Cassazione Civile, Ordinanza n. 15363/2022 del 13/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il Comune ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR della Campania che, accogliendo l'appello del contribuente, aveva ritenuto prescritto il credito per ICI 2011 oggetto di avviso di accertamento, sul presupposto che il termine quinquennale non fosse stato interrotto da atti ricevuti dal destinatario. Con l'unico motivo il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dei principi affermati dalla Corte costituzionale e dalle Sezioni Unite in tema di scissione soggettiva degli effetti della notificazione, nonché degli artt. 1, comma 161, L. n. 296/2006, 60 D.P.R. n. 600/1973 come modificato dall'art. 37 D.L. n. 223/2006, 2948 e 1334 c.c., deducendo che la CTR avrebbe erroneamente ritenuto non applicabile agli atti impositivi il principio della scissione e avrebbe quindi considerato tardivo l'avviso in ragione della sola data di ricezione, senza tenere conto della data di spedizione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Ha affermato che, secondo il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite, la scissione soggettiva degli effetti della notificazione si applica anche agli atti impositivi, non essendo ostacolata dalla loro natura. Pertanto, ai fini del rispetto del termine di prescrizione, rileva la data di spedizione dell'atto da parte dell'ente impositore e non la data di ricezione da parte del contribuente. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla CTR della Campania, in diversa composizione, affinché verifichi se, alla data di spedizione dell'avviso, il termine quinquennale fosse o meno già decorso; il rinvio è stato disposto anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È invocato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 1, comma 161, L. n. 296/2006
Richiamato quale norma sul termine di prescrizione/decadenza per il credito tributario oggetto di accertamento.
Richiamato in relazione alla disciplina della notificazione degli atti impositivi.
Richiamato quale disposizione modificativa della disciplina delle notifiche degli atti tributari.
Richiamato come norma sul termine quinquennale di prescrizione applicato al credito ICI.
Richiamato nel quadro della produzione degli effetti degli atti unilaterali recettizi.
Massime di principio
- Il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione si applica anche agli atti impositivi, nonostante la loro particolare struttura e natura.
- Ai fini del rispetto del termine di prescrizione o decadenza per la notificazione di un atto impositivo, rileva la data in cui il notificante compie l'attività a suo carico, e non la successiva data di ricezione da parte del destinatario, purché la richiesta di notifica sia stata effettuata entro il termine di legge.
- Nel bilanciamento tra l'interesse del notificante incolpevole e quello del destinatario, la soluzione razionale è quella di evitare che il ritardo imputabile al servizio di notificazione pregiudichi chi ha tempestivamente attivato il procedimento notificatorio.
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