Cassazione Civile, Ordinanza n. 27551/2024 del 23/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un'istanza di rimborso presentata da una contribuente il 27 febbraio 2009 per ottenere il rimborso del 90% di IRPEF, ILOR e contributo SSN versati per gli anni 1990, 1991 e 1992, ai sensi dell'art. 9, comma 17, della l. 289/2002. Formatosi il silenzio-rifiuto, la contribuente lo impugnava deducendo la violazione dell'art. 10 dello Statuto del contribuente e la tempestività della domanda; l'Ufficio, nel giudizio di merito e poi in cassazione, contestava soprattutto la prova dei presupposti e del quantum del diritto al rimborso. Il ricorso per cassazione si articolava in due motivi: con il primo si denunciava violazione dell'art. 9, comma 17, l. 289/2002, dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 112 c.p.c., lamentando omessa pronuncia della CGT sul motivo di appello relativo alla mancata prova, da parte della contribuente, delle condizioni per il rimborso e dell'ammontare richiesto; con il secondo si deduceva violazione degli artt. 18 e 19 del d.lgs. 546/1992, assumendo che, ove il primo motivo fosse stato accolto, il ricorso introduttivo sarebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per difetto di prova. La controricorrente eccepiva anche l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
La decisione
La Corte ha respinto l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per cassazione, ritenendo rispettato il requisito di autosufficienza di cui all'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. Ha poi rigettato il primo motivo perché non sussisteva alcuna omessa pronuncia: la CGT di secondo grado aveva esaminato il punto, richiamando la giurisprudenza sui presupposti dell'agevolazione 'de minimis' e sull'onere della prova, e aveva espressamente affermato che la contribuente aveva fornito la prova dei presupposti per l'applicazione della disciplina, con rigetto implicito delle contestazioni dell'Ufficio. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito dal rigetto del primo, poiché presupponeva l'accoglimento della prima censura. In conclusione, il ricorso dell'Agenzia delle Entrate è stato integralmente rigettato; le spese sono state poste a carico dell'Ufficio, con attribuzione al difensore della controricorrente dichiaratosi antistatario, e la Corte ha precisato che non si applica il raddoppio del contributo unificato per l'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
norma posta a fondamento della domanda di rimborso; la Corte, nel caso concreto, valorizza che la contribuente aveva assolto l'onere di provare i presupposti per l'applicazione della disciplina agevolativa 'de minimis'.
richiamato dall'Ufficio per sostenere che spettava alla contribuente la prova dei presupposti e del quantum del diritto al rimborso; la Corte ritiene però che il giudice di merito abbia già accertato la prova dei presupposti rilevanti.
la Corte ribadisce che l'omessa pronuncia ricorre solo quando manchi del tutto la decisione su domanda o eccezione ritualmente proposta; se la questione è stata esaminata, anche implicitamente, non vi è violazione dell'art. 112 c.p.c.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale richiamata per la denuncia di violazione di legge nei motivi di ricorso.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato dalla Corte per precisare che il vizio di omessa pronuncia va fatto valere come nullità processuale per violazione dell'art. 112 c.p.c.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato per distinguere il vizio di motivazione dall'omessa pronuncia; quest'ultima richiede la totale carenza di decisione, non un mero vizio motivazionale.
artt. 18 e 19, d.lgs. 546/1992
richiamati nel secondo motivo per sostenere l'inammissibilità del ricorso introduttivo; la censura resta assorbita.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
la Corte esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato per l'Agenzia delle Entrate, in quanto amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato.
richiamato in relazione alla disciplina del raddoppio del contributo unificato.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
la Corte respinge l'eccezione di inammissibilità, ritenendo che il ricorso contenga l'esposizione dei fatti e la menzione dei documenti rilevanti, quindi rispetti l'autosufficienza.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sussiste solo quando il giudice di merito non si pronunci affatto su una domanda, eccezione o capo di domanda ritualmente introdotto; non ricorre se la questione sia stata esaminata e rigettata anche in modo implicito.
- Dopo la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il vizio motivazionale non coincide con l'omessa pronuncia: esso presuppone un esame della questione, ma censurabile per omesso esame di un fatto decisivo o per motivazione apparente, perplessa o incomprensibile.
- Nelle controversie tributarie sul rimborso, l'onere di provare i presupposti del beneficio o dell'agevolazione grava sul contribuente richiedente, ma il giudice di merito può ritenere assolto tale onere anche mediante valutazione complessiva degli elementi prodotti.
- Se il motivo di ricorso successivo dipende logicamente dall'accoglimento del primo, il suo esame resta assorbito dal rigetto della censura pregiudiziale.
- Per l'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato non trova applicazione il raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
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