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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06556/2023 del 06/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia origina dal licenziamento disciplinare intimato a un dipendente di una società di trasporto pubblico senza che, a fronte della richiesta del lavoratore, fosse investito il Consiglio di disciplina previsto dagli artt. 53 e 54 dell'allegato A al r.d. n. 148/1931. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione del lavoratore, dichiarando la nullità del licenziamento e applicando la tutela reintegratoria piena; la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo ancora vigente la disciplina speciale, irrilevante l'inerzia degli organi competenti a nominare il Consiglio di disciplina e qualificando la violazione procedurale come nullità di protezione. In cassazione la società ha proposto tre motivi: 1) violazione dell'art. 53 dell'allegato A al r.d. n. 148/1931 e degli artt. 1703 e 1708 c.c., sostenendo che la comunicazione dell'"opinamento di destituzione" al difensore del lavoratore fosse sufficiente a far decorrere il termine per chiedere il Consiglio di disciplina; 2) violazione degli artt. 53 e 54 del medesimo r.d., contestando l'interpretazione della Corte d'appello secondo cui, se il Consiglio di disciplina non è costituito, la garanzia procedurale resta operante e l'omessa attivazione rende illegittima la sanzione; 3) violazione dell'art. 18 L. n. 300/1970, deducendo che, anche a voler ravvisare una violazione procedurale, la conseguenza non sarebbe la nullità con tutela reale piena di cui ai commi 1 e 2, ma una tutela diversa e più limitata. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché costruito su una diversa ricostruzione delle risultanze di fatto e non sulla violazione di canoni ermeneutici; ha respinto il secondo e il terzo motivo, confermando la perdurante vigenza della disciplina speciale, la natura inderogabile della garanzia del Consiglio di disciplina quando richiesta dal lavoratore e la qualificazione della sanzione irrogata in violazione di tale procedura come nulla ai sensi dell'art. 18, commi 1 e 2, St. lav. La decisione impugnata è stata quindi confermata e il ricorso rigettato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società datrice di lavoro. Ha inoltre rilevato la tardività della notificazione del controricorso del lavoratore, con conseguente mancata statuizione sulle spese del giudizio di legittimità. È stato tuttavia disposto, in applicazione del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater, l'obbligo per la ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, essendo il ricorso respinto.

Norme richiamate

  • art. 53, all. A, r.d. 8 gennaio 1931, n. 148

    comunicazione scritta personale; deferimento al Consiglio di disciplina su richiesta del lavoratore

    la disposizione resta vigente e, se il lavoratore chiede l'intervento del Consiglio di disciplina nel termine previsto, il ricorso a tale organo diventa obbligatorio; la violazione della procedura vizia la sanzione disciplinare.

  • art. 54, all. A, r.d. 8 gennaio 1931, n. 148

    norma richiamata insieme all'art. 53 quale disciplina speciale del procedimento disciplinare degli autoferrotranvieri, rimasta operante.

  • artt. 1703 e 1708 c.c.

    richiamati nel primo motivo, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché costruita su una diversa lettura dei fatti e non su reali violazioni ermeneutiche.

  • art. 18 L. 20 maggio 1970, n. 300

    commi primo e secondo; oltre che nelle ipotesi specificamente indicate, ogni qualvolta il licenziamento sia riconducibile ad altri casi di nullità previsti dalla legge

    la nullità della sanzione disciplinare per violazione della procedura speciale integra una nullità di protezione e comporta la tutela reintegratoria piena prevista dai commi 1 e 2.

  • art. 7 L. 20 maggio 1970, n. 300

    richiamato in via comparativa: la nullità per violazione del procedimento disciplinare, sia generale sia speciale, è ricondotta alle nullità di protezione.

  • art. 1418, comma 1, c.c.

    la violazione di norma imperativa, quale l'art. 53 del r.d. n. 148/1931, determina nullità del licenziamento/sanzione disciplinare.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 370, comma 1, c.p.c.

    utilizzato per dichiarare tardiva la notifica del controricorso.

  • art. 1, comma 51, L. n. 92/2012

    richiamato quale base del giudizio di opposizione alla decisione resa nella fase sommaria in materia di licenziamento.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    applicato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a seguito del rigetto del ricorso.

  • art. 102, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 112/1998

    richiamato per escludere profili di irragionevole disparità di trattamento rispetto alla disciplina speciale del settore trasporti.

Massime di principio

  • Quando una disciplina speciale del procedimento disciplinare prevede il deferimento a un organo terzo su richiesta del lavoratore, la mancata attivazione di tale organo, se rituale la richiesta, rende invalida la sanzione irrogata direttamente dal datore di lavoro.
  • La comunicazione che fa decorrere un termine decadenziale previsto a tutela del lavoratore deve rispettare rigorosamente la forma imposta dalla norma; la sostituzione con una comunicazione al difensore è ammissibile solo se risulta una procura specifica e inequivoca, da provare rigorosamente.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione delle risultanze di fatto sotto la veste della violazione di legge, se la doglianza mira in realtà a contestare l'apprezzamento compiuto dal giudice di merito.
  • La violazione di una norma imperativa che presidia il diritto di difesa nel procedimento disciplinare integra una nullità di protezione e comporta la tutela reintegratoria piena prevista per i licenziamenti nulli.
  • La perdurante inerzia degli organi competenti a costituire un organo disciplinare previsto dalla legge non equivale, di per sé, a un venir meno della garanzia procedurale, né legittima il datore di lavoro a sostituirsi unilateralmente a quell'organo.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della provaGiudicato

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