Cassazione Civile, Ordinanza n. 34157/2022 del 21/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di appalto per l'esecuzione di lavori edili commissionati a una società appaltatrice. In appello la committente ha ottenuto il riconoscimento di un controcredito per "danno da ritardo" nella ultimazione dell'opera, da detrarre dal credito residuo dell'appaltatrice, con conferma della condanna della committente al pagamento del saldo. La società appaltatrice ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 345 c.p.c., sostenendo che la documentazione prodotta per la prima volta in appello fosse ammissibile perché i documenti sarebbero sempre producibili in secondo grado e, comunque, perché la decadenza maturata in primo grado non impedirebbe la nuova produzione; 2) violazione degli artt. 2697 e 645 c.p.c., lamentando che la corte territoriale non avesse esaminato e valutato tale documentazione, decisiva per escludere il ritardo nell'esecuzione dei lavori e, quindi, il controcredito riconosciuto alla committente.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo e assorbito il secondo. Ha affermato che, per le sentenze di primo grado pubblicate dopo l'11 settembre 2012, il testo dell'art. 345, comma 3, c.p.c. applicabile al giudizio di appello vieta in modo assoluto la produzione di nuovi mezzi di prova, compresi i documenti, salvo la dimostrazione che la parte non abbia potuto produrli in primo grado per causa a sé non imputabile. Ha escluso che fosse sufficiente la mera indispensabilità della prova e ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva espunto la documentazione tardivamente prodotta. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con ordine di cancellazione di espressioni offensive contenute nel ricorso e nella memoria, oltre alla segnalazione al consiglio distrettuale di disciplina e all'avviso sul contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
Nel testo applicabile alle sentenze di primo grado pubblicate dopo l'11/9/2012, in appello è vietata l'ammissione di nuovi mezzi di prova, inclusi i documenti; l'indispensabilità non basta e rileva solo la dimostrazione di non aver potuto produrli in primo grado per causa non imputabile.
Norma invocata come parametro del motivo di ricorso per denunciare la violazione di legge.
Norma invocata per sostenere che la documentazione tardiva fosse decisiva ai fini dell'accertamento del controcredito e del ritardo.
Richiamato nel secondo motivo, ma senza specifica affermazione di principio autonoma nella decisione.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la decadenza per mancato rispetto del termine istruttorio non impedirebbe la produzione in appello; la Corte non accoglie tale tesi.
art. 11 preleggi
La legge processuale sopravvenuta si applica immediatamente agli atti compiuti dopo la sua entrata in vigore, secondo il principio tempus regit actum.
La novella ha modificato l'art. 345 c.p.c. rendendo più restrittivo il regime delle nuove prove in appello.
Legge di conversione della riforma processuale richiamata per il nuovo testo dell'art. 345 c.p.c.
Consente la cancellazione delle espressioni sconvenienti e offensive contenute negli atti difensivi.
Fondamento della segnalazione al consiglio distrettuale di disciplina per il comportamento difensivo eccedente.
Individua il consiglio distrettuale di disciplina competente per la segnalazione.
comma 1-quater e comma 1-bis
Presuppone, in caso di rigetto del ricorso, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio d'appello disciplinato dal testo dell'art. 345, comma 3, c.p.c. successivo alla riforma del 2012, i documenti sono soggetti al divieto di nuova produzione al pari degli altri mezzi di prova, salvo che la parte dimostri di non aver potuto produrli in primo grado per causa non imputabile.
- L'indispensabilità della prova non è più criterio sufficiente di ammissibilità per le nuove produzioni documentali nelle impugnazioni soggette al regime restrittivo introdotto dalla riforma.
- La sopravvenienza della disciplina processuale si applica immediatamente agli atti processuali compiuti dopo la sua entrata in vigore, secondo il principio tempus regit actum.
- Le prove già dichiarate inammissibili in primo grado o precluse per decadenza non possono essere trasformate in 'nuove' ai fini dell'ammissione in appello.
- Quando il ricorso per cassazione è manifestamente infondato, il rigetto comporta la condanna alle spese e, se ne ricorrono i presupposti, l'ulteriore contributo unificato.
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