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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06555/2023 del 06/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dall’applicazione di una sanzione disciplinare espulsiva a carico di una dipendente di una società di trasporti. In primo grado, in sede di opposizione ex L. n. 92/2012, il Tribunale aveva revocato la precedente ordinanza che aveva ritenuto nulla la sanzione e riconosciuto la tutela reintegratoria. La Corte d’appello ha invece accolto il reclamo della lavoratrice, dichiarando la nullità del licenziamento/destituzione e applicando la tutela di cui all’art. 18, commi 1 e 2, L. n. 300/1970, perché il procedimento disciplinare speciale previsto per gli autoferrotranvieri ex artt. 53 e 54 dell’All. A al r.d. n. 148/1931 era stato violato: la lavoratrice aveva chiesto tempestivamente di difendersi oralmente, ma la convocazione era avvenuta oltre il termine di cinque giorni; inoltre, il consiglio di disciplina non era stato costituito e la sanzione era stata inflitta direttamente dal datore di lavoro, nonostante la richiesta della dipendente di deferire la decisione a quell’organo. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 53 e 54 dell’All. A al r.d. n. 148/1931, sostenendo che la lavoratrice non avesse esercitato validamente il diritto di difesa entro cinque giorni e che, in ogni caso, la mancata costituzione del consiglio di disciplina non potesse paralizzare il potere disciplinare; 2) violazione e falsa applicazione dell’art. 18 L. n. 300/1970, sostenendo che la violazione procedurale potesse al più integrare una nullità rientrante nel diverso regime dell’art. 18, comma 6, e non la nullità "forte" del comma 1 con reintegrazione e risarcimento pieno. La Cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi e ha confermato la sentenza d’appello.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, nel procedimento disciplinare speciale degli autoferrotranvieri, la richiesta del lavoratore di essere sentito oralmente, presentata nel termine di cinque giorni, è tempestiva anche se l’audizione avviene successivamente, e che la mancata costituzione del consiglio di disciplina, pur in presenza di rituale richiesta del lavoratore, rende illegittima la sanzione inflitta direttamente dal datore di lavoro. Ha inoltre affermato che la violazione di tale procedimento inderogabile integra una nullità di protezione, rientrante tra i casi di nullità previsti dalla legge rilevanti ai fini dell’art. 18, commi 1 e 2, L. n. 300/1970, con conseguente tutela reintegratoria e risarcimento integrale. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 53, All. A, r.d. 8 gennaio 1931, n. 148

    "Gli agenti hanno diritto, entro cinque giorni dalla notifica, di presentare a voce o per iscritto eventuali nuove giustificazioni"

    Il termine di cinque giorni è il termine entro cui il lavoratore può chiedere di difendersi anche oralmente; se la richiesta è tempestiva, l’audizione successiva resta idonea e il datore è tenuto a procedervi. La norma disciplina un procedimento speciale e inderogabile, la cui violazione comporta nullità della sanzione.

  • art. 54, All. A, r.d. 8 gennaio 1931, n. 148

    Richiamato insieme all’art. 53 per la disciplina del procedimento sanzionatorio e del consiglio di disciplina; la Corte ne conferma la perdurante vigenza nel sistema.

  • art. 7, L. 20 maggio 1970, n. 300

    Il principio elaborato per il procedimento disciplinare generale, favorevole alle difese orali del lavoratore, è esteso in via analogica/interpretativa alla disciplina speciale degli autoferrotranvieri.

  • art. 18, L. 20 maggio 1970, n. 300

    La nullità della sanzione disciplinare per violazione di norme imperative sul procedimento integra una nullità rilevante ai fini della tutela reintegratoria piena e del risarcimento dal licenziamento alla reintegra.

  • art. 18, L. 20 maggio 1970, n. 300

    La Corte esclude che la violazione procedurale in esame ricada nella disciplina del comma 6; qui opera invece la nullità ex commi 1 e 2.

  • art. 1418, comma 1, c.c.

    La violazione di una norma imperativa come l’art. 53 dell’All. A al r.d. n. 148/1931 determina nullità del licenziamento.

  • art. 1217 c.c.

    La Corte esclude che fosse necessaria una costituzione in mora del datore per far valere la richiesta di audizione orale.

  • art. 41 Cost.

    La doglianza della ricorrente sulla libertà d’impresa è respinta: il bilanciamento costituzionale è risolto a favore della tutela del lavoratore e delle garanzie procedurali nel procedimento disciplinare.

  • art. 1, comma 51, L. 24 giugno 2012, n. 92

    Norma processuale richiamata per il rito dell’opposizione avverso l’ordinanza in materia di licenziamento.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13

    Richiamato per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel procedimento disciplinare, se il lavoratore ha diritto di scegliere tra difesa scritta e orale, la richiesta di essere sentito formulata entro il termine assegnato è tempestiva anche se l’audizione si svolge successivamente; il datore non può rifiutare la richiesta né valutarne discrezionalmente l’opportunità.
  • Nel regime disciplinare speciale degli autoferrotranvieri, la previsione del consiglio di disciplina, quando ritualmente richiesta dal lavoratore, è vincolante per il datore: la sanzione irrogata direttamente dal datore in luogo dell’organo terzo è viziata da nullità.
  • La mancata osservanza di un procedimento disciplinare inderogabile posto a tutela del diritto di difesa del lavoratore integra una nullità di protezione, non una mera irregolarità formale.
  • La nullità della sanzione disciplinare derivante dalla violazione di norme imperative sul procedimento può integrare i presupposti dell’art. 18, commi 1 e 2, St. lav., con tutela reintegratoria piena, quando la sanzione sia riconducibile a un caso di nullità previsto dalla legge.
  • L’inerzia degli organi competenti alla nomina o costituzione del consiglio di disciplina non legittima il datore a sostituirsi ad essi nel procedimento disciplinare, né trasforma la garanzia prevista dalla legge in una facoltà meramente eventuale del datore.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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