Cassazione Civile, Ordinanza n. 10436/2025 del 22/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La società contribuente aveva chiesto il rimborso della maggiore IRAP deducibile dall’IRES previsto dalla disciplina sopravvenuta, calcolando l’importo non solo sulle somme effettivamente versate a titolo di saldo IRAP per l’anno 2007, ma anche su una quota di IRAP estinta mediante compensazione con un credito d’imposta per ricerca e sviluppo. L’Agenzia delle Entrate aveva riconosciuto il rimborso solo per l’importo materialmente versato, negandolo per la parte compensata, sostenendo che la norma facesse riferimento ai soli versamenti e che l’inclusione della compensazione avrebbe determinato un indebito doppio beneficio. La CTP aveva accolto la domanda della contribuente e la CTR aveva confermato; l’Agenzia ricorreva in cassazione con un unico motivo per violazione e falsa applicazione delle norme fiscali richiamate, censurando l’equiparazione tra pagamento e compensazione ai fini del rimborso.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l’unico motivo. Ha osservato che la disciplina primaria parla di "pagamento" e non di "versamento", quindi non esclude la compensazione come modalità estintiva del debito tributario; ha inoltre richiamato un precedente secondo cui gli oneri deducibili non cessano di esserlo se sostenuti tramite compensazione, purché sia provata l’entità dell’onere e del credito sacrificato. Ha escluso il rischio di un doppio beneficio, poiché il credito compensato viene estinto e non resta nella disponibilità del contribuente. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna dell’Agenzia alle spese.
Norme richiamate
"Le altre imposte sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il pagamento"
la Corte valorizza il termine "pagamento" e ne ricava che la deducibilità/rimborsabilità non è limitata al versamento materiale, essendo compatibile con la compensazione quale modalità di estinzione dell’obbligazione tributaria
art. 8 L. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato nel motivo di ricorso tra le norme asseritamente violate, senza autonoma elaborazione nella decisione
richiamato nel motivo di ricorso quale base normativa della disciplina del rimborso/deduzione IRAP
"A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012 e' ammesso in deduzione ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi... un importo pari all'imposta regionale sulle attivita' produttive... relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato"
la norma riconosce il diritto al rimborso/deduzione nei limiti stabiliti e non richiede, per il suo operare, il solo pagamento materiale dell’IRAP con mezzi tradizionali
richiamato come fonte del credito d’imposta per ricerca e sviluppo utilizzato in compensazione
Massime di principio
- Quando una norma fiscale collega la deducibilità o il rimborso al "pagamento" dell’imposta, il requisito può ritenersi soddisfatto anche se il debito è stato estinto mediante compensazione, salvo che la legge preveda espressamente il solo versamento materiale.
- La compensazione, se validamente operante, estingue l’obbligazione tributaria e impedisce di parlare di doppio beneficio, perché il credito utilizzato non resta nella disponibilità del contribuente.
- Un atto amministrativo applicativo non può introdurre un requisito più restrittivo rispetto a quello desumibile dalla norma primaria.
- In tema di deduzioni fiscali fruite tramite compensazione, resta a carico del contribuente la prova dell’effettiva sussistenza e dell’ammontare del credito sacrificato e dell’onere deducibile.
- La distinzione tra "versamento" e "pagamento" è decisiva: se la legge usa il secondo termine, non è consentito limitarne l’ambito ai soli pagamenti eseguiti con esborso monetario diretto.
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