Cassazione Civile, Ordinanza n. 04618/2023 del 14/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Una società aveva impugnato una cartella di pagamento con cui l'Ufficio le aveva richiesto Euro 89.402,00 assumendo l'indebita compensazione di un credito per restituzione di ritenute ex art. 4 del d.lgs. n. 143/2005. La contribuente sosteneva che il credito le spettasse perché derivante dalla restituzione, effettuata nel 2006, di ritenute su interessi e canoni operate in favore della controllata estera, e che lo stesso fosse stato correttamente utilizzato in compensazione tramite modello F24 del 16 febbraio 2006 e poi indicato nella dichiarazione mod. 770/2007. La CTP aveva accolto il ricorso e la CTR aveva confermato, rilevando che l'Agenzia aveva erroneamente individuato l'anno d'imposta oggetto del controllo ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, indicando il 2007 per rimettere in termini un'annualità ormai decaduta, e ritenendo inoltre non adeguatamente motivata la cartella. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 12, comma 7, TUIR, 36-bis d.P.R. n. 600/1973, 2697 c.c. e d.lgs. n. 143/2005, sostenendo che la CTR avesse annullato la cartella solo per asserita decadenza del potere impositivo, mentre la contestazione riguardava l'indicazione, nell'anno 2007, di un credito inesistente da usare per i tributi di quell'anno; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 25 d.P.R. n. 602/1973, contestando l'affermazione di carenza di motivazione della cartella.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza, perché l'Agenzia non aveva prodotto la dichiarazione modello 770 richiamata né ne aveva indicato con precisione la sede processuale, né ne aveva trascritto o riassunto il contenuto essenziale. Ha inoltre osservato che il motivo non colpiva l'accertamento di fatto compiuto nei giudizi di merito, relativo alla spettanza del credito e alla sua effettiva compensazione nel 2006, e che la censura sull'anno 2007 risultava estranea alla ratio decidendi, poiché il credito era già stato utilizzato nel 2006. Il secondo motivo è stato ritenuto assorbito dalla declaratoria di inammissibilità del primo. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese di legittimità in favore della società controricorrente.
Norme richiamate
è la norma invocata per il credito da restituzione di ritenute oggetto della controversia; la Corte non ne offre una lettura autonoma, ma la richiama come base del credito dedotto dalla contribuente.
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
richiamato quale base del controllo automatizzato; la Corte rileva che la censura dell'Ufficio non colpiva correttamente l'accertamento di merito sull'anno di imposta e sulla compensazione già effettuata.
richiamato nel motivo di ricorso sulla ripartizione dell'onere probatorio, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza e per mancato attacco alla ratio decidendi.
invocato dall'Agenzia per sostenere la sufficiente motivazione della cartella; il motivo resta assorbito dopo l'inammissibilità del primo.
richiamato nel primo motivo insieme alle altre norme sulla pretesa tributaria, senza una specifica elaborazione da parte della Corte.
la Corte applica il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, affermando che il ricorrente deve produrre o indicare specificamente gli atti e trascriverne il contenuto essenziale.
richiamato per escludere una censura sul fatto in presenza di doppia conforme, sicché il motivo non poteva investire validamente l'accertamento fattuale compiuto dai giudici di merito.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, chi deduce errori fondati su un documento processuale deve rispettare rigorosamente l'autosufficienza: il documento va prodotto o almeno puntualmente indicato quanto a collocazione processuale, e ne va riportato il contenuto essenziale, altrimenti il motivo è inammissibile.
- Il motivo di ricorso deve aggredire la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata; è inammissibile la censura che si fondi su una ricostruzione fattuale o su un annualità fiscale diversa da quella effettivamente decisiva per la decisione di merito.
- In presenza di doppia conforme, la Corte di cassazione non può essere sollecitata a riesaminare l'accertamento di fatto sotto la veste del vizio motivazionale o di legge, quando la contestazione mira in sostanza a rimettere in discussione la spettanza e l'avvenuta compensazione del credito già ritenute provate nei gradi di merito.
- Se il primo motivo è dichiarato inammissibile e assorbe la questione pregiudiziale decisiva, il secondo motivo resta assorbito senza necessità di esame nel merito.
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