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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11831/2025 del 06/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dalla notificazione di un avviso di presa in carico relativo all'IRPEF 2012, riferita al reddito di partecipazione della ricorrente, socia all'80% di una società a ristretta base partecipativa. La contribuente sosteneva di non aver ricevuto la notificazione del necessario atto prodromico, cioè l'avviso di accertamento presupposto, e impugnava l'atto di riscossione davanti al giudice tributario. La CTP accoglieva il ricorso, ma la CTR riformava la decisione ritenendo regolare la notificazione dell'atto impositivo. In cassazione la ricorrente articolava cinque motivi: (1) violazione dell'art. 8 L. n. 890/1982 e dell'art. 2697 c.c. per asserita illegittimità della notificazione della CAD consegnata a persona non convivente; (2) ulteriore violazione dell'art. 8 L. n. 890/1982 per la consegna della CAD a persona non convivente residente in diverso appartamento dello stesso stabile; (3) violazione dell'art. 6 L. n. 212/2000 per lesione del diritto di difesa; (4) violazione dell'art. 38 DPR n. 655/1982, assumendo che la raccomandata possa essere consegnata a persona di famiglia solo se convivente; (5) violazione dell'art. 21 D.Lgs. n. 546/1992 e dell'art. 43 DPR n. 600/1973, deducendo la decadenza dell'Amministrazione per tardiva/inesistente notificazione dell'accertamento.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi. Ha affermato che, nel caso esaminato, la notificazione del prodromico avviso di accertamento era stata eseguita presso il corretto domicilio della contribuente, con temporanea assenza della destinataria, deposito dell'atto presso l'ufficio postale e invio della raccomandata informativa; la CAD era stata ricevuta presso il domicilio e sottoscritta da persona rinvenuta all'indirizzo, pacificamente la madre della contribuente. La Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui, quando la notifica è effettuata a mezzo raccomandata ordinaria per dare comunicazione del deposito, non operano le formalità proprie della notificazione ex art. 139 c.p.c., ma quelle del regolamento postale; pertanto è sufficiente la sottoscrizione della persona rinvenuta al domicilio, senza necessità di indicazione della qualità del consegnatario o del rapporto con il destinatario, salvo querela di falso o prova dell'assoluta estraneità alla sfera personale o familiare. Ha inoltre escluso che l'art. 38 DPR n. 655/1982 imponga, per la raccomandata, la convivenza della persona di famiglia, ritenendo non condivisibile l'interpretazione proposta dalla ricorrente. Conseguentemente, non essendo invalida la notifica dell'atto presupposto, è stata esclusa anche la dedotta decadenza dell'Amministrazione. Il ricorso è stato rigettato e la ricorrente condannata alle spese, con applicazione anche del c.d. doppio contributo.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    È stato il parametro formale di impugnazione per i cinque motivi, tutti prospettati come violazioni di legge.

  • art. 8 della legge n. 890 del 1982

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'illegittimità della notificazione a mezzo posta; la Corte ha ritenuto inapplicabile, alla raccomandata informativa del deposito, la disciplina invocata nei termini prospettati.

  • art. 2697 cod. civ.

    Invocato per contestare l'onere probatorio sulla ritualità della notificazione; la Corte ha ritenuto infondate le censure alla luce della regolarità della notifica accertata in fatto.

  • art. 6 della legge n. 212 del 2000

    La Corte ha escluso che la dedotta consegna della CAD a un familiare non convivente integri, di per sé, violazione del diritto di difesa.

  • art. 38 del Dpr n. 655 del 1982

    "Le corrispondenze raccomandate possono essere consegnate dai portalettere a persone di famiglia dei destinatari, ai medesimi conviventi"

    La Corte ha respinto l'interpretazione per cui la consegna a persona di famiglia sarebbe legittima solo se convivente; ai fini della raccomandata informativa non è necessario che il consegnatario sia familiare o convivente nel senso restrittivo prospettato dalla ricorrente.

  • art. 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato per sostenere la tardività/decadenza dell'azione impositiva, ma la censura è stata ritenuta infondata perché fondata sulla premessa erronea dell'illegittimità della notifica.

  • art. 43 del Dpr n. 600 del 1973

    Invocato quale base della dedotta decadenza dell'Ufficio; la Corte non ha ravvisato decadenza, essendo regolare la notifica del presupposto avviso di accertamento.

  • art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato nel precedente giurisprudenziale citato dalla Corte per affermare la validità della notificazione del ricorso/appello a mezzo piego raccomandato e l'applicazione delle regole postali ordinarie.

  • art. 140 c.p.c.

    Richiamato nei precedenti giurisprudenziali per chiarire che la raccomandata informativa del deposito ha funzione meramente informativa e non sostitutiva dell'atto da notificare.

  • art. 1335 c.c.

    Richiamato nei precedenti citati per affermare che la presunzione di conoscenza è superabile solo dimostrando, senza colpa, l'impossibilità di prendere cognizione del plico.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento del c.d. doppio contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Quando la notificazione dell'atto presupposto è eseguita a mezzo raccomandata informativa del deposito, la validità della ricezione va valutata secondo il regolamento postale ordinario e non secondo le formalità proprie della notificazione eseguita dall'ufficiale giudiziario.
  • La consegna della raccomandata informativa nel domicilio del destinatario è valida se il plico è ricevuto e sottoscritto da una persona ivi rinvenuta; non è necessario che dall'avviso risulti la qualifica del consegnatario o il suo rapporto con il destinatario, salvo prova contraria rigorosa o querela di falso.
  • In tema di notifiche postali, la circostanza che la persona che riceve l'atto sia un familiare o un convivente non è requisito indefettibile della validità della raccomandata informativa, se il plico è comunque pervenuto all'indirizzo del destinatario ed è ragionevolmente entrato nella sua sfera di conoscibilità.
  • La deduzione di decadenza dell'Amministrazione per mancata o invalida notificazione dell'avviso di accertamento presuppone la previa dimostrazione dell'invalidità della notifica stessa; in mancanza, la censura è infondata per petizione di principio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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