Cassazione Civile, Ordinanza n. 06552/2023 del 06/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento per superamento del periodo di comporto intimato a una dipendente del settore assicurativo, assunta con patto di prova dopo una vicenda di redistribuzione del portafoglio clienti e del personale tra società del gruppo/collegate. La lavoratrice ha contestato il licenziamento sostenendo, da un lato, che vi fosse stato un trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c. e che, quindi, dovesse computarsi l'anzianità effettiva ai fini del comporto; dall'altro, che il patto di prova fosse nullo per genericità delle mansioni indicate e che mancassero i motivi del trasferimento richiesti. La Corte d'appello ha escluso il trasferimento d'azienda, ma ha ritenuto nullo il patto di prova per mancanza di specifica indicazione delle mansioni, con conseguente rapporto a tempo indeterminato ab origine e illegittimità del recesso. In cassazione la società ha dedotto: violazione dell'art. 2096 c.c. e norme sulle mansioni, sostenendo che la forma scritta riguarderebbe solo il patto di prova e non anche la puntuale indicazione delle mansioni; specificità del patto tramite richiamo a area professionale, livello e classe del contratto collettivo; possibilità di desumere aliunde le mansioni dalla documentazione e dalle pregresse attività della lavoratrice; errata interpretazione delle clausole contrattuali e, infine, conseguente illegittimità della declaratoria di nullità del licenziamento. Con ricorso incidentale condizionato la lavoratrice ha riproposto la censura sull'esistenza di un trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c. e un ulteriore motivo, già assorbito in appello, relativo al criterio di correttezza e buona fede nella scelta della sede di destinazione e all'onere della società di provarne le esigenze organizzative.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della società, ritenendo infondati i primi quattro motivi e inammissibile il quinto. Ha ritenuto corretto l'orientamento della Corte d'appello secondo cui il patto di prova, per essere valido, deve contenere una specifica indicazione delle mansioni da svolgere, eventualmente anche per relationem al contratto collettivo, ma solo se il rinvio sia chiaro e preciso. Ha escluso che la mera indicazione dell'area professionale, del livello retributivo e della classe fosse sufficiente a individuare in modo univoco le mansioni, trattandosi di riferimenti plurivalenti. Ha inoltre precisato che la determinazione delle mansioni non può essere ricostruita liberamente aliunde in contrasto con l'esigenza di chiarezza propria della forma scritta del patto di prova, e che le ulteriori censure della società miravano in realtà a una rivalutazione del merito o non erano correttamente veicolate come vizio di legittimità. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché non attaccava direttamente la ratio decidendi. Quanto al ricorso incidentale, il primo motivo è stato assorbito dal rigetto del ricorso principale; il secondo è stato dichiarato inammissibile perché diretto a far valere una questione sulla quale la Corte d'appello non si era pronunciata, avendola ritenuta assorbita. Le spese sono state compensate e sono stati posti a carico di entrambe le parti gli oneri per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il patto di prova richiede non solo la forma scritta, ma anche la specifica indicazione delle mansioni da espletare; in difetto, il patto è nullo con conversione del rapporto in definitivo sin dall'inizio.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la forma scritta non debba riguardare la specifica indicazione delle mansioni, ma la Corte non condivide tale lettura.
Invocato dalla ricorrente a supporto dell'interpretazione delle norme, senza accoglimento della censura.
artt. 1346, 1362, 1366, 1367, 1368, 1375 c.c.
Richiamati nei motivi sulla interpretazione del patto di prova; la Corte ribadisce che la censura non può risolversi in una lettura meramente contrappositiva del documento rispetto a quella del giudice di merito.
Invocato per sostenere una ricostruzione presuntiva delle mansioni, ma la doglianza è stata ritenuta inidonea a scalfire l'accertamento di merito.
art. 6 r.d. n. 1825/1924 conv. in L. n. 562/1926
Richiamato nel quinto motivo in combinato con l'art. 2096 c.c., ma la censura è stata dichiarata inammissibile.
art. 43 c.c.n.l. 1999
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la legittimità del licenziamento in presenza di valido patto di prova.
Evocato nel ricorso incidentale per sostenere la sussistenza di un trasferimento d'azienda; la Corte non esamina il motivo perché assorbito.
art. 4 del Regolamento allegato all'accordo collettivo del 26 luglio 1999
Invocato per la scelta della sede di destinazione secondo correttezza e buona fede; motivo incidentale dichiarato inammissibile per assorbimento in appello.
Richiamato nel motivo incidentale quale parametro del vizio di omessa pronuncia sul motivo di appello assorbito.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
La Corte osserva che le deduzioni della ricorrente non sono state correttamente veicolate come omesso esame di un fatto decisivo.
Richiamato in tema di consolidati arresti giurisprudenziali richiamati dalla Corte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per porre a carico delle parti l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il patto di prova nel rapporto di lavoro è valido solo se, oltre a risultare da atto scritto, contiene una specifica e chiara indicazione delle mansioni oggetto della prova; il rinvio al contratto collettivo è ammissibile solo se consente una individuazione precisa e non equivoca.
- La genericità delle mansioni nel patto di prova comporta nullità del patto e determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato sin dall'origine.
- L'individuazione delle mansioni non può essere affidata a ricostruzioni aliunde o a mere congetture, quando ciò contrasti con l'esigenza di certezza e di chiarezza che presidia la forma scritta del patto di prova.
- In sede di legittimità, la censura dell'interpretazione di un contratto non può risolversi in una mera lettura alternativa del testo rispetto a quella accolta dal giudice di merito, ma deve evidenziare una reale violazione dei criteri legali di ermeneutica o un vizio di legittimità correttamente dedotto.
- Le questioni non esaminate dal giudice di merito perché assorbite non possono essere direttamente riproposte in cassazione, salvo che sia censurata specificamente la statuizione di assorbimento secondo i canoni del giudizio di legittimità.
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