Cassazione Civile, Ordinanza n. 06554/2023 del 06/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento disciplinare intimato a un dipendente per un fatto ritenuto dalla società integrativo della destituzione ai sensi dell'art. 53 allegato A al r.d. n. 148/1931: il lavoratore, dopo aver ricevuto da un collega la somma di euro 41,70 corrispondente a una multa, non avrebbe contabilizzato l'incasso e si sarebbe scientemente appropriato del denaro. La Corte d'appello, in sede di reclamo, ha ritenuto non provata dalla società la condotta dolosa, valorizzando la possibilità che la mancata contabilizzazione derivasse da errori ed omissioni, in parte imputabili al dipendente e in parte a disfunzioni del sistema informatico, e soprattutto l'assenza di prova del fatto decisivo della mancata presenza del denaro in cassa al termine della giornata. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse indebitamente addossato al datore la prova negativa della mancata presenza del denaro in cassa; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c., omesso esame di fatto decisivo e violazione degli artt. 2729 c.c., censurando sia la valutazione delle prove e delle risultanze istruttorie, sia il ragionamento presuntivo usato per escludere il dolo del lavoratore, ritenuto illogico e privo di riscontro. Il controricorrente ha resistito chiedendo il rigetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che in tema di licenziamento per giusta causa il datore di lavoro deve provare il fatto addebitato al dipendente sia nella sua materialità sia quanto all'elemento psicologico, mentre al lavoratore spetta la prova di eventuali esimenti; pertanto era corretto porre a carico della società la dimostrazione della condotta dolosa di appropriazione della somma. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo: quanto all'art. 115 c.p.c., la doglianza mirava in realtà a una diversa valutazione delle prove, non consentita in cassazione; quanto al vizio motivazionale, la censura non rispettava i limiti del sindacato di legittimità, poiché la Corte territoriale aveva effettivamente esaminato le circostanze rilevanti e il ragionamento presuntivo non presentava illogicità o contraddizioni. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, con condanna della società alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 53 allegato A r.d. n. 148/1931
è richiamato come base normativa della sanzione espulsiva per il fatto contestato al lavoratore
in tema di licenziamento per giusta causa l'onere di provare il fatto addebitato e il suo elemento psicologico grava sul datore di lavoro
la sua violazione non ricorre per la sola diversa valutazione del materiale probatorio, ma solo se il giudice utilizzi prove non introdotte dalle parti o attribuisca valore legale a prove soggette a prudente apprezzamento
spetta al giudice di merito individuare i fatti noti e valutare la sussistenza dei requisiti delle presunzioni semplici, purché il ragionamento sia logico e motivato
viene richiamato in coordinamento con l'art. 2729 c.c. sul ricorso alle presunzioni semplici
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
la soccombenza comporta l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115/2002
viene richiamato come parametro per il contributo unificato aggiuntivo
art. 11206/2015
richiamata come precedente sul riparto dell'onere della prova nel licenziamento per giusta causa
art. 4368/2009
richiamata come precedente sul riparto dell'onere della prova nel licenziamento per giusta causa
art. 1229/2019
richiamata sulla nozione di violazione dell'art. 115 c.p.c.
art. 2700/2016
richiamata sulla nozione di violazione dell'art. 115 c.p.c.
art. Sez. Un. n. 8053/2014
richiamata sui limiti del sindacato di legittimità in materia di vizio di motivazione
art. 22366/2021
richiamata sui criteri di utilizzazione delle presunzioni semplici
art. Sez. Un. n. 23535/2019
richiamata in tema di ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- In tema di licenziamento per giusta causa, il datore di lavoro deve provare il fatto addebitato al dipendente sia nella sua materialità sia sotto il profilo soggettivo, mentre al lavoratore compete la prova di eventuali cause esimenti.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. non può essere dedotta per contestare la mera preferenza accordata dal giudice di merito ad alcune prove rispetto ad altre; il vizio sussiste solo se la decisione si fonda su prove non introdotte dalle parti, su prove legali disattese o su elementi recepiti senza alcuna valutazione critica.
- Il sindacato di legittimità sul ragionamento presuntivo del giudice di merito è limitato alla verifica della logicità e coerenza della motivazione: non è sufficiente prospettare una lettura alternativa degli indizi, essendo necessario evidenziare una reale illogicità o contraddittorietà del percorso argomentativo.
- Per l'uso delle presunzioni semplici non è richiesta una relazione di necessità assoluta tra fatto noto e fatto ignoto: è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile come conseguenza ragionevolmente possibile secondo un criterio di normalità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 6 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06552/2023 del 06/03/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 6 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06553/2023 del 06/03/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 6 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06555/2023 del 06/03/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 6 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06556/2023 del 06/03/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 6 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06557/2023 del 06/03/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 6 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06558/2023 del 06/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →