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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30103/2021 del 26/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento ICI e sanzioni per l'anno 2011, emesso da un Comune nei confronti di un altro Comune comproprietario di un immobile per la quota di sua spettanza. L'immobile era concesso in godimento a una associazione. La questione centrale è se la convenzione stipulata tra i Comuni e l'associazione avesse costituito un diritto reale di uso, con conseguente soggettività passiva dell'associazione, oppure un mero diritto personale di godimento, con conseguente soggettività passiva in capo ai comproprietari. Il ricorrente ha dedotto: 1) violazione delle norme sull'interpretazione del contratto e delle norme sul diritto reale d'uso, oltre che degli artt. 1 e 3 d.lgs. 504/1992, sostenendo che la CTR avesse erroneamente qualificato il rapporto come diritto personale di godimento; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla doglianza relativa alla non irrogabilità della sanzione per omessa dichiarazione ICI; 3) violazione degli artt. 10 e 14 d.lgs. 504/1992 e dell'art. 37, comma 53, d.l. 223/2006 per non avere rilevato la soppressione dell'obbligo dichiarativo ICI.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il secondo e il terzo motivo perché non coglievano la ratio decidendi: una volta confermata la debenza del tributo in capo al Comune comproprietario, restavano assorbite o comunque non decisive le censure sulle sanzioni; inoltre una delle doglianze non risultava proposta nei precedenti gradi di merito ed era quindi nuova, in violazione del divieto di nova nel giudizio di appello tributario. Quanto al primo motivo, la Corte lo ha ritenuto infondato: sulla base del contenuto delle convenzioni e degli atti collegati, ha confermato che non era stato costituito un diritto reale d'uso, ma un diritto personale di godimento, circoscritto a finalità specifiche, temporalmente limitato, oneroso e soggetto a controlli e autorizzazioni dei Comuni. Ne è derivata la conferma della soggettività passiva ICI del Comune proprietario pro quota. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 1362, 1363, 1367 e 1369 c.c.

    Richiamati come criteri di interpretazione della convenzione; la Corte ha ritenuto corretta la lettura del testo contrattuale che escludeva la costituzione di un diritto reale e deponeva per un diritto personale di godimento.

  • artt. 1021 e ss. c.c.

    Richiamati per delimitare la nozione di diritto reale d'uso; la Corte ha ribadito che il diritto d'uso ha ampiezza di poteri incompatibile con limitazioni ulteriori imposte dal titolo.

  • artt. 1 e 3, comma 1, d.lgs. 504/1992

    L'ICI colpisce il possesso di immobili; soggetti passivi sono il proprietario o il titolare di un diritto reale. Il titolare di un diritto personale di godimento non è soggetto passivo.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura è stata dichiarata inammissibile perché la CTR, rigettando la contestazione principale sulla debenza del tributo, ha implicitamente respinto anche la doglianza sulle sanzioni.

  • artt. 10 e 14 d.lgs. 504/1992

    Richiamati dal ricorrente in relazione agli obblighi dichiarativi ICI; la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di decisività e perché fondata su una questione nuova.

  • art. 37, comma 53, d.l. 223/2006

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la soppressione dell'obbligo di dichiarazione ICI; la Corte ha dichiarato inammissibile la doglianza, anche perché non introdotta nei gradi di merito.

  • art. 57, commi 1 e 2, d.lgs. 546/1992

    È stato ribadito il divieto di proporre in appello domande ed eccezioni nuove nel processo tributario.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Sono le norme processuali evocative dei vizi denunciati in cassazione: violazione di legge e nullità della sentenza per omessa pronuncia.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato come parametro dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di ICI, il soggetto passivo è il proprietario o il titolare di un diritto reale sul bene; chi dispone del bene solo in forza di un diritto personale di godimento non è obbligato al tributo.
  • La qualificazione di una convenzione come costituzione di diritto reale oppure come attribuzione di un diritto personale di godimento dipende dal contenuto complessivo dell'accordo e degli atti collegati, secondo i criteri legali di interpretazione e non dal nomen iuris utilizzato dalle parti.
  • La presenza di limiti stringenti alla destinazione del bene, di una durata temporanea, di un canone, di obblighi assicurativi, di controlli del proprietario e dell'obbligo di restituzione alla scadenza è indice incompatibile con la costituzione di un diritto reale d'uso.
  • Nel processo tributario sono inammissibili le questioni nuove non dedotte nei precedenti gradi di merito.
  • La censura di omessa pronuncia è inammissibile quando la decisione impugnata abbia comunque definito, anche implicitamente, la questione logicamente dipendente dalla domanda principale respinta.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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