Cassazione Civile, Ordinanza n. 24644/2025 del 05/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (erede)
La controversia
Il ricorrente, quale erede della parte originaria, chiede la revocazione di una precedente ordinanza della Corte di cassazione limitatamente alla statuizione sulle spese di lite, deducendo un errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c. e, in particolare, l’erronea percezione da parte della Corte circa l’operatività dell’esenzione dal pagamento delle spese processuali prevista dall’art. 152 disp. att. c.p.c. Secondo il ricorrente, nel giudizio originario erano state effettivamente rese e depositate le dichiarazioni reddituali richieste dalla norma, sia negli atti di merito sia nel ricorso per cassazione, e la Corte d’appello aveva già dichiarato irripetibili le spese in presenza di tale dichiarazione. L’INPS si è costituito eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza, sostenendo che le dichiarazioni richiamate non fossero state trascritte. La Corte esamina quindi se l’asserito errore investa un fatto decisivo e non una valutazione giuridica o processuale, e se ricorrano i presupposti per la revocazione dell’ordinanza sul capo spese.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso per revocazione. Ritiene ammissibile il motivo come errore revocatorio, esclude il difetto di autosufficienza e rileva che l’ordinanza revocanda si fondava su un presupposto di fatto erroneo, cioè sulla ritenuta mancanza delle condizioni per l’esonero dalle spese ex art. 152 disp. att. c.p.c. In sede rescissoria revoca il precedente provvedimento limitatamente alla statuizione sulle spese e dichiara che nulla è dovuto per spese processuali nel giudizio originario. Condanna inoltre l’INPS al pagamento delle spese del giudizio di revocazione.
Norme richiamate
art. 395 n. 4 c.p.c.
L’errore revocatorio è configurabile solo come falsa percezione della realtà, immediatamente rilevabile dagli atti, e non come errore di giudizio o di valutazione.
art. 152 disp. att. c.p.c.
L’esenzione dal pagamento delle spese processuali opera se ricorrono le condizioni e la dichiarazione reddituale richiesta; la presenza della dichiarazione ritualmente prodotta impone di dichiarare non dovute le spese.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
L’eventuale inesatto apprezzamento delle risultanze processuali integra errore di giudizio, sindacabile nei limiti del ricorso per cassazione, non con revocazione.
art. 380 bis 1 c.p.c.
La causa è stata trattata in camera di consiglio con decisione riservata entro il termine previsto.
art. 42, comma 11, d.l. n. 269/2003
È richiamato quale base normativa della dichiarazione reddituale esenzione dalle spese, in coerenza con il regime dell’art. 152 disp. att. c.p.c.
Massime di principio
- L’errore di fatto revocatorio presuppone una svista percettiva su un fatto decisivo, risultante dagli atti in modo immediato e incontestabile, e non può coincidere con una valutazione giuridica o con l’apprezzamento delle prove.
- La revocazione della sentenza o ordinanza della Corte di cassazione è ammissibile solo quando l’errore riguardi atti interni al giudizio di legittimità, non sia stato oggetto di controversia tra le parti e abbia inciso causalmente sul contenuto della decisione.
- Non può parlarsi di errore revocatorio quando la doglianza investe l’asserita erronea applicazione di norme processuali o, più in generale, un errore di giudizio.
- In tema di spese processuali previdenziali, la presenza di una dichiarazione reddituale ritualmente resa e prodotta, ove idonea ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., comporta la non debenza delle spese nel giudizio in cui l’esonero opera.
- Ai fini dell’errore di fatto rilevante in revocazione, è sufficiente che la falsa percezione abbia determinato la statuizione impugnata sul capo decisivo, come il regolamento delle spese di lite.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 5 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24632/2025 del 05/09/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 5 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24634/2025 del 05/09/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 5 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24640/2025 del 05/09/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 5 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24642/2025 del 05/09/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 5 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24643/2025 del 05/09/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 5 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24647/2025 del 05/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →