Cassazione Civile, Ordinanza n. 24642/2025 del 05/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito con cui l’ente previdenziale ha richiesto contributi relativi a 15 istruttori sportivi per il periodo gennaio 2008-marzo 2009. La società, qualificatasi come sportiva dilettantistica, ha opposto l’atto sostenendo che i compensi corrisposti rientrassero nei redditi diversi ex art. 67, comma 1, lett. m), TUIR, con conseguente esclusione dell’obbligo contributivo. Con il ricorso per cassazione ha dedotto: 1) violazione/falsa applicazione dell’art. 67, comma 1, lett. m), TUIR, dell’art. 35, comma 5, d.l. 207/2008 conv. in l. 14/2009 e dell’art. 12 disp. prel. c.c.; 2) violazione dell’art. 2697 c.c., sostenendo in sostanza che la Corte d’appello avesse errato nel ritenere dovuta la contribuzione e nel valorizzare il materiale probatorio per affermare la natura professionale delle prestazioni rese dagli istruttori, invece di riconoscere l’esenzione contributiva propria delle attività sportive dilettantistiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto entrambi i motivi, ritenendoli infondati. Ha affermato che l’obbligo di iscrizione/contribuzione alla gestione previdenziale degli addetti agli impianti e circoli sportivi e degli istruttori sussiste in via generale, mentre l’esenzione invocata ex art. 67 TUIR opera solo se le prestazioni sono rese in concreto per attività di natura non professionale, in favore di organismi dilettantistici e senza che ricorrano attività svolte professionalmente o nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d’appello, che aveva accertato sulla base del verbale ispettivo e delle dichiarazioni raccolte la professionalità delle prestazioni: specifiche competenze tecniche, abitualità, ripetitività, prevalenza e compensi annuali non marginali. La Corte ha escluso anche la denunciata inversione dell’onere della prova, osservando che il giudice di merito aveva deciso mediante accertamento del fatto e che, comunque, l’onere di provare i presupposti dell’esenzione gravava su chi la invocava. Il ricorso è stato quindi rigettato; le spese di legittimità sono state compensate per il consolidarsi dell’orientamento giurisprudenziale in epoca successiva alla proposizione del ricorso, ed è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 67, comma 1, lett. m), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
"redditi diversi"; include compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche
L’esenzione fiscale rileva anche in materia previdenziale, ma solo se i compensi sono corrisposti per prestazioni non professionali e nei casi concretamente riconducibili all’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche; non opera automaticamente per ogni rapporto con soggetti formalmente dilettantistici.
art. 35, comma 5, d.l. 30 dicembre 2008, n. 207, conv. in l. 14/2009
"formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica"
La norma di interpretazione autentica amplia l’ambito dell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, includendovi formazione, didattica, preparazione e assistenza, ma sempre entro i limiti dell’effettiva natura non professionale della prestazione.
d.lgs. C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, art. 3
obbligo di iscrizione all'Ente per determinate categorie, tra cui gli addetti agli impianti sportivi
Per le categorie indicate l’obbligo assicurativo/previdenziale opera in base al tipo di attività svolta, a prescindere dalla qualificazione subordinata o autonoma del rapporto.
L’onere di provare i presupposti dell’esenzione dall’obbligo contributivo grava su chi la invoca; non vi è inversione dell’onere se il giudice di merito accerta in concreto la natura professionale delle prestazioni sulla base delle prove raccolte.
È la norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio e il successivo deposito dell’ordinanza.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di contribuzione previdenziale degli istruttori e addetti agli impianti sportivi, l’esenzione non deriva automaticamente dalla qualifica formale dilettantistica dell’ente committente, ma richiede la verifica in concreto dei presupposti normativi della prestazione.
- L’art. 67, comma 1, lett. m), TUIR può operare anche nel settore previdenziale, ma solo per compensi riferiti a prestazioni di natura non professionale e riconducibili all’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, come ampliato dall’interpretazione autentica dell’art. 35, comma 5, d.l. 207/2008.
- Chi invoca l’esenzione contributiva deve dimostrare che le prestazioni non siano svolte professionalmente, non derivino da un distinto rapporto di lavoro e siano rese in favore di organismi dilettantistici senza fine di lucro; il mero riconoscimento CONI non basta.
- Non sussiste violazione dell’art. 2697 c.c. quando il giudice di merito accerta il fatto controverso sulla base delle risultanze probatorie e, all’esito di tale accertamento, ritiene non provati i presupposti dell’esenzione da parte del soggetto che la pretende.
- Ai fini della qualificazione come redditi diversi non rileva la sola durata breve, la saltuarietà o la non esclusività della prestazione, se dalle modalità concrete emergono competenza tecnica, abitualità, ripetitività e prevalenza tali da connotare professionalità.
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