Cassazione Civile, Ordinanza n. 24632/2025 del 05/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da una nota di rettifica dell'ente previdenziale, con cui veniva richiesto il pagamento di somme a titolo di contributo per il finanziamento del Fondo di solidarietà residuale previsto dall'art. 3 della L. 28 giugno 2012, n. 92, per Euro 8.004,31. La società cooperativa contestava la pretesa sostenendo che i soci lavoratori non fossero in rapporto subordinato, ma che la qualificazione dovesse tener conto della volontà delle parti e della peculiare posizione del socio lavoratore. In cassazione sono stati proposti dieci motivi: violazione dell'art. 2094 c.c. per mancata considerazione del concreto svolgimento del rapporto e dell'assenza di subordinazione; violazione dell'art. 2094 c.c. per mancata verifica del potere direttivo, organizzativo e disciplinare; violazione dell'art. 2697 c.c. per erronea distribuzione dell'onere probatorio e per aver ritenuto decisiva l'opzione previdenziale; omessa valutazione individualizzata delle singole posizioni lavorative; violazione degli artt. 2729 e 2697 c.c. per asserito uso improprio delle presunzioni; violazione dell'art. 115 c.p.c. per mancata ammissione e valutazione di prove e per mancato rilievo alla non contestazione; omesso esame di fatti decisivi ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.; violazione dell'art. 1, comma 2, L. n. 142/2001 sulla peculiarità del socio lavoratore; violazione della medesima norma per asserita rilevanza della volontà delle parti nella qualificazione del rapporto; violazione dell'art. 2094 c.c. per aver valorizzato elementi ritenuti irrilevanti. La ricorrente ha inoltre dedotto che la sopravvenuta apertura della liquidazione giudiziale avrebbe dovuto incidere sul giudizio, ma la Corte ha escluso effetti interruttivi nel giudizio di cassazione.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente accertato in concreto la subordinazione dei rapporti dei soci lavoratori, valorizzando elementi fattuali convergenti: inserimento stabile nell'organizzazione d'impresa, messa a disposizione delle energie lavorative, mansioni elementari e ripetitive di pulizia, facchinaggio e movimentazione merci, predeterminazione delle modalità esecutive, assenza di rischio d'impresa, mancato apporto di mezzi e attrezzature, e compenso orario coerente con la contrattazione collettiva di settore. Ha inoltre affermato che la qualificazione del rapporto non dipende dal nomen iuris prescelto dalle parti né dalla sola posizione di socio lavoratore, essendo l'accertamento della subordinazione fondato sulle concrete modalità di esecuzione del rapporto e non sindacabile in cassazione nei limiti richiesti dai motivi proposti. Ha quindi ritenuto corretta la pretesa contributiva per il Fondo di solidarietà residuale, poiché essa presupponeva proprio l'esistenza di rapporti di lavoro subordinato. Condanna alle spese e obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3 L. 28 giugno 2012, n. 92
Fondo di solidarietà residuale
Il contributo per il finanziamento del Fondo presuppone l'esistenza di rapporti di lavoro subordinato e segue il regime previdenziale tipico del lavoro dipendente.
La subordinazione va accertata in concreto sulla base delle effettive modalità di svolgimento del rapporto e degli indici rivelatori dell'eterodirezione, non sulla sola qualificazione formale data dalle parti.
Non vi è stata violazione dell'onere della prova perché, una volta accertata la subordinazione sulla base degli elementi istruttori, la pretesa contributiva risultava adeguatamente provata.
Le censure non potevano tradursi in una richiesta di rivalutazione del ragionamento presuntivo e del compendio probatorio compiuto dal giudice di merito.
Il principio di non contestazione riguarda le allegazioni di fatto e non può desumersi dal solo richiamo a documenti prodotti; inoltre le istanze istruttorie erano state ritenute non decisive.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro invocato per le censure di violazione di legge, ma le doglianze erano in realtà dirette a contestare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La Corte ha escluso la denunciata nullità processuale, ritenendo corretta la valutazione delle prove e delle allegazioni.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il sindacato di legittimità sull'omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio.
art. 1, comma 2, L. 3 aprile 2001, n. 142
La specificità del socio lavoratore non esclude di per sé la subordinazione del rapporto di lavoro, che resta soggetta alla qualificazione inderogabile in base alle concrete modalità di esecuzione.
art. 1362, secondo comma, c.c.
Il comportamento complessivo delle parti, anche posteriore alla conclusione del contratto, è rilevante per interpretare le pattuizioni, ma non può prevalere sulle effettive modalità di esecuzione del rapporto ai fini della qualificazione sostanziale.
art. 121 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14
L'apertura della liquidazione giudiziale della ricorrente non incideva sul giudizio di cassazione in corso.
art. 143, comma 3, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14
La Corte ha richiamato la regola generale dell'interruzione del processo per sottolineare che essa non opera, per analogia, nel giudizio di legittimità dominato dall'impulso officioso.
Massime di principio
- La subordinazione va accertata in concreto, sulla base delle effettive modalità di esecuzione del rapporto e degli indici sintomatici dell'eterodirezione, senza arrestarsi al nomen iuris utilizzato dalle parti.
- La qualità di socio lavoratore non impedisce, di per sé, la configurazione di un rapporto di lavoro subordinato, che resta qualificabile secondo uno schema inderogabile sul piano lavoristico e previdenziale.
- Nei rapporti di lavoro, l'utilizzo di presunzioni e la ponderazione degli indici di subordinazione appartengono al giudice di merito e sono censurabili in cassazione solo entro limiti molto ristretti, non potendo risolversi in una richiesta di nuova valutazione delle prove.
- Il principio di non contestazione opera sulle allegazioni di fatto e non può essere surrogato dal mero richiamo a documenti prodotti in causa.
- La pretesa contributiva dell'ente previdenziale è fondata quando il giudice accerti la subordinazione dei rapporti sottostanti; in tal caso, la contribuzione dovuta segue il regime previdenziale applicabile al lavoro dipendente.
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