Cassazione Civile, Ordinanza n. 06556/2023 del 06/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia origina dal licenziamento disciplinare intimato a un dipendente di una società di trasporto pubblico senza che, a fronte della richiesta del lavoratore, fosse investito il Consiglio di disciplina previsto dagli artt. 53 e 54 dell'allegato A al r.d. n. 148/1931. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione del lavoratore, dichiarando la nullità del licenziamento e applicando la tutela reintegratoria piena; la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo ancora vigente la disciplina speciale, irrilevante l'inerzia degli organi competenti a nominare il Consiglio di disciplina e qualificando la violazione procedurale come nullità di protezione. In cassazione la società ha proposto tre motivi: 1) violazione dell'art. 53 dell'allegato A al r.d. n. 148/1931 e degli artt. 1703 e 1708 c.c., sostenendo che la comunicazione dell'"opinamento di destituzione" al difensore del lavoratore fosse sufficiente a far decorrere il termine per chiedere il Consiglio di disciplina; 2) violazione degli artt. 53 e 54 del medesimo r.d., contestando l'interpretazione della Corte d'appello secondo cui, se il Consiglio di disciplina non è costituito, la garanzia procedurale resta operante e l'omessa attivazione rende illegittima la sanzione; 3) violazione dell'art. 18 L. n. 300/1970, deducendo che, anche a voler ravvisare una violazione procedurale, la conseguenza non sarebbe la nullità con tutela reale piena di cui ai commi 1 e 2, ma una tutela diversa e più limitata. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché costruito su una diversa ricostruzione delle risultanze di fatto e non sulla violazione di canoni ermeneutici; ha respinto il secondo e il terzo motivo, confermando la perdurante vigenza della disciplina speciale, la natura inderogabile della garanzia del Consiglio di disciplina quando richiesta dal lavoratore e la qualificazione della sanzione irrogata in violazione di tale procedura come nulla ai sensi dell'art. 18, commi 1 e 2, St. lav. La decisione impugnata è stata quindi confermata e il ricorso rigettato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società datrice di lavoro. Ha inoltre rilevato la tardività della notificazione del controricorso del lavoratore, con conseguente mancata statuizione sulle spese del giudizio di legittimità. È stato tuttavia disposto, in applicazione del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater, l'obbligo per la ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, essendo il ricorso respinto.
Norme richiamate
art. 53, all. A, r.d. 8 gennaio 1931, n. 148
comunicazione scritta personale; deferimento al Consiglio di disciplina su richiesta del lavoratore
la disposizione resta vigente e, se il lavoratore chiede l'intervento del Consiglio di disciplina nel termine previsto, il ricorso a tale organo diventa obbligatorio; la violazione della procedura vizia la sanzione disciplinare.
art. 54, all. A, r.d. 8 gennaio 1931, n. 148
norma richiamata insieme all'art. 53 quale disciplina speciale del procedimento disciplinare degli autoferrotranvieri, rimasta operante.
artt. 1703 e 1708 c.c.
richiamati nel primo motivo, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché costruita su una diversa lettura dei fatti e non su reali violazioni ermeneutiche.
art. 18 L. 20 maggio 1970, n. 300
commi primo e secondo; oltre che nelle ipotesi specificamente indicate, ogni qualvolta il licenziamento sia riconducibile ad altri casi di nullità previsti dalla legge
la nullità della sanzione disciplinare per violazione della procedura speciale integra una nullità di protezione e comporta la tutela reintegratoria piena prevista dai commi 1 e 2.
art. 7 L. 20 maggio 1970, n. 300
richiamato in via comparativa: la nullità per violazione del procedimento disciplinare, sia generale sia speciale, è ricondotta alle nullità di protezione.
art. 1418, comma 1, c.c.
la violazione di norma imperativa, quale l'art. 53 del r.d. n. 148/1931, determina nullità del licenziamento/sanzione disciplinare.
art. 360, n. 3, c.p.c.
base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 370, comma 1, c.p.c.
utilizzato per dichiarare tardiva la notifica del controricorso.
art. 1, comma 51, L. n. 92/2012
richiamato quale base del giudizio di opposizione alla decisione resa nella fase sommaria in materia di licenziamento.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
applicato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a seguito del rigetto del ricorso.
art. 102, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 112/1998
richiamato per escludere profili di irragionevole disparità di trattamento rispetto alla disciplina speciale del settore trasporti.
Massime di principio
- Quando una disciplina speciale del procedimento disciplinare prevede il deferimento a un organo terzo su richiesta del lavoratore, la mancata attivazione di tale organo, se rituale la richiesta, rende invalida la sanzione irrogata direttamente dal datore di lavoro.
- La comunicazione che fa decorrere un termine decadenziale previsto a tutela del lavoratore deve rispettare rigorosamente la forma imposta dalla norma; la sostituzione con una comunicazione al difensore è ammissibile solo se risulta una procura specifica e inequivoca, da provare rigorosamente.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione delle risultanze di fatto sotto la veste della violazione di legge, se la doglianza mira in realtà a contestare l'apprezzamento compiuto dal giudice di merito.
- La violazione di una norma imperativa che presidia il diritto di difesa nel procedimento disciplinare integra una nullità di protezione e comporta la tutela reintegratoria piena prevista per i licenziamenti nulli.
- La perdurante inerzia degli organi competenti a costituire un organo disciplinare previsto dalla legge non equivale, di per sé, a un venir meno della garanzia procedurale, né legittima il datore di lavoro a sostituirsi unilateralmente a quell'organo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 6 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06552/2023 del 06/03/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 6 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06553/2023 del 06/03/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 6 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06554/2023 del 06/03/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 6 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06555/2023 del 06/03/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 6 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06557/2023 del 06/03/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 6 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06558/2023 del 06/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →