Cassazione Civile, Ordinanza n. 06553/2023 del 06/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento intimato da una società a un proprio dipendente, ritenuto responsabile, nell’ambito della gestione di un appalto per la fornitura e manutenzione di impianti di solar cooling affidato a terzi, di avere disposto l’emissione di documenti propedeutici ai pagamenti in corso d’opera prima dell’effettivo collaudo e con consapevolezza della mancata realizzazione del progetto e della necessaria verifica di funzionalità delle apparecchiature. La Corte d’appello aveva confermato la legittimità del recesso, qualificando la condotta come idonea a integrare la giusta causa prevista dal contratto collettivo per il lavoratore che provochi grave nocumento morale o materiale all’azienda. In cassazione il lavoratore ha proposto quattro motivi: 1) omessa valutazione di un fatto decisivo e travisamento della prova, sostenendo che alcune mail di altro dipendente dimostravano che l’ordine di pagamento non proveniva da lui e che i pagamenti parziali in acconto erano pratica usuale; 2) violazione di norme civilistiche, del codice dei contratti pubblici, della disciplina tecnica sugli impianti e della tutela reale, deducendo che il collaudo previsto nell’appalto era solo funzionale e distinto dal collaudo tecnico-amministrativo, con conseguente estraneità della sua struttura alla competenza sul rilascio della documentazione di pagamento; 3) violazione delle norme sul potere disciplinare e del contratto collettivo, sostenendo che la condotta avrebbe dovuto essere ricondotta a una fattispecie punita con sanzione conservativa e non al licenziamento senza preavviso, che presupporrebbe dolo; 4) violazione del principio di parità di trattamento, lamentando che altri lavoratori coinvolti avevano ricevuto solo sanzioni conservative.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo fosse precluso dalla "doppia conforme" perché il ricorrente non aveva indicato e dimostrato che le ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado fossero diverse; il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché introduceva una questione di fatto sulla tipologia di collaudo non trattata dalla sentenza impugnata e senza adeguata allegazione della sua deduzione nei gradi di merito; il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile poiché muoveva da un presupposto fattuale, la natura colposa della condotta, escluso dall’accertamento di merito non più riesaminabile; il quarto motivo è stato inammissibile perché mirava a ottenere una revisione dell’accertamento sulla posizione differenziata del lavoratore rispetto ad altri dipendenti, ancora una volta preclusa dalla doppia conforme. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La deduzione del vizio di motivazione è preclusa in presenza di doppia conforme quando il ricorrente non dimostri che le ragioni di fatto delle due decisioni di merito siano diverse.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
Il motivo è stato ricondotto alla censura di un vizio non ammissibilmente prospettabile nei limiti segnati dalla doppia conforme e dal divieto di rivalutazione del fatto.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l’insussistenza della giusta causa, ma la Corte non è entrata nel merito per inammissibilità del motivo basata su presupposti fattuali non riesaminabili.
art. 102 d.lgs. n. 50/2016
Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina del collaudo nell’appalto, ma la questione è stata reputata nuova e di fatto non scrutinabile.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la distinzione tra forme di collaudo, senza esame nel merito per inammissibilità.
art. 18, comma 4, L. n. 300/1970
Richiamato dal ricorrente in tema di tutela applicabile al licenziamento, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile.
Richiamati per contestare la qualificazione disciplinare del fatto, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché fondata su un accertamento di fatto non più sindacabile.
artt. 18, 47 e 48 c.c.n.l.
Richiamati per sostenere che la condotta fosse sanzionabile con misura conservativa e non espulsiva; la Corte non ha esaminato il merito per la preclusione fattuale.
art. 3 Cost.
Richiamato per la dedotta disparità di trattamento tra lavoratori, ma la censura è stata considerata inammissibile in quanto volta a rimettere in discussione un apprezzamento di fatto.
Richiamato in relazione alla parità di trattamento; la Corte non è entrata nel merito per inammissibilità.
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
La doppia conforme impedisce il riesame delle questioni di fatto in cassazione quando la decisione di appello conferma integralmente quella di primo grado.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione non può sollecitare un nuovo giudizio di fatto sulle stesse circostanze già valutate nei gradi di merito, salvo la dimostrazione che le ragioni fattuali delle due decisioni siano diverse.
- La censura di omesso esame di fatti o di travisamento della prova è inammissibile quando il ricorrente non superi la preclusione derivante dalla doppia conforme e miri, in sostanza, a una rivalutazione del materiale probatorio.
- Una questione di fatto non affrontata dalla sentenza impugnata non può essere introdotta per la prima volta in cassazione senza specifica allegazione della sua deduzione nei precedenti gradi e senza l’indicazione dell’atto processuale in cui essa è stata proposta.
- La qualificazione disciplinare della condotta del lavoratore presuppone un accertamento fattuale che, se effettuato in modo conforme nei due gradi di merito, non è riesaminabile in cassazione sotto la veste della violazione di legge.
- La dedotta disparità di trattamento tra dipendenti non è scrutinabile in cassazione quando la censura richieda una nuova valutazione della posizione concreta dei lavoratori già apprezzata dai giudici di merito.
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