Cassazione Civile, Ordinanza n. 34432/2025 del 28/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2007, con cui l’Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione, in capo a una contribuente persona fisica, utili extracontabili ritenuti distribuiti in via presuntiva. La contribuente era indicata come socia al 100% di una società, la quale a sua volta deteneva il 100% della società cui erano stati contestati i maggiori ricavi non contabilizzati. I giudici di merito avevano accolto il ricorso della contribuente, ritenendo che i rilievi dovessero essere rivolti alla società intermedia e non direttamente alla socia persona fisica, estranea agli atti gestionali della società accertata. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 41 d.P.R. n. 600/1973, 54 d.P.R. n. 633/1972, 2697, 2727 e 2729 c.c., sostenendo che, in presenza di società di capitali a ristretta base partecipativa, il maggior reddito accertato in capo alla società legittima la presunzione di distribuzione degli utili ai soci, indipendentemente dal fatto che l’accertamento non sia stato previamente emesso nei confronti della società intermedia. La controricorrente aveva chiesto la cessazione della materia del contendere per adesione a definizione agevolata, ma senza produrre prova del pagamento della prima rata.
La decisione
La Corte ha escluso la cessazione della materia del contendere, perché non era stata allegata la prova del pagamento della prima rata della definizione agevolata. Ha ritenuto il ricorso ammissibile, poiché denunciava violazione di legge e non un vizio motivazionale soggetto al limite della doppia conforme. Nel merito ha accolto il ricorso, affermando che, nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, l’accertamento di maggiori redditi in capo alla società consente di presumere la distribuzione pro quota degli utili extracontabili ai soci; tale presunzione opera indipendentemente dalle modalità procedimentali dell’accertamento e non è esclusa dallo schermo della personalità giuridica, estendendosi anche a catene partecipative in cui la compagine sia costituita da società. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
dedotto come vizio di violazione e falsa applicazione di legge
consente di censurare in cassazione l’errore di diritto, rendendo non operante il limite della doppia conforme proprio del vizio motivazionale
domanda di definizione agevolata
la mera presentazione della domanda non basta a determinare l’estinzione del giudizio se non è provato il pagamento della prima rata
art. 6, commi 6 e 10, d.l. n. 119/2018
l’effetto estintivo della definizione agevolata opera solo in presenza dei presupposti di legge, tra cui la prova del pagamento della prima rata
richiamato come norma violata in relazione all’accertamento del reddito imponibile
richiamato come norma violata in relazione all’accertamento del reddito imponibile
richiamato come norma violata in relazione al recupero a tassazione e alla rettifica dell’imponibile IVA
richiamato con riferimento al riparto dell’onere della prova sulla presunzione di distribuzione degli utili
richiamato come base della presunzione semplice di distribuzione degli utili extracontabili
richiamato come norma sulle presunzioni semplici e sulla loro idoneità probatoria
Massime di principio
- Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, il maggior reddito accertato in capo alla società legittima la presunzione di distribuzione pro quota degli utili extracontabili ai soci.
- La presunzione di distribuzione degli utili non dipende dalle modalità con cui è stato emesso l’accertamento nei confronti della società partecipata e può operare anche in assenza di un previo avviso rivolto alla società intermedia della catena partecipativa.
- Lo schermo della personalità giuridica non impedisce l’applicazione della presunzione di riparto degli utili quando la compagine sociale sia ristretta e sia riscontrabile un controllo reciproco tra i soci o tra le società partecipanti.
- Il socio può vincere la presunzione fornendo prova contraria, dimostrando che i maggiori ricavi della società sono stati accantonati o reinvestiti e non distribuiti.
- La domanda di definizione agevolata non produce cessazione della materia del contendere se non è provata l’integrale osservanza delle condizioni previste dalla norma, inclusa la prova del versamento dovuto.
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