Cassazione Civile, Ordinanza n. 24640/2025 del 05/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (dirigente scolastico)
La controversia
La controversia nasce da una procedura di mobilità/assegnazione di un incarico dirigenziale scolastico relativo a una sede di prima fascia. Una dirigente scolastica sosteneva che l’assegnazione della sede a un’altra dirigente fosse illegittima perché la sede era stata indicata come non vacante e perché, comunque, il posto si era reso disponibile solo dopo la chiusura delle procedure di mobilità. Chiedeva l’accertamento dell’illegittimità dell’assegnazione, la rinnovazione della valutazione comparativa anche in relazione al proprio curriculum e, in via risarcitoria, il ristoro del danno da perdita di chance. Il Tribunale aveva respinto le domande caducatorie e aveva declinato la giurisdizione sulla domanda risarcitoria; la Corte d’appello, ritenendo sussistente la giurisdizione ordinaria sulla sola domanda risarcitoria reiterata in appello, aveva anche svolto considerazioni sull’illegittimità dell’assegnazione, e aveva rimesso la causa al Tribunale ex art. 353 c.p.c. La ricorrente per cassazione ha dedotto: 1) omessa/contraddittoria motivazione per avere la Corte d’appello trascurato la mancanza di interesse ad agire della controparte, che non aveva presentato domanda di mobilità per quell’anno; 2) violazione dell’art. 116 c.p.c. per travisamento della prova e per avere la Corte d’appello affermato il diritto della controinteressata al trasferimento senza adeguata comparazione dei curricula e senza considerare la professionalità dell’assegnataria; 3) violazione di norme sul conferimento degli incarichi dirigenziali scolastici e sulla vacanza della sede, sostenendo che la vacanza fosse solo orientativa e che l’Amministrazione potesse attribuire anche posti non vacanti al momento dell’indizione della procedura.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato l’eccezione preliminare di tardività del ricorso principale, ritenendo non applicabile il termine breve ex art. 325 c.p.c. perché l’atto di riassunzione non conteneva una notificazione idonea a far decorrere il termine breve, secondo i principi di Cass. S.U. n. 1717/2020 e n. 25476/2021. Tuttavia ha dichiarato inammissibili tutti i motivi del ricorso principale, rilevando che la Corte d’appello aveva rimesso la causa al Tribunale sul solo profilo risarcitorio dopo aver declinato la giurisdizione sulla domanda di merito: di conseguenza, le ulteriori argomentazioni sul merito contenute nella sentenza d’appello erano meramente apparenti e non idonee a formare giudicato, sicché mancava interesse a impugnarle. Per lo stesso motivo è stato dichiarato inefficace il ricorso incidentale del Ministero, perché tardivo rispetto al termine lungo ex art. 327 c.p.c. La ricorrente principale è stata condannata alle spese in favore della controinteressata, mentre le spese tra la ricorrente principale e le altre parti sono state compensate.
Norme richiamate
art. 325, co. 2, c.p.c.
termine breve di impugnazione
il termine breve decorre solo quando la notificazione della sentenza sia espressione della volontà di porre fine al processo e sia compiuta in modo idoneo a far decorrere i termini per l’impugnazione.
art. 327, co. 1, c.p.c.
in mancanza di valida notificazione idonea a far decorrere il termine breve, l’impugnazione va proposta nel termine lungo semestrale dalla pubblicazione della sentenza.
art. 353 c.p.c.
rimessione della causa al primo giudice
la rimessione al primo giudice in ragione della giurisdizione comporta che il giudice che declina la giurisdizione si spoglia della potestas iudicandi; le ulteriori argomentazioni sul merito rese in tale contesto sono meramente apparenti.
art. 360 n. 5 c.p.c.
le censure formulate contro argomentazioni di merito divenute prive di decisorietà sono inammissibili per difetto di interesse.
art. 360 n. 3 c.p.c.
la dedotta violazione di legge resta inammissibile quando investe profili di merito non più oggetto di una decisione utile e impugnabile.
art. 116 c.p.c.
la censura di travisamento della prova non è scrutinabile se rivolta contro questioni di merito non decisorie rispetto alla statuizione processuale che ha definito il giudizio d’appello.
art. 113 c.p.c.
richiamato nel terzo motivo come parametro di denunciata violazione, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse.
art. 19 d.lgs. n. 165/2001
richiamato dalla parte ricorrente quale disciplina del conferimento degli incarichi dirigenziali, ma la Corte non ne esamina il merito per l’inammissibilità dei motivi.
artt. 11 e 19 CCNL 2006
richiamati dalla parte ricorrente come fonti della disciplina degli incarichi, ma non scrutinati nel merito.
circolare n. 10643 del 2010
richiamata dalla parte ricorrente in tema di vacanza della sede e mobilità, ma non esaminata nel merito.
art. 334, co. 2, c.p.c.
l’inammissibilità del ricorso principale rende inefficace il ricorso incidentale tardivo.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
sono richiamati i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente.
Massime di principio
- Quando la sentenza di appello declina la giurisdizione e rimette la causa al primo giudice, le argomentazioni eventualmente spese sul merito sono meramente apparenti e non sono idonee a sorreggere un interesse all’impugnazione su quei capi.
- La notifica dell’atto di riassunzione, per far decorrere il termine breve di impugnazione, deve contenere una manifestazione inequivoca della volontà di porre fine al processo e, di regola, la sola menzione o richiamo della sentenza non basta.
- In assenza di una valida notificazione idonea a far decorrere il termine breve, opera il termine lungo semestrale per l’impugnazione.
- Le censure di ricorso che investono questioni di merito non più decisorie, perché rese irrilevanti dalla statuizione processuale di difetto di giurisdizione o di rimessione al primo giudice, sono inammissibili per difetto di interesse.
- Il ricorso incidentale tardivo resta inefficace quando il ricorso principale sia dichiarato inammissibile e sia decorso il termine lungo per proporlo.
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