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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11836/2025 del 06/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento IMU/ICI per le annualità 2012-2015 emessi su alcuni terreni edificabili destinati a parcheggio, nell’ambito di una convenzione urbanistica. La società proprietaria aveva contestato la pretesa sostenendo che l’area, per effetto della convenzione e dell’obbligo di cessione gratuita al Comune, avesse perso la propria edificabilità e fosse priva di valore venale ai fini dell’imposta. La CTR Toscana aveva accolto l’appello della contribuente, ritenendo che, nel periodo intermedio tra convenzione e cessione/catasto, il terreno fosse non più edificabile e privo di appetibilità economica. Contro tale sentenza la società di riscossione ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione delle norme sull’ICI/IMU/IUC, sostenendo che la CTR avesse erroneamente applicato il principio sul valore dei terreni edificabili e che, nel caso concreto, la convenzione non avesse fatto venir meno l’imponibilità; (2) vizio motivazionale per motivazione asseritamente apparente, illogica e fondata su precedenti giurisprudenziali richiamati acriticamente; (3) ulteriore violazione delle medesime norme tributarie, deducendo che, fino al collaudo e all’atto di cessione, la contribuente fosse rimasta titolare del bene e quindi tenuta al tributo; (4) violazione dell’art. 91 c.p.c. per la compensazione delle spese. Tuttavia, nel corso del giudizio di legittimità la ricorrente ha depositato la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana che, in sede di revocazione, ha revocato la sentenza impugnata in cassazione e ha confermato la decisione di primo grado, con accoglimento del ricorso per revocazione proposto dalla stessa ricorrente.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso per cassazione inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, rilevando che la sentenza della CTR oggetto di impugnazione era stata revocata dal giudice d’appello in accoglimento della revocazione proposta dalla medesima ricorrente. Poiché l’originaria pronuncia di appello non esisteva più, è venuta meno la materia del contendere nel giudizio di cassazione. La Corte ha anche disposto la compensazione delle spese, valorizzando l’interferenza con il giudizio di revocazione e l’evoluzione giurisprudenziale richiamata in materia urbanistica. Non è stato posto il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1, d.lgs. n. 504/1992

    Richiamato tra le norme sulla disciplina dell’ICI invocate nel ricorso; nel caso concreto la Corte non entra nel merito della loro applicazione perché dichiara l’inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse.

  • art. 2, lett. b), d.lgs. n. 504/1992

    Norma invocata dal ricorrente in tema di terreni edificabili ai fini ICI.

  • art. 3, commi 1, 5 e 10, d.lgs. n. 504/1992

    Norme invocate sulla base imponibile e sul regime dell’imposta; non esaminate nel merito per la sopravvenuta carenza di interesse.

  • artt. 8 e 9, d.lgs. 14 marzo 2011 n. 23

    Richiamati come disciplina dell’IMU e della relativa base imponibile.

  • art. 13, d.l. 6 dicembre 2011 n. 201, conv. in l. 22 dicembre 2011 n. 214

    Norma richiamata nel ricorso come fonte dell’IMU.

  • art. 1, commi 639 e ss., l. 27 dicembre 2013 n. 147

    Richiamata come istituzione dell’IUC, comprensiva di IMU, TASI e TARI.

  • art. 1, comma 702, l. n. 147/2013

    "l’istituzione della iuc lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’imu"

    Richiamato per affermare la permanenza della disciplina IMU nonostante l’introduzione della IUC.

  • art. 12, d.lgs. n. 472/1992

    Richiamato in primo grado per la rideterminazione delle sanzioni.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma sul motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge, invocata nei primi, terzo e quarto motivi.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Norma sul vizio motivazionale, invocata nel secondo motivo.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato nel quarto motivo per censurare la compensazione delle spese.

  • art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiamato quale base del ricorso per revocazione poi accolto dal giudice tributario regionale.

  • art. 398 c.p.c.

    La Corte afferma che consente la contemporanea pendenza di revocazione e cassazione sulla medesima sentenza, ma che la revocazione, se definita prima, può determinare il sopravvenuto difetto di interesse nel giudizio di cassazione.

Massime di principio

  • L’interesse ad agire e a impugnare deve sussistere non solo al momento della proposizione del ricorso, ma anche al momento della decisione; se la sentenza impugnata viene revocata nel frattempo, il ricorso per cassazione diviene inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Nel rapporto tra revocazione e cassazione, la contemporanea pendenza dei due giudizi è possibile, ma se la revocazione definisce prima la vicenda e elimina la sentenza oggetto del ricorso per cassazione, quest’ultimo perde il proprio oggetto e deve essere dichiarato inammissibile.
  • Ai fini del giudizio di legittimità, la sopravvenuta revoca della decisione impugnata integra cessazione della materia del contendere rispetto alle censure proposte contro quella decisione.
  • Quando l’inammissibilità del ricorso per cassazione deriva da un evento sopravvenuto e non da soccombenza nel merito, le spese possono essere compensate, specie se il processo è interferito da un parallelo giudizio di revocazione e da un’evoluzione giurisprudenziale sopravvenuta.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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