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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06673/2023 del 06/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di ripetizione proposta da una società nei confronti di un proprio dipendente: quest'ultimo era stato reintegrato a seguito di una sentenza che aveva ritenuto illegittimo il licenziamento e, in esecuzione di quella decisione, aveva ricevuto somme relative al rapporto di lavoro cessato. Successivamente il titolo giudiziale è venuto meno per effetto della riforma della sentenza, e la società ha chiesto la restituzione di quanto versato, sostenendo di poter recuperare dal lavoratore anche gli importi al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali. In appello la pretesa è stata accolta solo in parte, limitando la ripetizione alle somme effettivamente percepite dal dipendente. In cassazione la società ha dedotto: (1) violazione degli artt. 2033 c.c. e 336 c.p.c., per avere la Corte territoriale ricondotto la fattispecie all'indebito oggettivo e non alla diversa ipotesi di restituzione conseguente alla riforma della sentenza; (2) violazione dell'art. 38, comma 1, D.P.R. 602/1973 e dell'art. 10, comma 1, lett. d-bis, TUIR, assumendo che il rimborso fiscale sarebbe azionabile solo in caso di errore del solvens e non anche quando il pagamento sia avvenuto in esecuzione di una sentenza poi riformata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato l'orientamento secondo cui, quando una sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di somme al lavoratore viene riformata o cassata, il datore può ripetere solo quanto il lavoratore abbia effettivamente percepito, non anche le somme trattenute e versate all'erario a titolo di ritenute fiscali e previdenziali. Il versamento del sostituto d'imposta, inizialmente dovuto perché eseguito in forza di una sentenza provvisoriamente esecutiva, diviene privo di titolo ex tunc per effetto della riforma della decisione e ricade nell'ambito dell'art. 38, comma 1, D.P.R. 602/1973. La Corte ha escluso il contrasto con l'art. 336 c.p.c., chiarendo che la norma sulla caducazione degli atti dipendenti dalla sentenza non modifica il fatto che la restitutio deve riguardare solo quanto entrato nel patrimonio del lavoratore. Ha inoltre ritenuto non decisiva, e comunque non applicabile ratione temporis, la modifica dell'art. 10 TUIR introdotta nel 2020. Nessuna statuizione sulle spese per mancanza di difese dell'intimato; è stato altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2033 c.c.

    Non è la norma decisiva per qualificare la ripetizione delle somme pagate in esecuzione di sentenza poi riformata; la Corte esclude che la fattispecie sia riducibile al solo indebito oggettivo in senso tecnico, valorizzando invece il coordinamento con la disciplina fiscale del sostituto d'imposta e con gli effetti della riforma della sentenza.

  • art. 336 c.p.c.

    La riforma o cassazione della sentenza si estende agli atti e provvedimenti dipendenti, ma ciò non consente di ottenere dal lavoratore più di quanto egli abbia effettivamente percepito; la norma non impone la restituzione delle somme versate all'erario dal datore di lavoro.

  • art. 38, comma 1, D.P.R. 602/1973

    Il diritto al rimborso spetta a chi ha eseguito il versamento anche nelle ipotesi di inesistenza totale o parziale dell'obbligo; il versamento del sostituto d'imposta, divenuto privo di titolo per effetto della riforma della sentenza, rientra in tale previsione.

  • art. 10, comma 1, lett. d-bis, D.P.R. 917/1986

    La modifica normativa richiamata non consente di contraddire l'indirizzo consolidato; la disciplina sopravvenuta conferma la restituzione al netto della ritenuta, ma non è applicabile alla fattispecie per ragioni temporali.

  • art. 10, comma 2-bis, D.P.R. 917/1986

    La previsione introdotta nel 2020 positivizza l'orientamento giurisprudenziale prevalente secondo cui le somme restituite dal lavoratore, se assoggettate a ritenuta, vanno restituite al netto della ritenuta subita.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.

Massime di principio

  • In caso di riforma o cassazione di una sentenza che abbia imposto al datore di lavoro il pagamento di somme al lavoratore, la ripetizione deve avere ad oggetto solo quanto effettivamente entrato nel patrimonio del lavoratore, non anche le somme trattenute dal datore e versate al fisco quale sostituto d'imposta.
  • Il versamento del sostituto d'imposta eseguito in forza di una sentenza provvisoriamente esecutiva, pur non essendo originariamente frutto di errore, diventa privo di titolo ex tunc quando la sentenza viene riformata o cassata, legittimando il rimborso nei confronti dell'amministrazione finanziaria secondo l'art. 38 D.P.R. 602/1973.
  • L'art. 336 c.p.c. opera sul piano degli effetti caducatori della sentenza riformata o cassata, ma non consente di ampliare l'obbligo restitutorio del lavoratore oltre le somme da lui effettivamente percepite.
  • La disciplina fiscale sopravvenuta che prevede la restituzione al netto della ritenuta conferma, e non sovverte, l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il lavoratore non può essere tenuto a restituire importi mai entrati nella sua sfera patrimoniale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamentoInadempimentoRimborsi
RamiProcesso civileLavoroObbligazioniTributi
SottomaterieRicorso per cassazioneGiusta causa
IstitutiOnere della provaGiudicato

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