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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24643/2025 del 05/09/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da una nota di rettifica INPS con cui è stato richiesto alla cooperativa il versamento dell’aliquota aggiuntiva per il finanziamento del Fondo di solidarietà residuale, sul presupposto che i soci lavoratori fossero in realtà legati alla cooperativa da rapporti di lavoro subordinato. In primo e secondo grado la pretesa è stata ritenuta fondata: la Corte d’appello ha valorizzato l’inserimento stabile dei soci nell’organizzazione aziendale, la continuità delle prestazioni di pulizia, facchinaggio e movimentazione merci, la loro natura elementare e ripetitiva, la predeterminazione delle modalità esecutive, l’assenza di rischio imprenditoriale e il mancato apporto di attrezzature e materiali, reputando irrilevanti la facoltà di rifiutare incarichi e la possibilità di svolgere attività per terzi. Con il ricorso per cassazione la cooperativa ha dedotto, in sintesi: violazione dell’art. 2094 c.c. per mancato rispetto della volontà negoziale e per omesso accertamento concreto della subordinazione; violazione degli artt. 115 c.p.c., 2697 c.c. e 2729 c.c. per travisamento della prova, errata distribuzione dell’onere probatorio e uso improprio di presunzioni; omessa considerazione di capitoli di prova e di elementi documentali; violazione della disciplina speciale del socio lavoratore di cooperativa (art. 1, comma 2, L. 142/2001) e della regola per cui l’attività del socio sarebbe qualificabile secondo la volontà delle parti. La società ha inoltre censurato il richiamo a un verbale ispettivo asseritamente riferito ad altri periodi e ad altri lavoratori.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto tutti i motivi. Ha ritenuto che l’apertura della liquidazione giudiziale della ricorrente non producesse effetti interruttivi nel giudizio di legittimità. Nel merito, ha affermato che l’obbligo contributivo per il Fondo di solidarietà residuale presuppone l’accertamento del vincolo di subordinazione e che la Corte d’appello vi aveva correttamente proceduto, valutando in concreto il complesso degli indici fattuali rilevanti. Ha escluso che la qualificazione pattizia del rapporto o la posizione di socio lavoratore impedissero il riscontro della subordinazione, poiché la qualificazione del rapporto è indisponibile e deve dipendere dalle concrete modalità di esecuzione. Ha poi osservato che le doglianze sulla prova e sulle presunzioni miravano in realtà a una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità; le censure sulla non contestazione e sulle prove orali sono state giudicate generiche o irrilevanti; la doglianza sul verbale ispettivo è stata ritenuta inammissibile perché inerente, al più, a un errore revocatorio e comunque estranea alla ratio decidendi. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3 L. 28 giugno 2012, n. 92

    aliquota aggiuntiva per il finanziamento del Fondo di solidarietà residuale

    L’obbligo contributivo al Fondo presuppone l’accertamento del vincolo di subordinazione dei rapporti di lavoro ai quali si collega il finanziamento.

  • art. 2094 c.c.

    La subordinazione va accertata in concreto attraverso gli indici dell’eterodirezione, non potendo arrestarsi il giudice al nomen iuris scelto dalle parti o alla mera qualificazione formale del rapporto.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura fondata su preteso errore percettivo nella lettura di un verbale ispettivo è inammissibile se mira in sostanza a contestare la valutazione probatoria o se non incide sulla ratio decidendi.

  • art. 2697 c.c.

    Una volta accertati in fatto gli elementi della subordinazione, non è ravvisabile violazione dell’onere della prova; le doglianze che mirano a una diversa lettura del materiale istruttorio non integrano errore di diritto.

  • art. 2729 c.c.

    L’uso di presunzioni nella ricostruzione della subordinazione è legittimo se fondato su un ragionamento coerente e su indici fattuali convergenti; non è consentito sostituire al giudizio di merito una nuova valutazione delle prove.

