Cassazione Civile, Ordinanza n. 20415/2021 del 16/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite origina da un avviso di accertamento per il periodo d’imposta 2007, fondato su indagini bancarie e volto a recuperare a tassazione, ai fini IRPEF, IRAP e IVA, maggiori redditi di lavoro autonomo non dichiarati. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente; la Commissione regionale aveva poi rigettato l’appello dell’Ufficio, ritenendo che la contribuente avesse spiegato gran parte delle movimentazioni bancarie e che, comunque, l’accertamento fosse da ricondurre alle risultanze di uno studio di settore, con le indagini bancarie svolte solo a supporto. L’Agenzia ha proposto quattro motivi: (1) violazione delle norme sugli accertamenti e sull’onere della prova, sostenendo che la CTR aveva erroneamente qualificato l’accertamento come fondato sugli studi di settore; (2) nullità della sentenza per motivazione contraddittoria, perché la CTR avrebbe dapprima attribuito rilievo alle indagini bancarie e poi lo avrebbe negato; (3) violazione delle norme sulle indagini bancarie, assumendo che, in difetto di giustificazione delle singole movimentazioni da parte del professionista, i versamenti dovessero essere qualificati come ricavi o compensi non dichiarati; (4) nullità per motivazione apparente, poiché la CTR aveva affermato in modo generico che gran parte delle movimentazioni era stata giustificata, senza indicare quali, con quali argomenti e perché ciò comportasse l’annullamento integrale dell’avviso anche per gli importi non giustificati.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati il secondo e il quarto motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il primo e il terzo. Ha rilevato una duplice anomalia motivazionale della sentenza impugnata: da un lato, un contrasto irriducibile tra l’affermazione che l’accertamento derivasse dalle indagini bancarie e quella secondo cui esso scaturisse dallo scostamento rispetto allo studio di settore; dall’altro, una motivazione meramente assertiva sulla giustificazione di "gran parte" delle movimentazioni bancarie, senza indicazione concreta delle giustificazioni e delle ragioni dell’annullamento totale dell’atto. La sentenza regionale è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Veneto in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato dall’Ufficio tra le norme sull’accertamento dei redditi
art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato dall’Ufficio tra le norme sull’accertamento IVA
art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
le movimentazioni bancarie non giustificate possono fondare presunzioni di ricavi non dichiarati
art. 51 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
le risultanze bancarie possono essere utilizzate ai fini dell’accertamento IVA
richiamato in relazione all’onere della prova della giustificazione delle movimentazioni
richiamati in tema di presunzioni semplici
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
la sentenza deve essere sorretta da motivazione non apparente e non contraddittoria
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
norme processuali poste a base dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato in tema di contenuto del ricorso/controricorso ai fini dell’ammissibilità
richiamato in relazione al contenuto del controricorso
richiamato dalla giurisprudenza sul sindacato di legittimità sulla motivazione
Cass. Sez. U. 27/12/2019, n. 34476
richiamata per delimitare il vizio motivazionale censurabile in cassazione
Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053
richiamata quale precedente sul vizio di motivazione
Cass. Sez. U. 18/04/2018, n. 9558
richiamata quale precedente sul vizio di motivazione
Cass. Sez. U. 31/12/2018, n. 33679
richiamata quale precedente sul vizio di motivazione
Cass. Sez. U. 10/12/2020, n. 28176
richiamata in continuità con l’orientamento sul vizio motivazionale
Cass. 17/01/2019, n. 1150
richiamata sul contenuto del controricorso quando si sollevano eccezioni di ammissibilità
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è censurabile solo l’anomalia motivazionale che si traduce in una violazione di legge costituzionalmente rilevante, come la mancanza assoluta di motivi, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o la motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile; non è invece denunciabile il mero difetto di sufficienza della motivazione.
- In tema di accertamento fondato su movimentazioni bancarie, il giudice di merito deve spiegare in modo puntuale quali versamenti o prelevamenti siano stati giustificati, quali prove siano state offerte dal contribuente e per quali ragioni tali elementi valgano a superare l’efficacia presuntiva delle risultanze bancarie.
- Quando la decisione di merito si fonda su un presunto duplice percorso argomentativo o su ricostruzioni alternative dell’origine dell’accertamento, la sentenza deve chiarire in modo coerente e non contraddittorio quale sia la reale base dell’atto impositivo; in difetto, la motivazione è nulla.
- La giustificazione solo parziale delle movimentazioni bancarie non consente, senza ulteriore spiegazione, l’automatico annullamento integrale dell’avviso di accertamento: il giudice deve distinguere gli importi giustificati da quelli non giustificati e motivare il nesso tra tali risultanze e l’esito della controversia.
- L’eccezione di inammissibilità del ricorso che presupponga la verifica di documenti processuali o fatti di merito deve essere supportata da una esposizione autonoma e sufficientemente specifica dei fatti e dei documenti rilevanti, non essendo sufficiente una deduzione generica.
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