Cassazione Civile, Ordinanza n. 16697/2025 del 23/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
L'Ufficio ha emesso un avviso di accertamento nei confronti di una società, recuperando a tassazione, per l'anno 2014, presunti interessi attivi maturati su un finanziamento di euro 6.500.000 concesso dalla società alla partecipata. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso della contribuente, ma la Commissione tributaria regionale aveva riformato la decisione ritenendo sufficiente, per superare la presunzione di onerosità del mutuo, una delibera assembleare con cui i soci della mutuante avevano rinunciato al rimborso del finanziamento e previsto che non fossero emesse fatture per interessi. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1815, 2697, 2727 e 2728 c.c. e degli artt. 45, comma 2, e 46 TUIR, sostenendo che la prova contraria alla presunzione legale di cui all'art. 46 TUIR è vincolata e può essere fornita solo nei modi previsti dalla norma, cioè mediante risultanze dei bilanci o rendiconti che indichino un titolo diverso dal mutuo, non già con una delibera assembleare successiva.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto fondato il motivo perché la CTR ha erroneamente considerato idonea, quale prova contraria alla presunzione legale di onerosità del finanziamento, la sola delibera assembleare di rinuncia al rimborso e di mancata emissione di fatture per interessi. La Corte ha ribadito che, ai sensi dell'art. 46, comma 1, TUIR, la prova contraria non è libera ma è vincolata: il contribuente deve dimostrare, attraverso i bilanci o rendiconti allegati alle dichiarazioni, che il versamento fu fatto a titolo diverso dal mutuo. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
Richiamato come base civilistica della regola per cui, salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante.
Richiamato nel motivo di ricorso in tema di riparto dell'onere della prova.
Richiamato nel motivo di ricorso in tema di presunzioni semplici.
Richiamato per affermare che, nelle presunzioni legali, l'onere della prova contraria grava sulla parte contro la quale la presunzione opera e nei limiti fissati dalla legge.
Richiamato nel motivo di ricorso, in collegamento con la disciplina fiscale dei proventi finanziari.
"le somme versate alle società commerciali e agli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera b), dai loro soci o partecipanti si considerano date a mutuo se dai bilanci o dai rendiconti di tali soggetti non risulta che il versamento è stato fatto ad altro titolo"
Stabilisce una presunzione legale di onerosità/destinazione a mutuo dei versamenti dei soci, superabile solo con prova contraria vincolata risultante dai bilanci o rendiconti.
Usato per disporre la cassazione con rinvio e il vincolo per il giudice di rinvio ai principi di diritto enunciati.
Richiamato per rimettere al giudice di rinvio la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
art. 62, comma 2, D. Lgs. n. 546 del 1992
Richiamato insieme alle norme del codice di rito per il rinvio nel processo tributario.
Massime di principio
- La presunzione legale di onerosità dei versamenti dei soci prevista dall'art. 46 TUIR opera come regola speciale di riparto dell'onere probatorio: l'Ufficio non deve provare l'esistenza degli interessi, mentre il contribuente deve fornire la prova contraria nei limiti e con i mezzi espressamente previsti dalla norma.
- Quando la legge prevede una prova contraria vincolata a determinati documenti o forme, non è sufficiente una documentazione diversa o successiva, ancorché idonea sul piano logico a suggerire una diversa volontà delle parti.
- In tema di finanziamenti soci, la qualificazione fiscale del versamento come mutuo dipende dalle risultanze dei bilanci o rendiconti allegati alle dichiarazioni; solo se da tali documenti risulta che il versamento era stato effettuato a titolo diverso dal mutuo può essere superata la presunzione legale.
- La rinuncia al rimborso del finanziamento deliberata successivamente dai soci della società mutuante non equivale, di per sé, alla prova richiesta per vincere la presunzione legale di cui all'art. 46 TUIR.
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