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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24647/2025 del 05/09/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da due note di rettifica emesse dall’INPS per il finanziamento del Fondo di solidarietà residuale ex art. 3 L. n. 92/2012, per importi pari a Euro 6.576,09 e Euro 7.035,56. La società cooperativa aveva impugnato gli atti sostenendo, in sostanza, che i soci lavoratori non fossero subordinati ma operassero con autonomia, anche alla luce della disciplina speciale del lavoro nelle cooperative. La Corte d’appello ha invece ritenuto provato il vincolo di subordinazione sulla base di plurimi indici: inserimento stabile nell’organizzazione, prestazioni continuative di pulizia/facchinaggio/movimentazione merci, mansioni elementari e ripetitive, retribuzione oraria prestabilita, assenza di rischio d’impresa e di apporto di mezzi propri. Con il ricorso per cassazione la cooperativa ha articolato nove motivi: violazione dell’art. 2094 c.c. e dell’art. 1 L. n. 142/2001 per mancata considerazione della specificità del socio lavoratore; violazione dell’art. 2697 c.c. per asserita inversione dell’onere della prova; omesso accertamento individualizzato delle singole posizioni lavorative; violazione degli artt. 2729 e 2697 c.c. per uso scorretto delle presunzioni; violazione dell’art. 115 c.p.c. e mancata ammissione di prove orali; omesso esame di fatti decisivi; violazione dell’art. 1, comma 2, L. n. 142/2001 quanto al rischio d’impresa e alla volontà delle parti; e, in generale, erronea qualificazione del rapporto come subordinato, con valorizzazione di elementi ritenuti irrilevanti.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha affermato che la pretesa contributiva per il finanziamento del Fondo di solidarietà residuale presuppone l’accertamento della subordinazione e che tale accertamento era stato correttamente compiuto dai giudici di merito. Ha ribadito che la qualificazione del rapporto non dipende dal nomen iuris scelto dalle parti né dalla mera disciplina speciale del lavoro in cooperativa, ma dalle concrete modalità di svolgimento del rapporto. Ha inoltre osservato che le censure tendevano in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, attività preclusa in cassazione, e che non vi era violazione delle regole sull’onere della prova, sulle presunzioni, sul principio di non contestazione o sull’omesso esame di fatti decisivi. Conseguentemente, oltre al rigetto, ha condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2094 c.c.

    La subordinazione va accertata in concreto sulla base dell’assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare e degli indici fattuali rivelatori dell’eterodirezione.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere della prova resta correttamente allocato quando il giudice accerti positivamente i tratti della subordinazione; non vi è inversione se la decisione si fonda sulla prova degli elementi costitutivi della pretesa.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici sono utilizzabili per ricostruire la subordinazione, purché il ragionamento inferenziale riguardi indizi fattuali e non si traduca in una indebita presunzione di presunzione.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura ex art. 115 c.p.c. non può essere usata per sollecitare una rivalutazione delle prove già apprezzate dal giudice di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il vizio di violazione di legge consente di censurare la definizione dei criteri legali della subordinazione, non la mera ricostruzione del fatto concreto.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Non è ammissibile trasformare la doglianza processuale in una critica alla valutazione del compendio probatorio.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede una specifica allegazione e non può essere usato per ottenere una nuova lettura del merito.

  • art. 1 L. 3 aprile 2001, n. 142

    La disciplina del socio lavoratore non rende disponibile la qualificazione del rapporto, che va stabilita secondo le reali modalità di esecuzione e secondo lo schema legale della subordinazione quando ne ricorrano i presupposti.

  • art. 1, comma 2, L. 3 aprile 2001, n. 142

    La specialità del lavoro in cooperativa non esclude, di per sé, la subordinazione del rapporto a latere del rapporto associativo.

  • art. 3 L. 28 giugno 2012, n. 92

    Il finanziamento del Fondo di solidarietà residuale impone la verifica dei presupposti contributivi correlati alla natura subordinata del rapporto.

  • art. 1362, secondo comma, c.c.

    Il comportamento complessivo delle parti, anche posteriore alla conclusione del contratto, è rilevante per interpretare il significato delle pattuizioni e verificarne la coerenza con l’effettiva esecuzione del rapporto.

  • art. 121 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

    L’apertura della liquidazione giudiziale della ricorrente è stata richiamata come fatto processuale, ma ritenuta priva di effetti interruttivi nel giudizio di cassazione.

  • art. 143, comma 3, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

    È richiamata per affermare che, pur essendo la liquidazione giudiziale tendenzialmente interruttiva, ciò non incide sul giudizio di legittimità dominato dall’impulso officioso.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge non può coprire contestazioni che mirano esclusivamente a una diversa lettura delle risultanze di fatto.

Massime di principio

  • La qualificazione di un rapporto di lavoro come subordinato deve essere compiuta in concreto, sulla base delle modalità effettive di svolgimento della prestazione, e non può arrestarsi al nomen iuris attribuito dalle parti.
  • Nel rapporto di lavoro del socio di cooperativa la disciplina speciale non rende disponibile il tipo contrattuale: la eventuale subordinazione va verificata secondo gli ordinari criteri dell’art. 2094 c.c. e secondo la reale organizzazione del rapporto.
  • Gli indici sussidiari della subordinazione possono essere valorizzati in modo complessivo e interagente, tra cui inserimento stabile nell’impresa, eterodirezione, assenza di rischio d’impresa, mancanza di mezzi propri e compenso orario predeterminato.
  • In cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio sotto la veste della violazione di legge, della falsa applicazione delle presunzioni o della violazione dell’art. 115 c.p.c.
  • La censura per omesso esame di un fatto decisivo richiede specifica deduzione del fatto storico e della sua decisività; non basta proporre una diversa ricostruzione delle prove o contestare l’apprezzamento del merito.
  • Ai fini dell’obbligo contributivo per il finanziamento di fondi di solidarietà collegati al lavoro subordinato, il punto decisivo è la corretta qualificazione del rapporto di lavoro sottostante.
  • Il comportamento complessivo delle parti, anche successivo alla conclusione del contratto, può essere valorizzato per interpretare e qualificare il rapporto, quando esso sia coerente con la sua effettiva esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicato

Testo integrale

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