Cassazione Civile, Ordinanza n. 24634/2025 del 05/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di somministrazione di lavoro stipulato l'11.9.2012 per svolgere mansioni di segreteria di direzione presso la società utilizzatrice, inizialmente sino al 10.12.2012, con proroghe fino all'11.3.2013 e all'11.9.2013. La lavoratrice ha chiesto la declaratoria di illegittimità del contratto e delle proroghe, sostenendo che dovesse essere riconosciuto un rapporto a tempo indeterminato con l'utilizzatrice dal primo impiego o, quantomeno, per effetto delle proroghe illegittime. Il Tribunale aveva rigettato le domande ritenendo valida e non generica la causale. La Corte d'appello, invece, ha dichiarato illegittime le proroghe e ha costituito il rapporto a tempo indeterminato dal 10.12.2012, con prosecuzione giuridica oltre l'11.9.2013 e condanna al pagamento dell'indennità ex art. 32, co. 5, L. n. 183/2010. La società ricorrente ha dedotto, con un primo motivo, violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita ultrapetizione, sostenendo che la lavoratrice non avesse contestato specificamente la legittimità delle proroghe; con un secondo motivo, violazione degli artt. 1, co. 1-bis, e 4, co. 2-bis, del D.Lgs. n. 368/2001, assumendo che, essendo il contratto acausale e di durata inferiore a dodici mesi, fosse comunque prorogabile entro tale limite complessivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha escluso la violazione dell'art. 112 c.p.c., rilevando che la Corte territoriale si era mantenuta entro il petitum e la causa petendi, valorizzando fatti già allegati e risultanze processuali, senza introdurre una domanda nuova. Ha poi confermato la correttezza della decisione di merito sulla base del quadro normativo ratione temporis: nel regime introdotto dalla L. n. 92/2012, il contratto a termine acausale di durata non superiore a dodici mesi non era prorogabile, essendo l'esclusione delle proroghe prevista dall'art. 4, co. 2-bis, e la successiva modifica del D.L. n. 76/2013, conv. in L. n. 99/2013, di natura innovativa e non applicabile retroattivamente. Ne è derivato il rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato ex art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Il giudice non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando decide sulla base dei fatti già allegati e ne effettua una diversa qualificazione giuridica, restando entro petitum e causa petendi.
art. 345 c.p.c.
La decisione non integra eccezione nuova in appello se il giudice valorizza circostanze di fatto già acquisite al processo e non esce dall'ambito della controversia.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro formale invocato per denunciare la nullità della sentenza per asserita ultrapetizione, ma il motivo è stato respinto.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare la falsa applicazione delle norme sul contratto a termine acausale e sulle proroghe, ma il motivo è stato respinto.
art. 1, comma 1-bis, D.Lgs. n. 368/2001
Nel regime introdotto dalla L. n. 92/2012 il contratto a termine acausale poteva essere stipulato entro il limite massimo di dodici mesi; la durata massima era riferita all'ipotesi prevista dalla lettera a) e il quadro normativo non consentiva di ritenere liberamente prorogabile il contratto nel testo originario applicabile alla fattispecie.
art. 4, comma 2-bis, D.Lgs. n. 368/2001
La disposizione, nel testo vigente al tempo del contratto, escludeva la proroga del contratto acausale; l'eliminazione successiva di tale comma non ha efficacia retroattiva sulla fattispecie esaminata.
art. 7, comma 1, lett. b), D.L. n. 76/2013
L'intervento legislativo successivo ha abrogato il divieto di proroga e, in sede di conversione, ha chiarito che la durata massima di dodici mesi è comprensiva dell'eventuale proroga, con funzione innovativa rispetto alla disciplina precedente.
L. n. 99/2013
Legge di conversione del D.L. n. 76/2013, che ha specificato l'operatività della durata massima di dodici mesi comprensiva di proroga.
L. n. 92/2012
Ha introdotto la disciplina del contratto a termine acausale entro il limite di dodici mesi e il correlato divieto originario di proroghe.
art. 32, comma 5, L. n. 183/2010
È la base normativa dell'indennità riconosciuta in appello alla lavoratrice a seguito della conversione del rapporto.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è violato se il giudice decide sulla base degli stessi fatti costitutivi allegati dalle parti e procede a una diversa qualificazione giuridica della domanda, senza introdurre un nuovo tema di indagine.
- Non integra domanda nuova né eccezione nuova la decisione che valorizza documenti e circostanze già acquisite al processo e si mantiene nell'ambito del petitum e della causa petendi originari.
- Nel regime del contratto a termine acausale introdotto dalla L. n. 92/2012, la disciplina applicabile al tempo della stipulazione deve essere interpretata in senso letterale e sistematico: il limite dei dodici mesi operava come disciplina specifica, e il divieto di proroga previsto allora impediva di superare quel limite mediante proroghe successive.
- Una modifica legislativa successiva che abroga il divieto di proroga e chiarisce che la durata massima è comprensiva dell'eventuale proroga ha natura innovativa e non si applica retroattivamente ai contratti già disciplinati dalla versione precedente della norma.
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