Cassazione Civile, Ordinanza n. 20216/2024 del 22/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento e dal relativo ruolo emessi in Italia per il recupero di un credito tributario formato in Germania e richiesto all'Italia dall'autorità fiscale tedesca nell'ambito della mutua assistenza al recupero dei crediti. Il contribuente aveva impugnato gli atti innanzi al giudice tributario, sostenendo, in appello, che l'assistenza italiana fosse intervenuta oltre il termine quinquennale previsto dal d.lgs. n. 69/2003 e che ciò comportasse l'illegittimità della procedura. La CTR aveva accolto l'appello e annullato gli atti, ritenendo decaduta l'assistenza per decorso del termine e valorizzando anche la mancata traduzione in italiano della documentazione prodotta dall'Ufficio. Il contribuente ha proposto ricorso principale lamentando, con un solo motivo, l'omessa o insufficiente motivazione della decisione sulle spese di lite. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso incidentale con cinque motivi: nullità della sentenza per carenza di motivazione sul punto decisivo della data di formazione del titolo esecutivo estero; violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c. per avere la CTR dato per pacifica tale data; violazione degli artt. 5 e 8 del d.lgs. n. 69/2003, sostenendo che il termine quinquennale non opera come decadenza del credito ma solo come limite all'obbligo italiano di assistenza; violazione delle norme processuali perché la CTR aveva ritenuto inammissibili documenti in lingua tedesca non tradotti; violazione della disciplina sul riparto di giurisdizione, assumendo che le contestazioni sul credito e sul titolo estero spettassero al giudice dello Stato richiedente. La Corte ha ritenuto fondati il primo, secondo, terzo e quarto motivo dell'incidentale, e inammissibile il quinto, rilevando in sintesi che la CTR aveva errato nel considerare il termine quinquennale come causa di decadenza e nel pretendere la traduzione della documentazione ai fini dell'utilizzabilità nel giudizio, mentre le contestazioni sul merito del credito estero vanno rivolte all'autorità dello Stato creditore.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso incidentale dell'Agenzia delle entrate nei limiti dei motivi primo, secondo, terzo e quarto; ha dichiarato inammissibile il quinto motivo incidentale; ha dichiarato assorbito il ricorso principale del contribuente sulla compensazione delle spese; ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, per nuovo esame conforme ai principi indicati e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione di appello è stata quindi annullata perché fondata su una errata lettura della disciplina sulla mutua assistenza nel recupero dei crediti tributari esteri, sulla erronea esclusione dei documenti prodotti dall'Ufficio solo perché in lingua tedesca e sulla indebita qualificazione del termine quinquennale come decadenza.
Norme richiamate
richiamato come parametro dei vizi denunciabili nei ricorsi principale e incidentale; il motivo del contribuente sulle spese è stato ritenuto assorbito, mentre vari motivi dell'Agenzia sono stati accolti o dichiarati inammissibili secondo la loro pertinenza alla ratio decidendi.
ha consentito la riunione del ricorso principale e di quello incidentale.
evocato dalla ricorrente incidentale per denunciare nullità della sentenza per difetto di motivazione.
art. 111 Cost.
richiamato quale parametro del requisito di motivazione della sentenza.
richiamato nel motivo incidentale per denunciare ultrapetizione/omessa pronuncia; la Corte ha poi chiarito che la CTR non si era pronunciata sulla validità del credito estero ma solo sui presupposti dell'esecuzione in Italia.
invocato per censurare l'erronea ripartizione dell'onere della prova sulla data di formazione del titolo estero; il motivo è stato accolto nei limiti della critica alla motivazione e alla valutazione dei documenti.
richiamato per contestare l'assunta pacificità della data di formazione del titolo esecutivo estero.
richiamato nel motivo sulla documentazione in lingua tedesca, in relazione ai poteri istruttori del giudice tributario.
richiamato nel motivo sull'obbligo di traduzione dei documenti prodotti in giudizio.
la Corte ha affermato che il giudice ha facoltà, e non obbligo, di nominare un traduttore per i documenti in lingua straniera, salvo contestazione del contenuto.
