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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28878/2025 del 31/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta di pagamento di canoni demaniali marittimi per gli anni 2007, 2008 e 2009, comprensivi di un’integrazione, relativa a una concessione su arenile utilizzato per uno stabilimento balneare con strutture annesse. La società concessionaria aveva impugnato la nota del Comune che quantificava i canoni, sostenendo, tra l’altro, che per il calcolo delle pertinenze demaniali destinate a ristorante-bar dovessero essere applicati i valori OMI del settore terziario e non quelli del settore commerciale, e contestando la stessa qualificazione di alcuni manufatti come pertinenze demaniali incamerate allo Stato. In cassazione ha proposto quattro motivi: 1) nullità e violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. per avere la Corte d’appello ritenuto, sulla base della documentazione e della CTU, che le opere fossero pertinenze demaniali già incamerate; 2) violazione dell’art. 1, comma 251, l. n. 296/2006 e dell’art. 27 d.lgs. n. 114/1998, oltre che dei principi sulle pertinenze demaniali e sull’incameramento, sostenendo che i manufatti non fossero pertinenze e richiamando anche lo ius superveniens di cui all’art. 100 d.l. n. 104/2020; 3) omessa o errata pronuncia sui fatti decisivi e carente motivazione, perché i valori OMI da applicare sarebbero quelli del terziario e non del commerciale; 4) omessa o errata pronuncia e carente motivazione, lamentando che in appello l’Agenzia del Demanio avesse introdotto temi nuovi e che le contestazioni alla CTU fossero tardive e quindi inammissibili.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specificità e perché diretto a sollecitare una rivalutazione del merito e delle prove, attività riservate al giudice di merito. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito in parte dall’inammissibilità del primo e, per quanto relativo allo ius superveniens, comunque inammissibile perché dedotto per la prima volta in cassazione e perché comportante accertamenti di fatto non consentiti. Il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati inammissibili per la commistione di censure eterogenee ex art. 360 c.p.c., per difetto di specificità e per tentativo di rimettere in discussione valutazioni di merito e della CTU. La ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese in favore di entrambi i controricorrenti ed è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 29 Cod. Nav.

    richiamato dalla Corte territoriale per qualificare i manufatti come pertinenze demaniali marittime, in presenza dei presupposti di incameramento allo Stato

  • art. 49 Cod. Nav.

    richiamato dalla ricorrente in relazione ai presupposti di devoluzione/incameramento delle opere realizzate dal concessionario

  • art. 1, comma 251, l. n. 296/2006

    norma base per la determinazione dei canoni demaniali marittimi mediante parametri oggettivi e valori OMI

  • art. 27 d.lgs. n. 114/1998

    utilizzato dalla Corte d’appello per ritenere che alle pertinenze destinate ad uso commerciale si applichino i valori OMI del settore commerciale

  • art. 100, comma 3, d.l. n. 104/2020

    invocato come ius superveniens; la Cassazione ne ha rilevato la novità e l’inammissibilità in sede di legittimità

  • artt. 112 e 115 c.p.c.

    invocati per censurare la valutazione del materiale probatorio e la corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma il motivo è stato reputato inammissibile

  • art. 360 c.p.c.

    la Corte ha ribadito l’inammissibilità della sovrapposizione di motivi eterogenei ex nn. 3, 4 e 5 e i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione

  • art. 366 c.p.c.

    richiamato per il difetto di specificità del ricorso e per la mancata localizzazione/riproduzione degli atti e documenti invocati

  • artt. 156 e 157 c.p.c.

    richiamati in relazione al regime delle nullità processuali e alle contestazioni alla consulenza tecnica d’ufficio

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma richiamata per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento dell’ulteriore contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato quale parametro per l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    richiamato per la modifica dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che si risolva nella richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio, poiché l’interpretazione delle prove e la scelta di quelle ritenute decisive spettano al giudice di merito.
  • Il ricorso per cassazione deve rispettare il requisito di specificità di cui all’art. 366 c.p.c.: gli atti e i documenti richiamati devono essere adeguatamente riprodotti e localizzati, altrimenti la censura è inammissibile.
  • È inammissibile la formulazione cumulativa e confusa di doglianze riconducibili a diversi numeri dell’art. 360 c.p.c. quando il ricorrente mescoli violazione di legge, vizi motivazionali e riesame del fatto senza distinguere chiaramente le censure.
  • Questioni nuove, come l’invocazione per la prima volta in cassazione di uno ius superveniens non dedotto nei gradi di merito, sono inammissibili se richiedono accertamenti di fatto non consentiti nel giudizio di legittimità.
  • Le contestazioni alla consulenza tecnica d’ufficio possono essere proposte anche in appello se si limitano a critiche valutative e non introducono nuove domande, eccezioni, fatti costitutivi o prove.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveConformità urbanistica e catastaleCompravendita immobiliare
RamiProcesso civileImmobiliareContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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