Cassazione Civile, Ordinanza n. 28878/2025 del 31/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta di pagamento di canoni demaniali marittimi per gli anni 2007, 2008 e 2009, comprensivi di un’integrazione, relativa a una concessione su arenile utilizzato per uno stabilimento balneare con strutture annesse. La società concessionaria aveva impugnato la nota del Comune che quantificava i canoni, sostenendo, tra l’altro, che per il calcolo delle pertinenze demaniali destinate a ristorante-bar dovessero essere applicati i valori OMI del settore terziario e non quelli del settore commerciale, e contestando la stessa qualificazione di alcuni manufatti come pertinenze demaniali incamerate allo Stato. In cassazione ha proposto quattro motivi: 1) nullità e violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. per avere la Corte d’appello ritenuto, sulla base della documentazione e della CTU, che le opere fossero pertinenze demaniali già incamerate; 2) violazione dell’art. 1, comma 251, l. n. 296/2006 e dell’art. 27 d.lgs. n. 114/1998, oltre che dei principi sulle pertinenze demaniali e sull’incameramento, sostenendo che i manufatti non fossero pertinenze e richiamando anche lo ius superveniens di cui all’art. 100 d.l. n. 104/2020; 3) omessa o errata pronuncia sui fatti decisivi e carente motivazione, perché i valori OMI da applicare sarebbero quelli del terziario e non del commerciale; 4) omessa o errata pronuncia e carente motivazione, lamentando che in appello l’Agenzia del Demanio avesse introdotto temi nuovi e che le contestazioni alla CTU fossero tardive e quindi inammissibili.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specificità e perché diretto a sollecitare una rivalutazione del merito e delle prove, attività riservate al giudice di merito. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito in parte dall’inammissibilità del primo e, per quanto relativo allo ius superveniens, comunque inammissibile perché dedotto per la prima volta in cassazione e perché comportante accertamenti di fatto non consentiti. Il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati inammissibili per la commistione di censure eterogenee ex art. 360 c.p.c., per difetto di specificità e per tentativo di rimettere in discussione valutazioni di merito e della CTU. La ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese in favore di entrambi i controricorrenti ed è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dalla Corte territoriale per qualificare i manufatti come pertinenze demaniali marittime, in presenza dei presupposti di incameramento allo Stato
richiamato dalla ricorrente in relazione ai presupposti di devoluzione/incameramento delle opere realizzate dal concessionario
art. 1, comma 251, l. n. 296/2006
norma base per la determinazione dei canoni demaniali marittimi mediante parametri oggettivi e valori OMI
utilizzato dalla Corte d’appello per ritenere che alle pertinenze destinate ad uso commerciale si applichino i valori OMI del settore commerciale
art. 100, comma 3, d.l. n. 104/2020
invocato come ius superveniens; la Cassazione ne ha rilevato la novità e l’inammissibilità in sede di legittimità
invocati per censurare la valutazione del materiale probatorio e la corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma il motivo è stato reputato inammissibile
la Corte ha ribadito l’inammissibilità della sovrapposizione di motivi eterogenei ex nn. 3, 4 e 5 e i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione
richiamato per il difetto di specificità del ricorso e per la mancata localizzazione/riproduzione degli atti e documenti invocati
richiamati in relazione al regime delle nullità processuali e alle contestazioni alla consulenza tecnica d’ufficio
art. 375, secondo comma, c.p.c.
norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio
norma richiamata per la trattazione camerale del ricorso
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento dell’ulteriore contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro per l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
richiamato per la modifica dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che si risolva nella richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio, poiché l’interpretazione delle prove e la scelta di quelle ritenute decisive spettano al giudice di merito.
- Il ricorso per cassazione deve rispettare il requisito di specificità di cui all’art. 366 c.p.c.: gli atti e i documenti richiamati devono essere adeguatamente riprodotti e localizzati, altrimenti la censura è inammissibile.
- È inammissibile la formulazione cumulativa e confusa di doglianze riconducibili a diversi numeri dell’art. 360 c.p.c. quando il ricorrente mescoli violazione di legge, vizi motivazionali e riesame del fatto senza distinguere chiaramente le censure.
- Questioni nuove, come l’invocazione per la prima volta in cassazione di uno ius superveniens non dedotto nei gradi di merito, sono inammissibili se richiedono accertamenti di fatto non consentiti nel giudizio di legittimità.
- Le contestazioni alla consulenza tecnica d’ufficio possono essere proposte anche in appello se si limitano a critiche valutative e non introducono nuove domande, eccezioni, fatti costitutivi o prove.
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