norma che delimita la possibilità di contestare in Italia gli atti della procedura esecutiva; le contestazioni sul merito del credito e sul titolo estero vanno allo Stato richiedente.
disciplina la trasmissione della domanda di assistenza con titolo esecutivo e documenti tradotti in italiano, ma tale obbligo riguarda la fase di richiesta di assistenza, non il momento interno di riscossione con cartella esattoriale.
il decorso di cinque anni dalla formazione del titolo nello Stato richiedente non comporta decadenza del credito, ma solo il venir meno dell'obbligo dello Stato italiano di prestare assistenza; non è un termine procedimentale invalidante dell'esecuzione.
art. 6 direttiva 76/308/CEE
richiamata come base europea del meccanismo di recupero dei crediti esteri.
art. 14 direttiva 2010/24/UE
richiamata per analogia nella parte relativa al termine quinquennale e alla limitazione dell'obbligo di assistenza.
art. 8, par. 1, direttiva 2001/44/CE
il titolo esecutivo formato nello Stato membro richiedente è riconosciuto direttamente e trattato automaticamente come strumento esecutivo nello Stato adito.
art. 14 direttiva 2001/44/CE
il termine di cinque anni è letto come limite all'obbligo dell'autorità adita di prestare assistenza, non come prescrizione o decadenza del credito.
richiamato nel richiamo alla giurisdizione tributaria sulle controversie relative agli atti della riscossione emessi in Italia, ferme le contestazioni sul merito del credito estero davanti all'autorità straniera.
evocato nel motivo di nullità per carenza motivazionale della sentenza della CTR.
richiamato insieme all'art. 36 d.lgs. 546/1992 per sostenere la nullità della sentenza tributaria per difetto di motivazione.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamato quale disciplina applicabile, in quanto compatibile, alla procedura esattoriale interna di recupero del credito estero.
d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46
richiamato, insieme al D.P.R. n. 602/1973, per la procedura esattoriale applicabile al recupero interno.
r.d.l. 9 settembre 1938, n. 1676
richiamato nella ricostruzione dei rapporti Italia-Germania in materia di assistenza giudiziaria/tributaria.
art. 10 convenzione Italia-Germania in materia tributaria
richiamato per affermare che, quando l'autorità tedesca si avvale di quella italiana per la riscossione, l'impugnazione della cartella spetta al giudice italiano.
art. 12 l. 28 dicembre 2001, n. 448
richiamato nel precedente giurisprudenziale citato per il riparto di giurisdizione in materia tributaria.
art. 6 della direttiva 76/308/CE
citato nei fatti come base della richiesta di recupero crediti esteri da parte dell'autorità tedesca.
Massime di principio
- Nel recupero in Italia di crediti tributari formati in un altro Stato membro, la distinzione decisiva è tra la fase di assistenza tra autorità fiscali e la successiva fase interna di riscossione esattoriale: l'obbligo di traduzione del titolo e degli allegati riguarda la trasmissione della domanda di assistenza, non necessariamente gli atti della riscossione notificati al contribuente in Italia.
- Il termine quinquennale previsto dalla disciplina sulla mutua assistenza non opera come decadenza o prescrizione del credito estero; esso limita soltanto l'obbligo dello Stato adito di prestare assistenza, con la conseguenza che, se l'assistenza è comunque prestata, non può essere eccepita una decadenza del credito.
- Le contestazioni sul merito del credito estero e sulla validità del titolo esecutivo formato nello Stato richiedente devono essere rivolte all'autorità competente di quello Stato; il giudice italiano può invece scrutinare gli atti della procedura esecutiva interna successivi alla cartella di pagamento.
- Nel processo tributario la lingua italiana è obbligatoria per gli atti processuali, ma non determina l'inutilizzabilità automatica dei documenti prodotti in lingua straniera; la traduzione è necessaria solo se il contenuto del documento sia specificamente contestato, mentre in mancanza di contestazioni il giudice può valutarlo anche senza traduttore.
- Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non coglie la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, ad esempio se attribuisce al giudice di merito una statuizione su un tema che in realtà non è stato deciso.
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