere riconosciuto il rimborso senza prova di tutti i fatti costitutivi, in particolare della residenza nel Comune agevolato; 4) violazione dell'art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014 per non avere applicato lo ius superveniens dell'art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017, che prevede il rimborso nei limiti delle risorse disponibili.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo fondato il vizio di omesso esame di un fatto decisivo: la CTR non aveva preso in considerazione la questione della residenza del contribuente in uno dei Comuni colpiti dal sisma, nonostante tale tema fosse stato posto e fosse decisivo ai fini del diritto al rimborso. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti dall'accoglimento del primo. Il quarto motivo è stato rigettato, perché lo ius superveniens del 2017 non incide sull'an e sul quantum del diritto sostanziale al rimborso, ma solo sulla fase esecutiva/di ottemperanza, con conseguente irrilevanza nel giudizio di cognizione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    La doglianza di omesso esame di un fatto decisivo è stata ritenuta correttamente veicolata come vizio di motivazione/omesso esame, non come error in procedendo ex n. 4.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    È il parametro invocato per le censure di violazione di legge relative al diritto al rimborso e all'onere della prova.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare i fatti costitutivi del diritto al rimborso grava sul contribuente che agisce contro il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione.

  • art. 9, comma 17, l. n. 289 del 2002

    È richiamato quale base del beneficio fiscale collegato al sisma, ma la Corte non entra nel merito della sua portata oltre quanto rilevante ai fini del rinvio.

  • art. 1, comma 665, l. n. 190 del 2014

    Riconosce il diritto al rimborso della maggior imposta versata ai soggetti colpiti dal sisma del 1990 individuati dalla normativa richiamata.

  • art. 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990

    Individua i soggetti beneficiari: residenti nei Comuni indicati e, per le attività industriali/commerciali/artigiane/agricole, anche soggetti residenti altrove ma operanti nell'area, limitatamente alle obbligazioni connesse a tali attività.

  • DPCM 15 gennaio 1991

    È richiamato come atto che individua i Comuni interessati dalle agevolazioni sisma.

  • art. 16-octies d.l. n. 91 del 2017 conv. in l. n. 123 del 2017

    Lo ius superveniens limita i rimborsi alle risorse stanziate e disciplina la fase attuativa/esecutiva, senza incidere sul diritto sostanziale accertato nel giudizio di cognizione.

  • art. 24 Cost.

    La Corte esclude che lo ius superveniens incida sul diritto di difesa o sul diritto sostanziale al rimborso.

  • art. 3 Cost.

    La Corte esclude un profilo di disparità di trattamento in relazione al meccanismo di attuazione dei rimborsi.

  • art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    È richiamato dalla CTR per la tempestività dell'istanza; la Cassazione non si sofferma sul punto perché assorbito.

  • artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c.

    Norme sul rito camerale in Cassazione applicate al procedimento.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario di rimborso, il contribuente deve provare i presupposti costitutivi del diritto invocato; l'Amministrazione può contestare tali presupposti anche in appello, trattandosi di questioni attinenti al tema originario del decidere.
  • L'omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso integra vizio denunciabile in cassazione quando il giudice di merito non si pronunci sul fatto stesso, senza che la censura debba essere necessariamente qualificata come error in procedendo.
  • Nei benefici fiscali collegati al sisma del 1990, la qualifica di soggetto avente diritto dipende dai requisiti normativi di residenza o, per specifiche attività, di svolgimento dell'attività nell'area interessata; la sola esistenza di un rapporto di lavoro dipendente in un Comune interessato non equivale automaticamente alla residenza richiesta dalla norma.
  • Le norme sopravvenute che subordinano i rimborsi alla capienza delle risorse disponibili disciplinano la fase esecutiva o di ottemperanza e non incidono sul riconoscimento in cognizione del diritto sostanziale al rimborso già spettante.
  • La decisione sul diritto al rimborso va distinta dalla successiva fase di concreta erogazione delle somme, nella quale possono rilevare i limiti di spesa e i provvedimenti attuativi dell'Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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