  • art. 1, comma 2, L. 3 aprile 2001, n. 142

    La disciplina del socio lavoratore di cooperativa non rende indisponibile l’accertamento della subordinazione, che resta da compiere secondo lo schema legale e le effettive modalità di svolgimento del rapporto.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Le censure di violazione di legge sono ammissibili solo nei limiti dell’erronea individuazione della norma o del suo contenuto precettivo, non per contestare l’apprezzamento del fatto.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Le doglianze relative a errori processuali o percettivi devono essere rigorosamente riferite al vizio dedotto; se si risolvono in critica al merito o a un errore revocatorio, non sono scrutinabili nel ricorso per cassazione.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie o per colmare la mancanza di specifiche allegazioni.

  • art. 143, comma 3, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

    L’apertura della liquidazione giudiziale tende a determinare l’interruzione del processo, ma tale effetto non opera nel giudizio di cassazione, dominato dall’impulso officioso.

  • art. 121 D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

    La sentenza dà atto dell’apertura della liquidazione giudiziale della ricorrente, ma chiarisce che ciò non incide sulla prosecuzione del giudizio di legittimità.

  • art. 1362, comma 2, c.c.

    Il comportamento complessivo delle parti, anche successivo alla conclusione del contratto, è rilevante per interpretare il regolamento negoziale, ma non può prevalere sulla reale natura del rapporto quando questa emerge in concreto.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Le censure sulla subordinazione sono scrutinabili come violazione di legge solo se attaccano i criteri legali di qualificazione; se contestano la ricostruzione del fatto, sono inammissibili o infondate.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il controllo di legittimità sul ragionamento presuntivo del giudice di merito è limitato ai casi di omesso esame di fatti decisivi e non consente una nuova ponderazione delle prove.

  • art. 2697 e art. 2729 c.c.

    Le censure sull’onere della prova e sulle presunzioni non sono accolte quando il giudice di merito abbia già accertato in fatto, con motivazione congrua, gli indici della subordinazione.

  • art. 115 c.p.c.

    Il principio di non contestazione riguarda le allegazioni e non i documenti prodotti; non può essere invocato sulla sola base della produzione documentale.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. e rimedio revocatorio per errore di fatto

    Il preteso travisamento del contenuto oggettivo della prova, se consiste in una svista percettiva, è rimediabile con la revocazione e non con il ricorso per cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • La qualificazione di un rapporto di lavoro come subordinato o autonomo deve essere compiuta dal giudice in base alle concrete modalità di svolgimento del rapporto, e non sulla sola base del nomen iuris attribuito dalle parti.
  • La volontà negoziale delle parti e la disciplina del rapporto di socio lavoratore di cooperativa non sono sufficienti, di per sé, a escludere la subordinazione quando gli elementi fattuali rivelino eterodirezione e inserimento stabile nell’organizzazione aziendale.
  • La subordinazione può essere accertata mediante una valutazione complessiva di indici sintomatici, quali continuità della prestazione, predeterminazione delle mansioni, assenza di rischio d’impresa, mancato apporto di mezzi propri e remunerazione oraria; tale apprezzamento è tipicamente riservato al giudice di merito.
  • In sede di legittimità, le censure che mirano soltanto a una diversa lettura delle prove, o a sostituire una propria valutazione del materiale istruttorio a quella del giudice di merito, sono inammissibili o comunque non fondano una violazione di legge.
  • Il principio di non contestazione opera sulle allegazioni di fatto e non può essere desunto dalla sola produzione di documenti; la deduzione del vizio deve essere specifica e riferita alle allegazioni effettivamente controverse.
  • Il travisamento del contenuto di un documento o della prova, se si risolve in un errore percettivo sul fatto probatorio, non integra un motivo di ricorso per cassazione ma, ove ne ricorrano i presupposti, un errore revocatorio.
  • L’apertura della liquidazione giudiziale della parte soccombente non determina, di regola, l’interruzione del giudizio di cassazione, che resta dominato dall’impulso officioso.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiLavoroPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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