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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11846/2025 del 06/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria ha richiesto all'azienda sanitaria il pagamento dell'imposta di registro su una sentenza del Tribunale di Enna resa all'esito di un'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da alcuni farmacisti creditori per crediti relativi a forniture/prestazioni farmaceutiche. L'azienda sosteneva di aver pagato le somme in corso di causa, sicché la sentenza non avrebbe contenuto una condanna ma, al più, una declaratoria di improcedibilità o una revoca del decreto ingiuntivo; invocava inoltre il principio di alternatività IVA-registro e l'applicazione dell'imposta in misura fissa. I farmacisti, con ricorso incidentale, insistevano sulla qualificazione della sentenza come atto di accertamento soggetto a imposta proporzionale dell'1%, ribadendo che il giudice aveva accertato il credito nonostante il pagamento sopravvenuto; contestavano anche la liquidazione delle spese in favore dell'Agenzia, sostenendo che l'ente avesse agito tramite propri funzionari. Il ricorso principale articolava quattro motivi: violazione dell'art. 2697 c.c. per l'errata valutazione del pagamento in corso di causa; violazione del d.P.R. n. 131/1986 e dell'art. 635 c.p.c. sulla misura dell'imposta di registro; violazione delle norme sull'alternatività IVA-registro; violazione dell'art. 91 c.p.c. sulle spese. Il ricorso incidentale dei farmacisti riproponeva in sostanza le questioni sulla tassazione della sentenza e aggiungeva la doglianza sulle spese. La Corte ha ritenuto infondati i motivi sulla tassazione: la sentenza del Tribunale, pur resa in un contesto di pagamento sopravvenuto, conteneva un autonomo accertamento dell'esistenza del credito e quindi costituiva un atto giudiziario di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale, soggetto a imposta di registro proporzionale dell'1% ex art. 8, comma 1, lett. c, tariffa parte prima allegata al d.P.R. n. 131/1986; il principio di alternatività IVA-registro vale solo per gli atti di condanna di cui alla lett. b, non per quelli di mero accertamento. Quanto alle spese, la Corte ha confermato la liquidazione in favore dell'Agenzia, richiamando la giurisprudenza sul diritto dell'ente pubblico alla rifusione delle spese anche se difeso da propri funzionari. Il ricorso principale è stato rigettato nei primi tre motivi, con assorbimento del quarto; il ricorso incidentale è stato rigettato integralmente.

La decisione

La Corte ha confermato la decisione della CTR Sicilia che aveva riformato la pronuncia di primo grado e aveva ritenuto dovuta l'imposta di registro proporzionale dell'1% sulla sentenza del Tribunale di Enna. Ha escluso che il pagamento intervenuto in corso di causa trasformasse la pronuncia di accertamento del credito in una mera statuizione processuale o in una sentenza soggetta a imposta fissa. Ha inoltre ribadito che il principio di alternatività IVA-registro non si applica agli atti giudiziari di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale, ma solo alle sentenze di condanna al pagamento di somme o valori soggetti a IVA. È stata poi confermata la condanna alle spese in favore dell'Amministrazione finanziaria, pur assistita da funzionari interni. Il ricorso principale è stato rigettato nei primi tre motivi, con assorbimento del quarto, e il ricorso incidentale è stato rigettato. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per censurare la ripartizione e valutazione dell'onere probatorio sul pagamento del debito; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza, valorizzando il contenuto effettivo della sentenza impugnata

  • art. 37 d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131

    invocato dalle parti per la tassazione degli atti giudiziari; la Corte lo richiama nel contesto del regime dell'imposta di registro, ma conferma l'applicazione dell'art. 8, comma 1, lett. c, per gli atti di accertamento

  • art. 8, comma 1, lett. c, d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131

    norma applicata agli atti giudiziari di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale, soggetti a imposta di registro proporzionale dell'1%

  • art. 8, comma 1, lett. b, d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131

    richiamato come disposizione speciale riguardante gli atti giudiziari di condanna al pagamento di somme o prestazioni

  • nota II all'art. 8 della tariffa, parte prima, d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131

    interpretata come deroga limitata ai soli atti di condanna di cui alla lett. b; non estensibile agli atti di mera ricognizione o accertamento

  • art. 40 d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131

    il principio di alternatività IVA-registro è stato ritenuto applicabile solo nei casi tassativi previsti, non agli atti di accertamento ex lett. c

  • art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131

    invocato per la qualificazione dell'atto in base alla sua intrinseca natura ed effetti giuridici; la Corte ha escluso che esso conduca a degradare l'accertamento del credito a mera statuizione processuale

  • art. 41 d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131

    menzionato nei motivi, ma non accolto nella prospettazione dei ricorrenti per escludere l'imposizione proporzionale

  • art. 52 d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131

    richiamato dai ricorrenti per sostenere la liberazione dall'imposta proporzionale in caso di revoca del decreto ingiuntivo prima della liquidazione; tesi disattesa

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato in tema di spese di lite; la Corte ha confermato la condanna alle spese nonostante la difesa dell'ente tramite propri funzionari

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nei motivi incidentali in tema di valutazione degli elementi di causa

  • art. 633 c.p.c.

    richiamato quale norma del procedimento monitorio connessa alla vicenda del decreto ingiuntivo

  • art. 645 c.p.c.

    richiamato quale norma sull'opposizione a decreto ingiuntivo

  • art. 635 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo del ricorso principale per sostenere la tesi sulla natura della sentenza resa in opposizione

  • art. 548 c.p.c.

    richiamato in comparazione con altre fattispecie di accertamento del credito e della sua soggezione a imposta proporzionale

  • art. 549 c.p.c.

    richiamato per analogia con le pronunce di accertamento dell'obbligo del terzo, soggette a imposta proporzionale

  • art. 98 r.d. 16 marzo 1942 n. 267

    richiamato in giurisprudenza comparata sulla tassazione delle opposizioni allo stato passivo

  • art. 15 disp. prel. c.c.

    richiamato per affermare la non estensibilità delle norme speciali agevolative oltre i casi espressamente previsti

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato

  • art. 3 Cost.

    evocato indirettamente per escludere una irragionevole disparità di trattamento tra sentenze di condanna e di accertamento

  • art. 36 Cost.

    non citato nel testo fornito

  • art. 15, comma 2-bis/2-sexies, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546

    richiamato in relazione alla liquidazione delle spese in favore dell'ente pubblico assistito da propri funzionari

Massime di principio

  • Gli atti giudiziari che contengono un accertamento dell'esistenza di un diritto a contenuto patrimoniale sono soggetti a imposta di registro proporzionale dell'1% ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c, del d.P.R. n. 131/1986, anche se il credito accertato riguardi prestazioni normalmente soggette a IVA.
  • Il principio di alternatività IVA-registro opera soltanto nei casi tassativamente previsti per gli atti di condanna al pagamento di somme o prestazioni soggette a IVA; non si estende in via interpretativa alle pronunce di mero accertamento.
  • Ai fini della tassazione della sentenza, non è consentito declassare una statuizione sostanziale di accertamento del credito a mera pronuncia processuale sulla base del solo fatto che il debito sia stato pagato in corso di causa, quando il provvedimento contenga comunque un autonomo accertamento del diritto.
  • Nel processo tributario, la parte pubblica che si difenda tramite propri funzionari o dipendenti, se vittoriosa, ha diritto alla rifusione delle spese di lite secondo i parametri forensi ridotti, poiché l'assistenza tecnica svolta da soggetti legittimati integra un costo rimborsabile.
  • Le norme agevolative o derogatorie in materia di imposta di registro, in quanto speciali, sono di stretta interpretazione e non possono essere applicate oltre i casi espressamente contemplati dal legislatore.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioniSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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