Cassazione Civile, Ordinanza n. 22896/2021 del 13/08/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IVA, IRPEF e IRAP relativo all'anno d'imposta 2004, con cui l'Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione, nei confronti di un socio di società, versamenti complessivi per 133.000 euro effettuati in favore della società a titolo di finanziamento infruttifero soci. La CTR aveva rigettato l'appello del contribuente: aveva escluso la nullità dell'atto per difetto di sottoscrizione, ritenendo sufficiente la delega prodotta dall'Ufficio; aveva ritenuto inutilizzabile la documentazione prodotta solo in giudizio per contrastare la pretesa fiscale, in applicazione dell'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973; aveva inoltre giudicato le difese del contribuente generiche e non supportate da adeguata prova. Il ricorso per cassazione era affidato a tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, per avere la CTR affermato in modo assertivo la genericità delle difese senza spiegare quale documentazione fosse stata esaminata e perché non fosse idonea; 2) violazione delle norme sulle preclusioni probatorie nel procedimento tributario, sostenendo che la documentazione prodotta in giudizio fosse utilizzabile perché l'invito dell'Ufficio non conteneva una richiesta specifica di esibizione né l'avvertimento sulle conseguenze della mancata produzione; 3) violazione delle norme sulla sottoscrizione dell'avviso di accertamento, censurando il rigetto dell'eccezione di nullità per difetto di firma.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso e ha rigettato il terzo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale della Sardegna, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto nulla la motivazione della CTR perché meramente apparente: il giudice di merito si era limitato a una conclusione assertiva sulla non idoneità della documentazione, senza esporre il percorso logico-argomentativo. Ha inoltre ritenuto errata l'applicazione della preclusione ex art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973, poiché l'inutilizzabilità della documentazione prodotta in giudizio presuppone un invito specifico e puntuale all'esibizione, corredato dall'avvertimento sulle conseguenze della mancata ottemperanza, onere che incombe sull'Amministrazione e che nel caso concreto non risultava assolto. È stato invece confermato il principio secondo cui la delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento può essere validamente conferita con ordini di servizio che individuino il funzionario per qualifica, senza necessità di indicazione nominativa o della durata della delega.
Norme richiamate
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
la sentenza deve contenere una motivazione idonea a rendere percepibile il fondamento della decisione; la motivazione meramente apparente integra nullità.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
si applica anche al processo tributario l'obbligo di motivazione della sentenza, che non può ridursi a formule assertive.
art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973
l'inutilizzabilità in giudizio dei documenti non prodotti in sede amministrativa opera solo se l'Ufficio ha formulato un invito specifico e puntuale all'esibizione, con avvertimento delle conseguenze della mancata produzione.
art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato in tema di poteri istruttori e preclusioni nel procedimento di accertamento IVA.
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
l'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal capo dell'ufficio o da un funzionario delegato; la delega di firma può essere conferita con ordini di servizio e non richiede il nominativo del delegato né la durata.
art. 56 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato in tema di sottoscrizione e validità degli avvisi di accertamento IVA.
richiamato nel motivo sul difetto di prova e sulla legittimità della pretesa fiscale.
richiamato nel motivo di ricorso sulla valutazione delle prove e delle allegazioni.
art. 97 Cost.
richiamato nel motivo sulla legittimità della delega di firma e sul corretto esercizio della funzione amministrativa.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza è nulla quando, pur esistendo graficamente, non consente di comprendere il ragionamento decisorio perché si limita a esiti apodittici o assertivi, senza esplicitare le premesse fattuali e logiche del convincimento del giudice.
- Nel processo tributario, la preclusione alla produzione documentale in giudizio per omessa esibizione in sede amministrativa opera solo se l'Amministrazione prova di avere formulato un invito specifico, puntuale e corredato da espresso avvertimento circa le conseguenze della mancata produzione.
- In difetto di un invito specifico e di un avvertimento esplicito, i documenti prodotti dal contribuente in sede contenziosa non possono essere dichiarati inutilizzabili per il solo fatto che non siano stati esibiti prima.
- L'avviso di accertamento è validamente sottoscritto anche da un funzionario delegato mediante ordine di servizio, quando la delega di firma consenta di verificare ex post la legittimazione del sottoscrittore; non è necessaria l'indicazione nominativa del delegato né della durata della delega.
- La censura sulla validità della sottoscrizione dell'atto impositivo non può essere accolta quando la delega di firma risulta conforme al modello elaborato dalla giurisprudenza di legittimità.
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