Cassazione Civile, Ordinanza n. 11842/2025 del 06/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'amministrazione finanziaria ha recuperato l'IVA connessa a un atto di permuta stipulato il 9 luglio 2010, ritenendo decaduti i benefici fiscali "prima casa" per trasferimento degli immobili nel quinquennio senza nuovo acquisto. I contribuenti sostenevano di non essere legittimati passivi del recupero, perché non avrebbero rivestito la qualità di cessionari nel contratto. In primo grado e in appello i giudici di merito hanno invece ritenuto che l'operazione non fosse un contratto a favore di terzo, ma una permuta nella quale i ricorrenti erano parti sostanziali e acquirenti diretti dei due immobili, con conseguente loro coinvolgimento nell'atto e nei relativi effetti fiscali. Nel ricorso per cassazione è stata dedotta la violazione dell'art. 1, comma 4, della nota II-bis alla tariffa parte prima del d.P.R. n. 131/1986 e dell'art. 1411 c.c., sostenendosi che il terzo può intervenire nel contratto per profittarne e che, ai fini del recupero dell'imposta, il soggetto passivo avrebbe dovuto essere individuato nell'alienante, non nei ricorrenti.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la censura, formalmente prospettata come violazione di legge, mirasse in realtà a ottenere una rivalutazione dell'interpretazione dell'atto negoziale compiuta dai giudici di merito. La sentenza impugnata aveva accertato che i germani avevano ricevuto direttamente i due immobili in contropartita della permuta e avevano agito quali acquirenti, con assunzione di obbligazioni dirette da parte della società costruttrice nei loro confronti; perciò non era configurabile un contratto a favore di terzo ex art. 1411 c.c. La Corte ha quindi ribadito che l'interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito e che in cassazione non è consentita una mera proposta interpretativa alternativa se non si denuncia specifica violazione dei canoni ermeneutici. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge può essere dedotta in cassazione, ma non per sollecitare una rivalutazione di merito dell'interpretazione del contratto.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il sindacato sulla ricostruzione del contenuto negoziale è limitato nei ristretti confini del vizio motivazionale nei casi consentiti dalla norma.
art. 1362 c.c.
Per denunciare violazione dei canoni ermeneutici occorre indicare specificamente come il giudice di merito se ne sia discostato; non è ammesso il riesame del merito.
art. 1411 c.c.
Il contratto a favore di terzo presuppone che il terzo resti estraneo al contratto stipulato da altri; se il soggetto è parte sostanziale dell'operazione e riceve direttamente la prestazione, lo schema non è configurabile.
art. 1472 c.c.
Richiamato dai giudici di merito come disciplina della vendita di cosa futura, in coerenza con la qualificazione dell'operazione come acquisto diretto degli immobili.
comma 4 dell'art. 1 della nota II bis allegata alla tariffa parte prima, d.P.R. n. 131/1986
Norma invocata dai ricorrenti per sostenere che il recupero dell'imposta dovesse gravare sull'alienante; la Corte non accoglie tale lettura perché la qualificazione del rapporto negoziale è diversa da quella prospettata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Presupposti per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Richiamato per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'interpretazione del contratto e degli atti negoziali è riservata al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o nei limiti del vizio motivazionale consentito.
- La deduzione di violazione dell'art. 1362 c.c. richiede che il ricorrente indichi specificamente quali canoni interpretativi siano stati violati e in quale passaggio della motivazione il giudice di merito se ne sia discostato; non basta contrapporre una lettura alternativa del contratto.
- Quando il giudice di merito accerti che un soggetto ha partecipato all'operazione negoziale come parte sostanziale e ha ricevuto direttamente la prestazione, non è configurabile un contratto a favore di terzo ex art. 1411 c.c.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del contenuto economico e giuridico dell'operazione compiuta dai giudici di merito.
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